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Sentenza

Sentenza n. 815/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 361/2025 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata il 25.03.2025.

Giustizia amministrativa202501985

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Bologna, Sezione Lavoro, relativa all'accredito del bonus della carta docente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 361/2025 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini dell'esecuzione. Tuttavia, l'accredito del beneficio della carta docente era già avvenuto l'11 dicembre 2025, prima del deposito del ricorso per ottemperanza, effettuato il 24 dicembre 2025. Il Ministero ha documentato l'avvenuto accredito e tale circostanza non è stata contestata dal ricorrente. Ne conseguiva l'insussistenza del credito e l'assenza di un inadempimento da eseguire al momento della proposizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso per ottemperanza, ritenendo provato, anche ai sensi dell'art. 64 c.p.a., che il beneficio della carta docente fosse stato accreditato prima della proposizione del giudizio. Poiché il credito era già stato soddisfatto, non sussisteva alcun obbligo residuo di esecuzione della sentenza. Le spese hanno seguito la soccombenza e il ricorrente è stato condannato a corrispondere al Ministero 400 euro, oltre spese generali e oneri accessori; è rimasto inoltre a suo carico il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, promosso per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • art. 64 c.p.a.

    Consente al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati, ritenendo provato l'avvenuto accredito del beneficio in assenza di contestazione da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza presuppone l'esistenza di un obbligo di esecuzione ancora attuale; se, prima della proposizione del ricorso, l'amministrazione ha già integralmente adempiuto alla sentenza, il ricorso deve essere respinto per insussistenza del credito o dell'inadempimento.
  • L'avvenuto adempimento dell'amministrazione può essere ritenuto provato sulla base della documentazione depositata e della mancata contestazione della controparte, ai sensi dell'art. 64 c.p.a.
  • La proposizione del ricorso per ottemperanza dopo l'integrale soddisfazione della pretesa comporta la soccombenza del ricorrente e la condanna alle spese, anche se l'amministrazione ha adempiuto prima dell'instaurazione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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