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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1257

Regolamento (UE) 2024/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sull'omologazione di veicoli a motore e motori, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, per quanto riguarda le relative emissioni e la durabilità delle batterie (Euro 7), che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, il regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, il regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32024R1257

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce il quadro Euro 7, unificando e aggiornando le prescrizioni UE su omologazione ed emissioni per veicoli leggeri e pesanti, rimorchi, componenti e pneumatici. Oltre ai limiti sulle emissioni allo scarico e non allo scarico, disciplina la durabilità delle batterie, i sistemi OBD/OBM/OBFCM, la protezione contro le manomissioni e la cibersicurezza. Il testo sostituisce e abroga la precedente disciplina Euro 5/Euro 6 e Euro VI, con applicazione progressiva nel tempo e con specifiche deroghe per piccoli costruttori e per alcune categorie di veicoli.

Regolamento Euro 7 sull'omologazione dei veicoli a motore, dei motori, dei sistemi, componenti ed entità tecniche per emissioni, consumi e durabilità delle batterie, con nuove regole su monitoraggio, antimanomissione e pneumatici

Ambito di applicazione

Si applica ai veicoli a motore delle categorie M1, M2, M3, N1, N2 e N3, ai rimorchi delle categorie O3 e O4, ai sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli e agli pneumatici di classe C1, C2 e C3, ad eccezione degli pneumatici con aderenza sul ghiaccio. Riguarda sia veicoli nuovi sia, per taluni profili, la conformità in servizio e la vigilanza del mercato; include anche veicoli prodotti in più fasi e veicoli di piccoli e piccolissimi costruttori, con regole speciali. Le date di applicazione sono differenziate: 29 novembre 2026 per nuovi tipi M1/N1, 29 novembre 2027 per i veicoli nuovi M1/N1; 29 maggio 2028 per nuovi tipi M2/M3/N2/N3/O3/O4, 29 maggio 2029 per i veicoli nuovi di tali categorie; 1° luglio 2028, 1° aprile 2030 e 1° aprile 2032 per i nuovi tipi di pneumatici C1, C2 e C3; disposizioni speciali per piccoli costruttori dal 1° luglio 2030 e 1° luglio 2031. L'articolo 11, paragrafo 3, si applica già dal 28 maggio 2024.

Regolamento (UE) 2024/1257 (Euro 7)

Il regolamento introduce un nuovo quadro unitario dell'Unione per l'omologazione in relazione alle emissioni dei veicoli a motore e dei relativi sistemi, componenti ed entità tecniche, aggiornando la disciplina Euro 5/Euro 6 ed Euro VI. La finalità è rafforzare la tutela dell'ambiente e della salute, migliorare il funzionamento del mercato interno e accompagnare la transizione verso una mobilità più pulita, inclusa la durabilità delle batterie e la riduzione delle emissioni non allo scarico.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai veicoli delle categorie M1, M2, M3, N1, N2 e N3, ai rimorchi O3 e O4, ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, nonché agli pneumatici di classe C1, C2 e C3, con esclusione degli pneumatici con aderenza sul ghiaccio. Sono previste regole specifiche per i veicoli prodotti in più fasi e per i costruttori di piccole e piccolissime serie.

Oggetto e struttura della disciplina

L'art. 1 definisce un sistema di prescrizioni tecniche comuni e disposizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato, che copre emissioni di CO2 e inquinanti, consumo di carburante ed energia elettrica, durabilità delle batterie, conformità della produzione e in servizio, monitoraggio di bordo, antimanomissione e cibersicurezza. Il testo è costruito in modo da rinviare a numerosi atti di esecuzione e delegati per gli aspetti tecnici, lasciando nel regolamento i principi, i limiti e le scadenze fondamentali.

