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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25999/2022 del 06/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Potenza per erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione, sostenendo che la Corte non ha deciso sulla richiesta difensiva di riconoscimento della continuazione esterna tra i reati oggetto del procedimento attuale e quelli già giudicati con la sentenza n. 1336/18 della Corte d'appello di Salerno. La difesa ha dichiarato che la detenzione dell'arma si colloca nel 2006 (pertanto si collegherebbe ai precedenti procedimenti), che l'imputato era stato ristretto in carcere per anni fino al 2019 e quindi non poteva detenere l'arma nel periodo successivo, e ha comunque sostenuto che sussisterebbero le condizioni per la continuazione anche a prescindere dall'eventuale prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il Tribunale di Potenza aveva escluso la continuazione tra i reati per la notevole distanza temporale (fatti del 2006 vs fatti del 2020). La Corte d'appello aveva ritenuto il motivo di appello in secondo grado inidoneo a mettere in discussione il punto della continuazione, in quanto formulato in modo generico e privo della specificità esterna richiesta. Perciò la Cassazione ha ritenuto che, non essendo la questione stata dedotta specificamente nei motivi di appello, non poteva essere sollevata in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama il limite di rappresentazione sintetica del motivo in Cassazione e la necessità di formulare il motivo di impugnazione nei limiti consentiti: la Corte osserva che il motivo di appello era redatto nei limiti minimali e non ha specificamente contestato il ragionamento del giudice di primo grado sulla continuazione.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    "il ricorso è inammissibile se è proposto (...) fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello"

    La Corte applica la norma per escludere la cassazione su questioni di diritto non dedotte con i motivi di appello: poiché la continuazione non è stata dedotta in modo specifico nel gravame, il motivo di cassazione che censurava la mancata decisione sulla continuazione è inammissibile.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Fornisce la base per la condanna alle spese del procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di decisione sfavorevole.

  • Cass. Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)

    Giurisprudenza richiamata a supporto del principio secondo cui i motivi d'appello devono avere specificità esterna e concretezza tali da individuare chiaramente le censure rivolte alle decisioni di primo grado; motivi vaghi o meramente evocativi non consentono di estendere il gravame a nuovi profili non dedotti.

Massime di principio

  • Per poter sollevare in Cassazione la mancata decisione su un'istanza (es. riconoscimento della continuazione), è necessario che tale censura sia stata dedotta in modo specifico e motivato già nel grado di appello; formulazioni generiche non sono sufficienti.
  • La sussistenza della continuazione tra reati richiede un'analisi concreta del nesso temporale e del disegno criminoso: una lunga distanza temporale può giustificare il rigetto della continuazione se incompatibile con l'unità del disegno criminoso.
  • Non contestare espressamente e con specificità le argomentazioni del giudice di primo grado impedisce di impugnare quelle stesse argomentazioni per la prima volta in Cassazione (art. 606 c.p.p.).
  • Se il motivo principale di appello punta alla prescrizione o ad altri profili, bisogna comunque formulare separatamente e con chiarezza eventuali richieste alternative (es. riconoscimento della continuazione), altrimenti queste possono essere considerate non dedotte.
  • Il rigetto per inammissibilità del ricorso in Cassazione comporta frequentemente la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

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