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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18685/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la condanna per furto aggravato (art. 624 e 625 n.2 c.p.) per il prelievo di 207 litri di gasolio da serbatoi delle Ferrovie dello Stato. Il ricorrente deduceva: (1) violazione dell'art. 56 c.p. chiedendo la derubricazione nel tentativo; (2) esclusione dell'aggravante della violenza sulle cose con conseguente qualificazione in furto semplice e (presunta) improcedibilità per difetto di querela; (3) vizio nel bilanciamento fra attenuanti generiche e aggravante, lamentando che fosse trattata come equivalenza anziché prevalenza; (4) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 64, n.2 c.p. e del beneficio della non menzione nel casellario giudiziale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto consumato il furto poiché, al momento del fermo, l'imputato aveva già caricato taniche con gasolio, e la mera azione di riempire altre taniche non esclude la consumazione rispetto a quanto già acquisito. L'aggravante della violenza sulle cose è stata confermata in relazione alla forzatura della grata, al piegamento del chiavistello e alla rottura dei fili; l'assenza di attrezzi da scasso non è decisiva. Il giudizio di comparazione fra aggravanti e attenuanti è stato ritenuto congruamente motivato; non è applicabile l'attenuante per speciale tenuità del danno (valore stimato circa €310) e non è stato concesso il beneficio della non menzione per ragioni motivate relative alla personalità e modalità della condotta. Per legge (art. 606 c.p.p.) il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende. Sentenza pronunciata il 17/03/2022.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di furto; la Corte ha ritenuto sussistente il furto consumato perché il bene era già passato nell'autonoma disponibilità dell'imputato

  • art. 625 n. 2 cod. pen.

    Prevede l'aggravante per furto commesso con violenza sulle cose; la Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante per la forzatura delle protezioni e danneggiamenti alle strutture

  • art. 56 cod. pen.

    Disciplina il tentativo; la Corte ha escluso il tentativo perché la condotta aveva già prodotto la sottrazione materiale dei beni risultando consumato il reato

  • art. 64, n. 2 cod. pen.

    Prevede un'attenuante per il danno patrimoniale di particolare tenuità; la Corte territoriale ha ritenuto che il valore e le modalità non fossero compatibili con la speciale tenuità

  • art. 175 cod. pen.

    Regola il beneficio della non menzione nel certificato del casellario; la concessione è discrezionale e subordinata alla valutazione del giudice sulla 'emenda' dell'imputato

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze processuali della declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione; da ciò è derivata la condanna alle spese e all'ammenda

  • art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020 conv. dalla legge 18/12/2020 n.176

    Norma procedurale che ha consentito la trattazione del ricorso senza l'intervento orale delle parti, con conclusioni scritte

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e per motivare decisioni come la mancata concessione della non menzione; richiamata dalla Corte come parametro di valutazione anche indiretta

Massime di principio

  • Il furto si considera consumato quando la cosa sottratta è passata, anche per breve tempo, sotto la disponibilità materiale dell'agente: la mera prosecuzione dell'azione (es. riempire altre taniche) non esclude la consumazione di quanto già acquisito.
  • La violenza sulle cose sussiste anche quando l'agente ha forzato grate, serrature o ha danneggiato impianti; l'assenza del rinvenimento di attrezzi da scasso non esclude l'aggravante se la relazione fra i danneggiamenti e la sottrazione è adeguatamente dimostrata.
  • Le valutazioni di merito (accertamento fattuale e bilanciamento tra aggravanti e attenuanti) sono sindacabili in Cassazione solo per vizio logico o mero arbitrio; una motivazione congrua sulla prevalenza o equivalenza è generalmente sufficiente a respingere il ricorso.
  • L'attenuante per speciale tenuità del danno richiede non solo basso valore economico, ma anche circostanze tali da renderla compatibile (valore molto contenuto e modalità non particolarmente gravose); valori intorno a qualche centinaio di euro possono essere ritenuti non sufficienti.
  • Il beneficio della non menzione è discrezionale e collegato al principio dell'emenda: la sua mancata concessione deve essere motivata rispetto agli elementi di personalità e condotta dell'imputato (art. 133 c.p.).
  • In sede di impugnazione in Cassazione è fondamentale censurare profili di diritto o di manifesta illogicità; i motivi che si limitano a rimettere in discussione valutazioni di fatto ben motivate dai giudici di merito hanno scarse probabilità di successo.
  • Quando si contesta la qualificazione giuridica della condotta (es. consumazione vs tentativo), è necessario dimostrare elementi probatori nuovi o l'erronea valutazione probatoria dei fatti da parte dei giudici di merito.

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