Limiti di emissione e durabilità

L'allegato I stabilisce i limiti Euro 7 per emissioni allo scarico dei veicoli leggeri e pesanti, includendo un controllo più severo del particolato in numero di particelle fino a PN10 e prescrizioni per emissioni evaporative, emissioni di particolato dai freni e abrasione degli pneumatici. L'allegato II introduce soglie minime di durabilità delle batterie per autovetture, veicoli commerciali leggeri e veicoli pesanti, mentre l'allegato IV definisce la durata di vita principale e supplementare dei veicoli e i moltiplicatori di durabilità applicabili.

Obblighi dei costruttori

I costruttori devono progettare, produrre e assemblare veicoli conformi ai limiti e alle condizioni di prova, evitando impianti o strategie di manipolazione. Devono inoltre equipaggiare i veicoli con sistemi OBD, OBM e OBFCM, con dispositivi per monitorare lo stato di salute delle batterie, con sistemi di avvertimento del conducente e con misure di cibersicurezza; i dati ambientali e l'EVP devono essere resi disponibili agli utenti e trasmessi anche all'esterno del veicolo.

Controllo, vigilanza e responsabilità pubbliche

Le autorità di omologazione e di vigilanza del mercato devono effettuare controlli, prove e verifiche secondo l'allegato V. La Commissione e i terzi riconosciuti possono svolgere controlli di conformità in servizio e di vigilanza del mercato; gli Stati membri devono inoltre applicare divieti progressivi di immatricolazione, vendita e messa in servizio per i veicoli e i componenti non conformi, secondo le date fissate dal regolamento.

Pneumatici, freni e altre innovazioni tecniche

Il regolamento dedica attenzione specifica alle emissioni di particolato dai freni e all'abrasione degli pneumatici, prevedendo l'evoluzione dei limiti in fasi successive e rinviando, per alcuni profili, ai lavori del WP.29 delle Nazioni Unite. Sono inoltre previste designazioni opzionali come Euro 7G, Euro 7ext ed Euro 7Gext, e un possibile ampliamento futuro della disciplina per veicoli alimentati esclusivamente con carburanti neutri in termini di CO2 dopo il 2035, se la Commissione presenterà la proposta corrispondente.

Regime transitorio, piccoli costruttori e abrogazioni

Il regolamento prevede date di applicazione scaglionate fino al 2034-2036 per taluni pneumatici e fino al 2030-2031 per i veicoli dei piccoli costruttori. Contestualmente abroga e sostituisce i principali atti previgenti sulle emissioni dei veicoli leggeri e pesanti, con una tavola di concordanza per orientare il rinvio alle nuove disposizioni.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

Stabilisce prescrizioni tecniche comuni e disposizioni amministrative per l'omologazione in relazione alle emissioni e la vigilanza del mercato di veicoli a motore, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti, con riferimento a emissioni di CO2 e inquinanti, consumo di carburante e di energia elettrica e durabilità delle batterie (art. 1). Include anche regole su conformità della produzione, conformità in servizio, vigilanza del mercato dei sistemi di monitoraggio a bordo, durabilità dei sistemi antinquinamento e delle batterie di trazione, antimanomissione e cibersicurezza (art. 1).

Ambito soggettivo e oggettivo

Si applica ai veicoli M1, M2, M3, N1, N2, N3, ai rimorchi O3 e O4, ai sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli e agli pneumatici C1, C2 e C3, esclusi quelli con aderenza sul ghiaccio (art. 2).

Definizioni chiave

Definisce, tra l'altro, omologazione in relazione alle emissioni, conformità della produzione e in servizio, emissioni dallo scarico e non dallo scarico, PN10, RDE, sistemi OBD/OBM/OBFCM, impianti e strategie di manipolazione, batteria di trazione, durabilità e stato di salute, EVP, tecnologie di geofencing, costruttori di piccole e piccolissime serie e varie tipologie di veicoli ibridi, elettrici e a celle a combustibile (art. 3).

