Sentenza n. 7049/2026 - Roma, Sezione 1
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato da Roma capitale a fronte dell’atto di diffida notificato a mezzo posta il 13 novembre 2024 con il quale si chiedeva l’adempimento dell’obbligo di Roma capitale a provvedere alla definitiva determinazione della indennità di affrancazione dai vincoli del prezzo di cessione come sancito nel rogito del notaio Eleonora Capozzi rep. n. 21738 del 9 dicembre 2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato da Roma Capitale sulla diffida a provvedere alla definitiva determinazione dell'indennità di affrancazione, del canone di locazione e dell'eventuale conguaglio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto un'azione avverso il silenzio di Roma Capitale, deducendo l'inerzia dell'amministrazione rispetto alla diffida notificata il 13 novembre 2024. La richiesta riguardava l'adempimento dell'obbligo di procedere alla definitiva determinazione dell'indennità di affrancazione dai vincoli relativi al prezzo massimo di cessione, nonché del canone di locazione e dell'eventuale conguaglio delle somme corrisposte in eccedenza, secondo quanto previsto nel rogito richiamato nell'epigrafe.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso perché, nelle more del giudizio, Roma Capitale ha liquidato e pagato alla ricorrente le somme spettanti, facendo venir meno la situazione di inerzia e l'interesse alla decisione sull'azione avverso il silenzio. Le spese sono state poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l'amministrazione si è determinata soltanto dopo la notifica del ricorso. Roma Capitale è stata condannata a rifondere € 800,00, oltre accessori di legge ove previsti.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio diviene improcedibile quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione adempie all'obbligo di provvedere e viene meno la situazione di inerzia oggetto della domanda.
- La sopravvenuta soddisfazione della pretesa sostanziale non impedisce la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, qualora l'amministrazione abbia adottato le determinazioni richieste soltanto dopo la proposizione del ricorso.
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