Cassazione Penale, Ordinanza n. 33128/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è intervenuta una riforma della sentenza impugnata, che resta ferma quanto all'affermazione di responsabilità per il reato contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari, deducendo che non fosse integrato il delitto di resistenza a pubblico ufficiale contestato in relazione alla condotta tenuta durante la fuga. Secondo la prospettazione difensiva, mancherebbero gli elementi del reato di cui all'art. 337 c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura riproponeva una doglianza già adeguatamente confutata in appello, dove era stato evidenziato che la fuga era stata attuata percorrendo una strada provinciale in senso inverso rispetto a quello di marcia, con concreto pericolo per l'incolumità degli utenti della strada e dei verbalizzanti.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
La resistenza a pubblico ufficiale è ritenuta integrata anche quando la condotta di fuga sia caratterizzata da modalità pericolose idonee a porre in concreto rischio l'incolumità degli agenti e degli altri utenti della strada, non essendo sufficiente una contestazione meramente assertiva dell'assenza di elementi del reato.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che si limiti a riprodurre una censura già esaminata e adeguatamente disattesa dal giudice di merito è destinato a essere dichiarato inammissibile se non confronta specificamente la motivazione impugnata.
- Ai fini della configurabilità della resistenza a pubblico ufficiale, assume rilievo anche una condotta di fuga con modalità concretamente pericolose, specie se attuata in violazione delle regole di circolazione e tale da esporre a rischio l'incolumità degli operanti e dei terzi.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- In sede di legittimità, la censura sull'insussistenza del reato deve confrontarsi con gli specifici passaggi motivazionali della sentenza di merito; in difetto, la doglianza non supera il vaglio di ammissibilità.
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