Obblighi dei costruttori

I costruttori devono immettere sul mercato solo veicoli e, a decorrere dalle date applicabili, sistemi/componenti/entità tecniche omologati; progettare e assemblare i prodotti in conformità ai limiti dell'allegato I e alle condizioni degli allegati III e IV; evitare impianti o strategie di manipolazione; installare sistemi OBD, OBM, OBFCM, dispositivi di monitoraggio della batteria, sistemi di avvertimento del conducente e dispositivi per la comunicazione dei dati all'esterno del veicolo; adottare misure di cibersicurezza; e mettere a disposizione degli utenti i dati ambientali e dell'EVP (art. 4).

Opzioni di designazione e veicoli speciali

Sono previste designazioni volontarie come Euro 7G per veicoli con tecnologie di geofencing, Euro 7ext per alcuni N2 derivati da N1 e Euro 7Gext per la combinazione delle due opzioni. Il geofencing deve essere dimostrato in omologazione e verificato durante la vita del veicolo; per Euro 7G è previsto un avvertimento al conducente e, se il veicolo non viene ricaricato entro 5 km dal primo avviso, l'arresto nella zona di geofencing (art. 5).

Durabilità e conformità nel tempo

I veicoli devono rispettare i limiti Euro 7 per tutta la durata di vita indicata nell'allegato IV e soddisfare le prescrizioni minime di durabilità delle batterie dell'allegato II; i sistemi OBFCM/OBD/OBM e le misure antimanomissione non devono poter essere disattivati durante l'uso. Sono previsti moltiplicatori di durabilità per la durata di vita supplementare e obblighi di intervento immediato in caso di rischio grave o non conformità grave (art. 6).

Procedure di omologazione, dichiarazioni e EVP

Le prove di omologazione sono quelle dell'allegato V e i costruttori devono presentare dichiarazioni di conformità per RDE, correzione temperatura, OBD/OBM, durabilità batteria, rigenerazione, antimanomissione e, se del caso, geofencing. Deve essere emesso un EVP per ogni veicolo e consegnato all'acquirente; per l'omologazione in più fasi si applica l'art. 13, par. 2, del regolamento (UE) 2018/858 (art. 7).

Regole speciali per piccoli e piccolissimi costruttori

I costruttori di piccole serie possono sostituire alcune prove con dichiarazioni di conformità e sono esentati da alcune prove di conformità della produzione; per i veicoli M1/N1 di piccole serie non si applicano alcune lettere dell'art. 4, par. 6. I costruttori di piccolissime serie possono dimostrare la conformità su strada o in laboratorio con cicli di guida in condizioni reali (art. 8).

Veicoli con motore omologato

Per i veicoli M2, M3, N2 e N3 dotati di motore omologato, la responsabilità principale dell'omologazione in relazione alle emissioni resta del costruttore del veicolo, ma il costruttore del motore può essere incaricato di dimostrare la conformità in servizio se l'installazione segue le specifiche del motore e vi è accordo tra i costruttori. Sono disciplinate anche le prove e le informazioni da fornire (art. 9).

Ruolo degli Stati membri, omologazione e vigilanza del mercato

Le autorità di omologazione devono organizzare rilascio delle omologazioni, prove e controlli; le autorità di vigilanza del mercato effettuano i controlli previsti dall'art. 8 del regolamento (UE) 2018/858 e dall'allegato V. Sono fissate date progressive in cui gli Stati membri devono rifiutare omologazioni o vietare immatricolazione, vendita e messa in servizio per veicoli non conformi, con scadenze differenziate per categorie e per piccoli costruttori (art. 10).

Divieti di commercializzazione di sistemi e pneumatici non omologati

Dal 29 novembre 2026 e dal 29 maggio 2028 è vietata la vendita o installazione di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti non omologati per i veicoli interessati. Per gli pneumatici C1, C2 e C3 sono fissate date di omologazione, divieto di immissione sul mercato e divieto di immatricolare veicoli equipaggiati con pneumatici non conformi, con periodi transitori fino al 30 giugno 2032, 31 marzo 2034 e 31 marzo 2036 (art. 11).

