Cassazione Penale, Sentenza n. 49947/2023 del 15/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Torino lamentando violazione del divieto di "reformatio in peius" e nullità per inosservanza di norme processuali (art. 606, comma 1, lett. c, in riferimento all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen.) nonché violazione dell'art. 6 CEDU. La questione centrale era che, in primo grado, il Tribunale aveva qualificato il fatto come furto aggravato tentato (conseguentemente improcedibile per difetto di querela), mentre l'atto d'accusa originario contestava la tentata rapina: la Corte d'appello aveva pertanto ripristinato la qualificazione più grave (tentata rapina). La difesa sosteneva che tale aggravamento in appello, proposto dal solo imputato, avesse costituito una sorpresa processuale e avesse aggravato la posizione del ricorrente in violazione del divieto di reformatio in peius e del diritto al giusto processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Il Collegio ha ritenuto legittimo il "ritorno" dell'appello alla originaria qualificazione (tentata rapina) presente nell'imputazione iniziale, spiegando che la condotta materiale era nota all'imputato e sui suoi tratti identificativi aveva potuto svolgere difese in primo grado; non si è configurata alcuna sorpresa o vulnus difensivo perché la qualificazione più grave era contenuta nell'atto di esercizio dell'azione penale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla struttura del ricorso per cassazione; usata per la descrizione formale del motivo di ricorso proposto.
art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa come motivo di nullità per presunta inosservanza di norme sul contenuto dell'imputazione; la Corte ha ritenuto che non sussista violazione perché la qualificazione più grave risultava dall'originaria imputazione.
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato assieme all'art. 606 come riferimento alla previsione di nullità connessa al contenuto dell'imputazione; la Corte ha interpretato che non vi è nullità essendo la diversa qualificazione riconducibile alla medesima condotta nota all'imputato.
art. 6 CEDU
Richiamato con riferimento al diritto a un processo equo; la Corte ha ritenuto che non vi sia violazione perché l'imputato non è stato sorpreso dalla qualificazione più grave, che era già contenuta nell'imputazione iniziale e sui cui elementi poteva difendersi.
divieto di reformatio in peius (principio giurisprudenziale)
Il Collegio ha chiarito che il divieto non opera quando la qualificazione più grave è già contenuta nell'imputazione originaria e la condotta materialmente accertata è la stessa: in tali ipotesi si tratta di 'ritorno' alla contestazione iniziale e non di un aggravamento a sorpresa.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna alle spese e per la determinazione della somma dovuta alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La riformulazione in sede d'appello della qualificazione giuridica non costituisce automaticamente reformatio in peius se la qualificazione più grave era già contenuta nell'imputazione originaria e la condotta materiale rimane la stessa.
- Il principio di divieto di reformatio in peius tutela contro l'aggravamento della posizione dell'imputato dovuto a nuove contestazioni o a fatti eterogenei non noti, ma non impedisce il 'ritorno' all'originaria qualificazione quando questa era nota fin dall'esercizio dell'azione penale.
- Per configurare la sorpresa e una violazione dell'art. 6 CEDU è necessario che vengano introdotti elementi fattuali o contestazioni non prevedibili dalla difesa; la mera diversa qualificazione giuridica, se fondata sugli stessi fatti dell'imputazione, non è sufficiente.
- La difesa deve sempre valutare l'atto di esercizio dell'azione penale: se la contestazione originaria contiene alternative o qualificazioni più gravi, l'imputato può essere chiamato a rispondere di queste se confermate in grado successivo.
- Ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e somme alla Cassa delle ammende ai sensi delle norme processuali.
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