Sentenza del 08/02/2017 n. 3336 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato per cassazione la sentenza della CTR Puglia che aveva riformato le decisioni favorevoli della CTP di Bari, contestando: la riunione dei giudizi d’appello; la legittimità del secondo accertamento, ritenuto integrativo, per asserita violazione dell’art. 43, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973; l’omesso esame della documentazione prodotta per dimostrare l’effettiva esistenza della cooperativa E. e la realtà delle prestazioni fatturate; nonché l’incidenza di un procedimento penale poi archiviato. Gli accertamenti riguardavano la deduzione di costi relativi a fatture ritenute fittizie, emesse da una cooperativa considerata una società cartiera, con conseguente rideterminazione del reddito delle società e imputazione pro quota ai soci.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittima la riunione dei giudizi, poiché riguardavano questioni connesse e operazioni analoghe. Ha confermato che l’accertamento integrativo è ammissibile quando l’Ufficio acquisisce successivamente elementi fattuali e probatori rilevanti, non conosciuti al momento del primo accertamento, mentre non sarebbe consentito soltanto un riesame di dati già integralmente disponibili. Ha inoltre giudicato adeguata e logicamente coerente la motivazione della CTR sulla natura fittizia delle operazioni, fondata su presunzioni gravi, precise e concordanti. La documentazione delle società e l’archiviazione del procedimento penale non sono state ritenute sufficienti a provare l’effettività delle prestazioni, anche in ragione dell’autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, liquidate in 6.800 euro, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. c)
Consente la rettifica del reddito d’impresa sulla base di elementi documentali e contabili dai quali risultino componenti reddituali non corretti, comprese operazioni contabilizzate come effettive ma ritenute inesistenti.
D.P.R. n. 600/1973, art. 43, comma 3
Un accertamento integrativo o successivo è legittimo quando l’Ufficio acquisisce, dopo il primo avviso, elementi fattuali o probatori rilevanti che non erano conosciuti al momento dell’accertamento originario. È invece precluso un nuovo avviso fondato soltanto su una rivalutazione o su un maggiore approfondimento di dati già integralmente conosciuti.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 1
Il rinvio generale alle norme del processo civile consente l’applicazione, nel processo tributario, degli istituti compatibili, tra cui la riunione dei giudizi connessi.
Codice di procedura civile, art. 274
La riunione di cause connesse è finalizzata all’economia processuale, alla riduzione dei costi e alla coerenza delle decisioni; può essere disposta anche quando i giudizi derivano da sentenze diverse.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 5
Il vizio di omesso esame deve riguardare un fatto decisivo e controverso realmente trascurato dal giudice; non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
Nel regime processuale applicabile alla controversia, imponeva specifici quesiti di diritto e momenti di sintesi per i motivi fondati su vizi motivazionali; la loro carenza può rendere inammissibile o non esaminabile la censura.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione contesta fatture per operazioni inesistenti sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, il contribuente deve fornire una prova concreta dell’effettività delle prestazioni e del rapporto economico sottostante; la mera presenza di fatture, contratti o registrazioni contabili può non essere sufficiente.
- L’accertamento integrativo è generalmente ammissibile se l’Ufficio dimostra che i nuovi elementi sono emersi o sono stati acquisiti dopo il primo accertamento e non erano allora conoscibili. Non è invece sufficiente una semplice rivalutazione di informazioni già disponibili.
- L’archiviazione o l’assoluzione in sede penale non dimostra automaticamente la correttezza fiscale delle operazioni, poiché il processo tributario è autonomo e applica regole probatorie proprie.
- La Corte di cassazione non riesamina normalmente il merito né sostituisce la propria valutazione delle prove a quella della CTR; una censura è efficace solo se evidenzia un reale omesso esame di un fatto decisivo o una motivazione illogica e apparente.
- La riunione di giudizi tributari connessi è legittima quando le controversie presentano analoghi fatti, soggetti collegati o questioni probatorie comuni, anche se derivano da distinti avvisi di accertamento.
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