Parere n. 98/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dal signor Antonino Ragusa, rappresentato e difeso dall’avvocato Renzo Briguglio, per l’annullamento del provvedimento del Comune di Limina prot. n. 5254 del 22 novembre 2023 - con il quale è stata ingiunta la demolizione di una tettoia «con travi portanti in legno massello dalle dimensioni di cm 24 x 12 e 28x20, poggianti nella parte bassa (gronda) in parte su n. 3 pilastri in cemento armato dalle dimensioni di cm 30x20, e in parte in muratura, mentre nella parte più alta (colmo) le travi di copertura risultano annegate all’interno del muro di confine, sia per l’assenza della canna fumaria della stufa a pellet posta al piano terra» nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’ordinanza del Comune di Limina prot. n. 5254 del 22 novembre 2023, recante ingiunzione di demolizione di una tettoia realizzata al secondo piano di un fabbricato.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato l’ordine di demolizione di una tettoia con travi portanti in legno massello, poggianti anche su tre pilastri in cemento armato, realizzata sul terrazzo di un fabbricato. Nel 2004 era stata presentata al Comune una comunicazione ai sensi dell’art. 20 della legge regionale n. 4/2003 per la realizzazione di una veranda in struttura precaria di circa 35,30 mq, rimasta tuttavia incompleta e caratterizzata dalla presenza di una copertura aperta su due lati. Il Comune ha ritenuto l’opera difforme dalla comunicazione originaria e ha contestato la violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, l’assenza dell’autorizzazione sismica prevista dalla legge n. 64/1974 e la violazione del regolamento edilizio comunale. Il primo motivo deduceva la violazione degli artt. 31, 22 e 37 del d.P.R. n. 380/2001, del principio di proporzionalità e della legge n. 64/1974, sostenendo che la tettoia fosse una struttura precaria, una pertinenza urbanistica o, al più, un intervento soggetto a SCIA, non demolibile. Il secondo motivo lamentava la violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, il legittimo affidamento derivante dal lungo tempo trascorso, il difetto di motivazione sulle difformità essenziali e l’assenza di una specifica motivazione sull’interesse pubblico alla demolizione.
Il parere
Il Consiglio ha ritenuto il ricorso ricevibile ma infondato. Quanto al primo motivo, ha applicato il criterio strutturale per qualificare come precarie, ai fini dell’art. 20, comma 4, della legge regionale n. 4/2003, soltanto le opere facilmente rimovibili. La tettoia, realizzata con travi portanti in legno massello e pilastri in cemento armato, non presenta caratteristiche compatibili con la facile rimozione e, inoltre, è sostanzialmente difforme dalla comunicazione presentata nel 2004. La struttura integra quindi una trasformazione edilizia del territorio riconducibile alla nuova costruzione, per la quale è necessario un previo titolo abilitativo. Il Consiglio ha inoltre escluso che l’art. 20 della legge regionale n. 4/2003 deroghi alle disposizioni in materia di sicurezza e autorizzazione sismica, sicché l’autorizzazione o la denuncia al Genio civile non possono essere posticipate in forza della disciplina sulle strutture precarie. Quanto al secondo motivo, ha affermato che il decorso del tempo non attribuisce tutela giuridica all’affidamento del privato sulla permanenza di un’opera abusiva. Poiché il potere repressivo degli abusi edilizi è vincolato, l’Amministrazione non deve fornire una motivazione rafforzata sulle specifiche ragioni di interesse pubblico, ulteriori rispetto al ripristino della legalità edilizia. Il parere è pertanto nel senso del rigetto del ricorso.
Osservazioni
Primo motivo - Qualificazione della tettoia come struttura precaria
La disciplina semplificata dell’art. 20, comma 4, della legge regionale n. 4/2003 riguarda esclusivamente opere suscettibili di facile rimozione. In applicazione del criterio strutturale, una tettoia con travi portanti in legno massello e pilastri in cemento armato non può essere qualificata come struttura precaria, poiché materiali e tecniche costruttive sono incompatibili con l’agevole rimovibilità.
Primo motivo - Necessità del titolo edilizio
La tettoia, non consistendo in una struttura leggera facilmente smontabile e demolibile, comporta una trasformazione edilizia del territorio e integra una nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e), del d.P.R. n. 380/2001. Per la sua realizzazione era quindi necessario il previo rilascio del titolo abilitativo.
