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Sentenza

Sentenza n. 1046/2026 - Catania, Sezione 1

per l’annullamento, previa sospensione a) della deliberazione dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico - San Marco” di Catania prot. n. 1373 del 13.06.2025, recante, Selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 borsa di studio, della durata di 12 mesi, da assegnare a Laureati in Psicologia Clinica (LM-51), per la realizzazione di specifiche attività nell’ambito del Progetto Obiettivo PSN 2018, Linea Progettuale 2 - Azione 2.18 - dal titolo: “Percorsi assistenziali per il paziente pediatrico oncologico - Azioni volte a favorire l’accesso alle cure e a ridurre le diseguaglianze in ambito pediatrico”. Approvazione atti e conferimento incarico; b) dell’avviso di selezione pubblicato in data 20.03.2025 e della presupposta delibera di indizione prot. n. 608 del 17.03.2025; c) della deliberazione prot. n. 1033 del 5.05.2025, con cui si è proceduto all’ammissione dei candidati e alla contestuale nomina della Commissione esaminatrice; d) ove occorra, dei verbali e degli atti della Commissione esaminatrice, unitamente alla nota di trasmissione prot. n. 32333 del 6.06.2025; e) ove occorra, della nota prot. n. 45097 del 12.08.2025; f) ove occorra, della deliberazione n. 2961 del 23.12.2024, recante “Approvazione del Regolamento per il conferimento di borse di studio”; g) di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche se non conosciuto; per l’accertamento e la declaratoria del diritto della dott.ssa Karolina Maslak all’attribuzione del 1° posto nella graduatoria relativa alla procedura in oggetto e alla conseguente assegnazione della borsa di studio; nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata per il risarcimento in forma specifica ex art. 30, c. 2, c.p.a., attraverso l’adozione di tutte le misure idonee al soddisfacimento della pretesa; oltreché al risarcimento del danno patrimoniale.

Giustizia amministrativa202501869

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della selezione pubblica per titoli e colloquio finalizzata al conferimento di una borsa di studio per laureati in Psicologia Clinica, inclusi l’ammissione dei candidati, la nomina della commissione, la valutazione e il conferimento dell’incarico

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura selettiva deducendo: la mancanza dei requisiti di ammissione in capo alla candidata controinteressata risultata vincitrice; la mancata esplicitazione di criteri sufficientemente determinati per la valutazione del colloquio orale; in subordine, l’illegittima composizione della commissione esaminatrice. Ha inoltre chiesto l’accertamento del proprio diritto all’attribuzione del primo posto, il risarcimento in forma specifica e il risarcimento del danno patrimoniale. Nelle more del giudizio, l’amministrazione ha indetto una nuova procedura selettiva di analogo oggetto, all’esito della quale la ricorrente è risultata vincitrice e ha ottenuto il conferimento della borsa di studio. La ricorrente ha quindi concordato sulla sopravvenuta carenza di interesse, insistendo tuttavia per la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la ricorrente aveva conseguito, mediante una nuova procedura selettiva, il bene della vita perseguito. Ai fini della regolazione delle spese, il Collegio ha svolto una valutazione di soccombenza virtuale e ha ritenuto fondato il motivo relativo all’insufficiente predeterminazione dei criteri di valutazione del colloquio. Il verbale n. 1 si limitava a richiamare la precisione nell’individuazione dell’argomento, la chiarezza espositiva e la capacità di argomentazione; nei successivi verbali e atti non risultavano sotto-criteri, griglie, motivazioni sufficienti o altri elementi idonei a ricostruire l’iter logico della commissione e a giustificare l’attribuzione del mero voto numerico, pur nell’ambito della discrezionalità tecnica dell’amministrazione. Tale vizio avrebbe potuto comportare l’accoglimento del ricorso senza necessità di esaminare gli ulteriori motivi. L’amministrazione è stata condannata al pagamento di 2.000 euro di spese, oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato ove versato; le spese sono state dichiarate irripetibili nei rapporti con la controinteressata, non responsabile dell’insorgenza della lite.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    risarcimento in forma specifica

    La ricorrente aveva chiesto il risarcimento in forma specifica mediante l’adozione delle misure necessarie a soddisfare la propria pretesa, ma la domanda non è stata esaminata nel merito per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014

    rimborso delle spese forfettarie

    Richiamato dal dispositivo quale componente accessoria delle spese di lite poste a carico dell’amministrazione.

Massime di principio

  • La sopravvenuta acquisizione, attraverso una nuova procedura amministrativa, del bene della vita perseguito dal ricorrente determina la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità del ricorso, anche quando permanga interesse alla regolazione delle spese.
  • Nelle selezioni pubbliche, la predeterminazione dei criteri di valutazione della prova orale deve essere sufficientemente analitica e concretamente idonea a orientare e rendere controllabile l’esercizio della discrezionalità tecnica della commissione.
  • Il mero voto numerico attribuito a una prova orale non è sufficiente quando gli atti della procedura non contengano sotto-criteri, griglie, motivazioni o altri elementi che consentano di ricostruire l’iter logico seguito dalla commissione.
  • Ai fini della soccombenza virtuale, il giudice può valutare il motivo che, allo stato degli atti e senza necessità di esaminare le ulteriori censure, avrebbe astrattamente determinato l’accoglimento del ricorso dichiarato improcedibile. La controinteressata non può essere condannata alle spese se non le è imputabile l’insorgenza della lite.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazione

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