Sentenza n. 344/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento per l'annullamento - del Decreto del Direttore Generale - Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese – del Ministero delle Imprese e del Made in Italy prot. -OMISSIS- del 16/12/2022 – Decreto di Revoca Totale, comunicato con p.e.c. di pari data, con cui è stato revocato il contributo, per € 8.952,14, relativo agli interessi sul finanziamento per investimenti produttivi ex art. 2 D.L. 69/2013, che era stato riconosciuto alla ricorrente con decreto di concessione n. -OMISSIS- del 10/05/2021 CUP -OMISSIS- – Id -OMISSIS-; - della comunicazione di avvio del procedimento del 28/09/2022 prot. -OMISSIS- del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese - Divisione V; - degli altri atti infra specificati e, comunque, di ogni ulteriore atto presupposto, prodromico, consequenziale e/o, comunque, connesso, anche laddove non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di revoca totale del contributo pubblico riconosciuto per gli interessi su un finanziamento destinato a investimenti produttivi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il decreto ministeriale di revoca totale di un contributo di euro 8.952,14, già concesso nell’ambito della misura prevista dall’art. 2 del d.l. 69/2013, nonché gli atti del procedimento di revoca. L’amministrazione ha fondato la revoca sul sequestro preventivo del complesso aziendale, ritenendo che il vincolo giudiziario avesse determinato l’indisponibilità assoluta dei beni oggetto dell’investimento e integrato la violazione dell’obbligo di non alienare, cedere o distrarre tali beni dall’uso produttivo nei tre anni successivi al completamento dell’investimento. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 2 del d.l. 69/2013, dell’art. 12 del decreto interministeriale 25 gennaio 2016, dell’art. 53 del d.lgs. 231/2001 e dell’art. 3 della l. 241/1990, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, sviamento, irragionevolezza e contraddittorietà. In particolare, ha sostenuto che l’art. 12, comma 1, lett. d), del decreto interministeriale non contemplasse né un generico vincolo di indisponibilità né una distrazione temporanea del bene, e ha denunciato una contraddizione tra la motivazione, che differiva il disimpegno delle somme fino alla scadenza del termine per l’impugnazione, e l’art. 2 del dispositivo, che disponeva immediatamente il disimpegno dell’importo.
La decisione
Il TAR, dopo aver sottoposto alle parti la questione rilevata d’ufficio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il giudice ha applicato il criterio generale fondato sulla natura della situazione giuridica soggettiva azionata. La fase antecedente all’ammissione al contributo, così come l’annullamento o la revoca fondati sulla carenza originaria dei requisiti o su un contrasto originario con l’interesse pubblico, riguarda interessi legittimi ed è devoluta al giudice amministrativo. Dopo l’ammissione al contributo, invece, sorge un diritto soggettivo alla concreta erogazione, sicché appartengono alla giurisdizione ordinaria le controversie relative alla decadenza o alla revoca fondate sull’inadempimento di obblighi cui la legge o il provvedimento subordinano l’erogazione o la permanenza del beneficio. Nel caso concreto, la revoca non dipendeva da una carenza originaria dei requisiti né dall’esercizio dell’autotutela per vizi di legittimità o per contrasto originario con l’interesse pubblico, ma da una circostanza sopravvenuta, il sequestro preventivo, ritenuta dall’amministrazione violativa dell’obbligo di mantenere i beni nell’uso produttivo. La controversia riguardava quindi un diritto soggettivo e spettava al giudice ordinario. È stata fatta salva la possibilità di riproporre la domanda davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a., con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 2 d.l. 69/2013, convertito dalla l. 98/2013
Disciplina la misura di sostegno relativa ai finanziamenti per investimenti produttivi, nell’ambito della quale era stato concesso il contributo oggetto di revoca.
art. 12, comma 1, lett. d), decreto interministeriale 25 gennaio 2016
È stata richiamata dall’amministrazione quale base della revoca totale in relazione alla ritenuta inosservanza dell’obbligo di non alienare, cedere o distrarre dall’uso produttivo i beni oggetto dell’investimento.
art. 53 d.lgs. 231/2001
Norma invocata dalla ricorrente tra i parametri di legittimità della revoca; la sentenza non ne sviluppa un’autonoma interpretazione.
art. 3 l. 241/1990
Norma invocata dalla ricorrente in relazione all’obbligo di motivazione; il giudice non esamina nel merito la censura per difetto di giurisdizione.
art. 103, comma 1, Cost.
Il riparto tra giudice amministrativo e giudice ordinario, in assenza di giurisdizione esclusiva, segue la natura della situazione soggettiva azionata: interesse legittimo o diritto soggettivo.
art. 7, commi 1 e 4, c.p.a.
La giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo riguarda la tutela degli interessi legittimi, salvo le materie di giurisdizione esclusiva.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Consente di dichiarare l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Impone il previo contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio potenzialmente decisive; il TAR ha assegnato alle parti un termine per memorie sulla giurisdizione.
art. 11 c.p.a.
Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto tra giudice amministrativo e giudice ordinario si determina, in assenza di giurisdizione esclusiva, sulla base della natura della situazione soggettiva azionata e quindi della causa petendi.
- Prima dell’ammissione al beneficio, il richiedente è titolare di un interesse legittimo; appartengono pertanto alla giurisdizione amministrativa le controversie sull’ammissione e sulla verifica dei requisiti di accesso al contributo.
- Dopo l’ammissione al contributo, il beneficiario è titolare di un diritto soggettivo alla concreta erogazione e alla conservazione del beneficio quando la revoca o la decadenza dipenda dall’inosservanza di obblighi di esecuzione, mantenimento o rendicontazione cui la legge o il provvedimento subordinano l’erogazione o la permanenza dell’agevolazione; tali controversie spettano al giudice ordinario.
- La giurisdizione amministrativa permane quando la mancata erogazione o la rimozione del beneficio dipenda dall’esercizio di autotutela per vizi di legittimità dell’atto attributivo o per contrasto originario con l’interesse pubblico, poiché in tal caso viene in rilievo un interesse legittimo.
- Il sequestro preventivo intervenuto dopo la concessione del contributo, quando sia posto dall’amministrazione a fondamento della violazione degli obblighi di mantenimento e destinazione produttiva dei beni agevolati, integra una controversia relativa alla permanenza del diritto al beneficio e non all’esercizio di autotutela amministrativa; la relativa cognizione spetta al giudice ordinario.
- In caso di declinatoria della giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione ai sensi dell’art. 11 c.p.a., con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.
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