Primo motivo - Autorizzazione sismica e norme di sicurezza
L’art. 20 della legge regionale n. 4/2003 non introduce deroghe alle disposizioni diverse da quelle urbanistiche, comprese le norme in materia di sicurezza e quelle che impongono la denuncia al Genio civile o, nelle zone sismiche, la previa autorizzazione. Non è quindi fondata la tesi secondo cui il relativo adempimento potrebbe essere acquisito successivamente.
Secondo motivo - Decorso del tempo e legittimo affidamento
Il decorso del tempo non attribuisce tutela giuridica all’affidamento del privato sulla permanenza di opere abusive e non incide sulla doverosità dell’intervento repressivo dell’Amministrazione.
Secondo motivo - Motivazione dell’ordine di demolizione
Essendo il potere sanzionatorio in materia di abusi edilizi vincolato, non è necessaria una motivazione rafforzata sulle ragioni di pubblico interesse ulteriori rispetto a quelle inerenti al ripristino della legalità edilizia violata.
Norme richiamate
art. 9 d.P.R. 1199/1971
art. 20, comma 4, legge regionale n. 4/2003
sono considerate strutture precarie tutte quelle realizzate in modo tale da essere suscettibili di facile rimozione
La disciplina semplificata opera soltanto per strutture effettivamente e facilmente rimovibili secondo il criterio strutturale.
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
L’ordine di demolizione costituisce esercizio doveroso del potere repressivo in presenza di un abuso edilizio.
art. 3, comma 1, lettera e), d.P.R. n. 380/2001
La realizzazione di una tettoia non leggera e non facilmente smontabile costituisce trasformazione edilizia del territorio e nuova costruzione.
art. 22 d.P.R. n. 380/2001
Non è applicabile a una tettoia che, per caratteristiche strutturali, integra una nuova costruzione soggetta a previo titolo abilitativo.
art. 37 d.P.R. n. 380/2001
La disciplina sanzionatoria invocata dal ricorrente non è stata ritenuta applicabile in luogo dell’ordine di demolizione.
legge n. 64/1974
Le disposizioni in materia di sicurezza sismica e di autorizzazione del Genio civile non sono derogate dalla disciplina regionale sulle strutture precarie.
art. 20, legge regionale n. 4/2003
La norma non introduce deroghe alle disposizioni in materia di sicurezza, comprese quelle relative alla denuncia al Genio civile e alla previa autorizzazione nelle zone sismiche.
Massime di principio
- Ai fini dell’applicazione della disciplina semplificata prevista per le strutture precarie, la precarietà deve essere valutata secondo un criterio strutturale: non sono precarie le opere realizzate con materiali o tecniche costruttive incompatibili con la loro facile rimozione.
- Una tettoia dotata di elementi portanti e pilastri in cemento armato, non configurabile come struttura leggera facilmente smontabile e demolibile, costituisce trasformazione edilizia del territorio e nuova costruzione, soggetta a previo titolo abilitativo.
- La disciplina regionale sulle strutture precarie non deroga alle norme statali in materia di sicurezza e autorizzazione sismica; pertanto, gli adempimenti relativi al Genio civile non possono essere omessi o differiti in ragione della comunicazione prevista dalla normativa regionale.
- Il decorso del tempo non consolida l’affidamento del privato sulla permanenza di un’opera abusiva e non fa venir meno il dovere dell’Amministrazione di esercitare il potere repressivo edilizio.
- L’ordine di demolizione di un abuso edilizio è espressione di un potere vincolato e non richiede una motivazione rafforzata sulle ragioni di interesse pubblico ulteriori rispetto al ripristino della legalità edilizia.
Ordine di demolizione di una tettoia qualificata come nuova costruzione
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto contro l’ordinanza del Comune di Limina che ha ingiunto la demolizione di una tettoia realizzata al secondo piano di un fabbricato. La controversia concerne la qualificazione dell’opera come struttura precaria, la necessità del titolo edilizio e dell’autorizzazione sismica, nonché l’incidenza del decorso del tempo sul potere repressivo comunale.
