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Sentenza

Sentenza del 08/02/2017 n. 3336 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato per cassazione la sentenza della CTR Puglia che aveva riformato le decisioni favorevoli della CTP di Bari, contestando: la riunione dei giudizi d’appello; la legittimità del secondo accertamento, ritenuto integrativo, per asserita violazione dell’art. 43, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973; l’omesso esame della documentazione prodotta per dimostrare l’effettiva esistenza della cooperativa E. e la realtà delle prestazioni fatturate; nonché l’incidenza di un procedimento penale poi archiviato. Gli accertamenti riguardavano la deduzione di costi relativi a fatture ritenute fittizie, emesse da una cooperativa considerata una società cartiera, con conseguente rideterminazione del reddito delle società e imputazione pro quota ai soci.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittima la riunione dei giudizi, poiché riguardavano questioni connesse e operazioni analoghe. Ha confermato che l’accertamento integrativo è ammissibile quando l’Ufficio acquisisce successivamente elementi fattuali e probatori rilevanti, non conosciuti al momento del primo accertamento, mentre non sarebbe consentito soltanto un riesame di dati già integralmente disponibili. Ha inoltre giudicato adeguata e logicamente coerente la motivazione della CTR sulla natura fittizia delle operazioni, fondata su presunzioni gravi, precise e concordanti. La documentazione delle società e l’archiviazione del procedimento penale non sono state ritenute sufficienti a provare l’effettività delle prestazioni, anche in ragione dell’autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, liquidate in 6.800 euro, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. c)

    Consente la rettifica del reddito d’impresa sulla base di elementi documentali e contabili dai quali risultino componenti reddituali non corretti, comprese operazioni contabilizzate come effettive ma ritenute inesistenti.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 43, comma 3

    Un accertamento integrativo o successivo è legittimo quando l’Ufficio acquisisce, dopo il primo avviso, elementi fattuali o probatori rilevanti che non erano conosciuti al momento dell’accertamento originario. È invece precluso un nuovo avviso fondato soltanto su una rivalutazione o su un maggiore approfondimento di dati già integralmente conosciuti.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 1

    Il rinvio generale alle norme del processo civile consente l’applicazione, nel processo tributario, degli istituti compatibili, tra cui la riunione dei giudizi connessi.

  • Codice di procedura civile, art. 274

    La riunione di cause connesse è finalizzata all’economia processuale, alla riduzione dei costi e alla coerenza delle decisioni; può essere disposta anche quando i giudizi derivano da sentenze diverse.

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 5

    Il vizio di omesso esame deve riguardare un fatto decisivo e controverso realmente trascurato dal giudice; non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis

    Nel regime processuale applicabile alla controversia, imponeva specifici quesiti di diritto e momenti di sintesi per i motivi fondati su vizi motivazionali; la loro carenza può rendere inammissibile o non esaminabile la censura.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione contesta fatture per operazioni inesistenti sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, il contribuente deve fornire una prova concreta dell’effettività delle prestazioni e del rapporto economico sottostante; la mera presenza di fatture, contratti o registrazioni contabili può non essere sufficiente.
  • L’accertamento integrativo è generalmente ammissibile se l’Ufficio dimostra che i nuovi elementi sono emersi o sono stati acquisiti dopo il primo accertamento e non erano allora conoscibili. Non è invece sufficiente una semplice rivalutazione di informazioni già disponibili.
  • L’archiviazione o l’assoluzione in sede penale non dimostra automaticamente la correttezza fiscale delle operazioni, poiché il processo tributario è autonomo e applica regole probatorie proprie.
  • La Corte di cassazione non riesamina normalmente il merito né sostituisce la propria valutazione delle prove a quella della CTR; una censura è efficace solo se evidenzia un reale omesso esame di un fatto decisivo o una motivazione illogica e apparente.
  • La riunione di giudizi tributari connessi è legittima quando le controversie presentano analoghi fatti, soggetti collegati o questioni probatorie comuni, anche se derivano da distinti avvisi di accertamento.

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