Antimanomissione e sistemi a reagente

Operatori economici e indipendenti non possono manomettere veicoli e sistemi; le autorità verificano la corretta installazione dei sistemi di avvertimento del conducente e la manomissibilità in sede di conformità in servizio e vigilanza del mercato (art. 12).

Controlli della Commissione e di terzi riconosciuti

La Commissione e i terzi riconosciuti possono eseguire controlli di conformità in servizio e vigilanza del mercato secondo il regolamento (UE) 2018/858; i costruttori devono fornire i dati necessari (art. 13).

Prove, atti di esecuzione e scadenze

L'art. 14 disciplina le procedure e le prove, demandando alla Commissione atti di esecuzione su metodologie, documentazione, accesso ai dati, metodi di misurazione, specifiche tecniche di OBD/OBM/OBFCM, GSI, sistemi di avvertimento, carburanti di riferimento, EVP e altre prescrizioni. Entro il 29 maggio 2025 devono essere adottati gli atti per M1/N1; entro il 29 novembre 2026 quelli per M2/M3/N2/N3 e i relativi motori e rimorchi O3/O4 (art. 14).

Adeguamento al progresso tecnico e limiti futuri

La Commissione è abilitata ad adottare atti delegati per introdurre opzioni tecniche, regole speciali per piccoli costruttori, limiti di formaldeide per talune categorie, condizioni di prova, moltiplicatori di durabilità, limiti di particolato dei freni e di abrasione degli pneumatici, nonché prescrizioni minime per le batterie. Se il WP.29 non adotta regole uniformi entro le date fissate, la Commissione deve stabilire un metodo di misurazione e i limiti di abrasione degli pneumatici (art. 15).

Delega e procedura di comitato

La delega alla Commissione dura cinque anni dal 28 maggio 2024, con proroga tacita salvo opposizione di Parlamento o Consiglio; è prevista la revoca e la consultazione degli esperti degli Stati membri. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame con il Comitato tecnico — Veicoli a motore ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 (artt. 16 e 17).

Riesame e relazioni della Commissione

Gli Stati membri devono informare la Commissione entro il 1° settembre 2030; la Commissione presenta una relazione di valutazione entro il 1° settembre 2031. Sono previste relazioni intermedie entro il 31 dicembre 2025 sulla durabilità dei veicoli pesanti e entro il 31 dicembre 2027 sulla durabilità delle batterie e sulle emissioni dei freni, oltre al riesame della formaldeide per le categorie pesanti (art. 18).

Modifica del regolamento (UE) 2018/858 e sanzioni

L'art. 19 modifica l'art. 84 del regolamento (UE) 2018/858 rafforzando l'obbligo degli Stati membri di prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, e includendo espressamente tra le violazioni sanzionabili il rifiuto di accesso alle informazioni, la commercializzazione senza omologazione o con documenti falsi, la manomissione del veicolo o dei sistemi, la falsificazione dei risultati della conformità in servizio, l'uso di impianti o strategie di manipolazione e la mancata installazione dei sistemi di avvertimento del conducente.

Abrogazioni e sostituzione del quadro precedente

Sono abrogati il regolamento (CE) n. 715/2007 dal 1° luglio 2030, il regolamento (CE) n. 595/2009 dal 1° luglio 2031, il regolamento (UE) 2017/1151 dal 1° luglio 2030, il regolamento (UE) n. 582/2011, il regolamento (UE) 2017/2400 e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 dal 1° luglio 2031. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento secondo la tavola di concordanza (art. 20).

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Le date di applicazione sono scaglionate per categorie di veicoli, pneumatici e piccoli costruttori; l'art. 11, par. 3, si applica già dal 28 maggio 2024 (art. 21).

Come è indicizzato

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