Premesse e vicenda edilizia
Nel corso di un sopralluogo del 22 novembre 2023, l’ufficio tecnico comunale e la Polizia municipale hanno accertato la presenza di una tettoia costituita da travi portanti in legno massello, sostenute in parte da tre pilastri in cemento armato e in parte da muratura. Nel 2004 il proprietario aveva comunicato la realizzazione di una veranda in struttura precaria di circa 35,30 mq ai sensi dell’art. 20 della legge regionale n. 4/2003.
La struttura non era stata completata secondo la configurazione comunicata: la copertura era rimasta aperta su due lati e chiusa sugli altri due mediante muri preesistenti, incluso un muro di confine. Il Comune ha ritenuto l’opera sostanzialmente difforme dalla comunicazione originaria e ha adottato l’ordine di demolizione per violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, per assenza dell’autorizzazione sismica prevista dalla legge n. 64/1974 e per violazione del regolamento edilizio comunale.
Ricevibilità del ricorso
Il ricorso, presentato il 27 febbraio 2024 contro il provvedimento del 22 novembre 2023, è stato ritenuto ricevibile perché proposto entro il termine di centoventi giorni. È stata inoltre rilevata la regolarità fiscale del gravame.
Primo motivo: natura precaria e titolo edilizio
Il ricorrente sosteneva che la tettoia, essendo aperta su due lati e appoggiata su muri preesistenti, fosse inidonea a incidere sul carico urbanistico. Secondo la prospettazione difensiva, l’opera avrebbe dovuto essere qualificata come pertinenza urbanistica oppure come intervento soggetto a SCIA ai sensi dell’art. 22 del d.P.R. n. 380/2001, con conseguente inapplicabilità della demolizione.
Il Consiglio ha respinto tale ricostruzione richiamando il criterio strutturale elaborato dalla giurisprudenza. Ai fini dell’art. 20, comma 4, della legge regionale n. 4/2003, sono precarie soltanto le opere suscettibili di facile rimozione. La precarietà non dipende quindi dalla destinazione dell’opera o dalla sua eventuale temporaneità soggettiva, ma dalle caratteristiche oggettive dei materiali e delle tecniche costruttive.
Nel caso concreto, la presenza di travi portanti in legno massello e di pilastri in cemento armato esclude la facile rimovibilità. Il Consiglio ha inoltre evidenziato le difformità sostanziali rispetto alla veranda indicata nella comunicazione del 2004. La tettoia è stata pertanto ricondotta alla trasformazione edilizia del territorio e alla categoria della nuova costruzione prevista dall’art. 3, comma 1, lettera e), del d.P.R. n. 380/2001, per la quale occorreva il previo rilascio del titolo abilitativo.
Autorizzazione sismica e norme di sicurezza
Il ricorrente aveva sostenuto che l’assenza del parere o dell’autorizzazione del Genio civile non potesse giustificare la demolizione, poiché l’adempimento avrebbe potuto essere acquisito successivamente.
Il Consiglio ha escluso tale possibilità. L’art. 20 della legge regionale n. 4/2003 non deroga alle disposizioni diverse da quelle urbanistiche e, in particolare, alle norme di sicurezza. Tra queste rientrano gli obblighi di denuncia al Genio civile e, nelle zone sismiche, di previa autorizzazione. La disciplina regionale sulle strutture precarie non consente quindi di eludere o differire gli adempimenti previsti dalla normativa sismica.
Secondo motivo: decorso del tempo e affidamento
Il ricorrente aveva invocato il lungo intervallo tra la comunicazione del 2004 e l’ordine di demolizione del 2023, sostenendo che l’inerzia comunale avesse generato un legittimo affidamento. Il Consiglio ha respinto anche tale censura.
Secondo il parere, l’affidamento del privato sulla permanenza di opere abusive non riceve tutela giuridica per il solo decorso del tempo. La natura vincolata del potere repressivo edilizio rende doveroso l’intervento dell’Amministrazione una volta accertato l’abuso e impedisce che l’inerzia amministrativa consolidi una situazione illegittima.
Motivazione dell’ordine di demolizione
Dalla natura vincolata del potere sanzionatorio deriva anche che l’ordine di demolizione non deve contenere una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico, ulteriore rispetto a quello inerente al ripristino della legalità edilizia. Non è quindi necessario dimostrare specifiche ragioni di interesse pubblico diverse dall’esigenza di eliminare l’abuso.
Conclusioni
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, riunito in Adunanza delle Sezioni riunite, ha ritenuto il ricorso infondato e ha espresso parere per il suo rigetto.
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