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Ordinanza

Ordinanza n. 391/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600523

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione di approvazione degli atti e dei verbali e conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore dell’UOC Chirurgia Generale, nonché successivi atti adottati in esecuzione o riedizione della procedura

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, gli atti della procedura per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore dell’UOC Chirurgia Generale del presidio ospedaliero di Sciacca, contestando in particolare il punteggio di 44,50/50 attribuitogli al colloquio e il conferimento dell’incarico al controinteressato. Con i motivi aggiunti ha impugnato una successiva deliberazione dell’ASP di Agrigento e i relativi verbali straordinari. In sede cautelare, il TAR ha rilevato d’ufficio la possibile carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando la precedente ordinanza cautelare resa nel medesimo giudizio e il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione secondo cui la procedura di conferimento degli incarichi di direzione di struttura sanitaria complessa non costituisce pubblico concorso in senso tecnico, neppure dopo la modifica dell’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992, poiché non è finalizzata né all’assunzione né a una progressione verticale, ma al conferimento di un incarico dirigenziale temporaneo nell’ambito dell’unico ruolo della dirigenza sanitaria.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti. A un primo esame, ha ritenuto che la controversia possa appartenere alla giurisdizione del giudice ordinario: la procedura per il conferimento dell’incarico di direttore di struttura sanitaria complessa non sarebbe un pubblico concorso tecnico e, pertanto, non troverebbe applicazione l’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, relativo alle procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti pubblici. La modifica normativa che avrebbe reso vincolata la scelta del direttore generale nei confronti del candidato primo classificato non muterebbe la natura della procedura né il riparto di giurisdizione. La cautela è stata quindi negata per difetto di giurisdizione, salva la definizione della questione nel merito del giudizio. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare, sulla quale il TAR è stato chiamato a decidere.

  • art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    che ha reso vincolata la scelta del direttore generale al candidato collocato al primo posto della graduatoria

    La modifica normativa non trasforma la procedura di conferimento dell’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa in un pubblico concorso in senso tecnico e non incide, secondo il richiamato orientamento, sul riparto di giurisdizione.

  • art. 20 l. 5 agosto 2022, n. 118

    Ha modificato l’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992, rendendo vincolata la scelta del direttore generale rispetto al candidato primo classificato, senza mutare la natura della procedura ai fini della giurisdizione.

  • art. 63, comma 1, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    Le controversie relative al conferimento dell’incarico, non rientrando nelle procedure concorsuali in senso tecnico, restano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    Non è applicabile alla procedura di conferimento dell’incarico di direttore di struttura sanitaria complessa, poiché tale procedura non integra un pubblico concorso in senso tecnico.

Massime di principio

  • La procedura per il conferimento dell’incarico di direttore di una struttura sanitaria complessa non integra un pubblico concorso in senso tecnico, perché non è finalizzata né all’assunzione del dipendente né a una progressione verticale in un’area o fascia diversa, ma al conferimento di un incarico dirigenziale a termine nell’ambito dell’unico ruolo della dirigenza sanitaria.
  • Anche quando la disciplina normativa renda vincolata la scelta del direttore generale a favore del candidato collocato al primo posto della graduatoria, la procedura di conferimento dell’incarico di direzione sanitaria complessa conserva la propria natura non concorsuale ai fini del riparto di giurisdizione.
  • Le controversie relative al conferimento di incarichi di direzione di strutture sanitarie complesse, non rientrando nelle procedure concorsuali per l’assunzione cui si riferisce l’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 63, comma 1, dello stesso decreto.

Come è indicizzato

MaterieProfessioni sanitarieGiurisdizione e ripartoTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneTutela cautelare

Testo integrale

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