Ordinanza n. 2521/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio della Commissione per gli accertamenti attitudinali che ha dichiarato la candidata non idonea ed esclusa dal concorso per allievi agenti della Polizia di Stato, nonché graduatoria di merito nella parte in cui non la include tra i vincitori
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con domanda cautelare, il giudizio della Commissione per gli accertamenti attitudinali, notificato il 2 ottobre 2025, con cui è stata dichiarata non idonea ed esclusa dal concorso per 4.617 allievi agenti della Polizia di Stato indetto nel 2025. Con motivi aggiunti ha inoltre impugnato il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di proclamazione dei vincitori, nella parte relativa ai posti riservati ai cittadini provenienti dalla vita civile, lamentando la propria mancata inclusione. Dal testo risultano dedotti profili di illegittimità del giudizio attitudinale, ma non sono specificati analiticamente i singoli motivi del ricorso. La controversia riguarda la legittimità della valutazione psico-attitudinale e il rapporto tra idoneità psicofisica e attitudine allo svolgimento del servizio nella Polizia di Stato.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha rilevato che l’accertamento dei requisiti psico-attitudinali per il reclutamento nella Polizia di Stato costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto in presenza di macroscopico travisamento dei fatti, illogicità della valutazione, incongruenza delle conclusioni o carenza di motivazione. Nella fase cautelare, la documentazione prodotta dall’Amministrazione non ha evidenziato tali vizi né gli altri profili di illegittimità dedotti. Il giudice ha inoltre precisato che il positivo superamento dei test psico-attitudinali diretti ad accertare l’eventuale presenza di psicopatologie non è contraddittorio rispetto a un giudizio negativo sull’attitudine richiesta per il profilo professionale. Le certificazioni sanitarie attestanti la salute mentale della candidata sono state ritenute inconferenti, poiché l’idoneità psicofisica è distinta dall’attitudine al servizio nella Polizia di Stato. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda cautelare è stata respinta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nel testo modificato dal d.lgs. 101/2018, a sostegno dell’oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- La valutazione dei requisiti psico-attitudinali necessari per il reclutamento nella Polizia di Stato costituisce esercizio di discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo in presenza di macroscopico travisamento dei fatti, illogicità della valutazione, incongruenza delle conclusioni o carenza di motivazione.
- Il positivo superamento dei test psico-attitudinali diretti ad accertare l’esistenza di psicopatologie non esclude né rende contraddittorio un successivo giudizio negativo sull’attitudine richiesta per lo svolgimento del servizio nella Polizia di Stato.
- L’idoneità psicofisica o la buona salute mentale del candidato non coincidono con l’idoneità attitudinale: le certificazioni sanitarie attestanti l’assenza di patologie possono quindi essere inconferenti rispetto alla valutazione dell’attitudine professionale richiesta dal ruolo.
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