Ordinanza n. 2201/2026 - Napoli, Sezione 8
Istanza di chiarimenti sulla sentenza di questa Sezione n. -OMISSIS- del 15 ottobre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR che aveva annullato la non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione forense per scambio di elaborati
Esito
La controversia
A seguito della sentenza che aveva annullato il provvedimento di non ammissione alla prova orale, accertando mediante CTU grafologica che l'elaborato valutato con 14/30 non era riconducibile alla candidata ed era stato oggetto di scambio nella fase di abbinamento e correzione, il Ministero ha chiesto chiarimenti sulle modalità concrete di esecuzione del giudicato. La candidata aveva chiesto l'ammissione diretta alla prova orale oppure, in subordine, la valutazione della brutta copia depositata in giudizio. Il Ministero ha evidenziato l'impraticabilità della valutazione della brutta copia, in quanto documento mai acquisito alla procedura concorsuale.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile l'istanza di chiarimenti ai sensi dell'art. 114, comma 7, c.p.a., perché diretta a precisare le modalità esecutive senza modificare o integrare il decisum. Ha stabilito che l'effetto conformativo della sentenza impone di ricostituire la posizione della candidata quale sarebbe stata senza l'errore dell'Amministrazione, cioè quella di candidata il cui elaborato fosse stato regolarmente valutato. Ha escluso l'ammissione diretta all'orale, poiché la sentenza aveva eliminato una valutazione negativa riferita a un elaborato altrui, senza attestare la sufficienza dell'elaborato effettivamente svolto; tale ammissione sostituirebbe la valutazione tecnico-discrezionale della commissione e contrasterebbe con la struttura bipartita dell'esame e con il principio meritocratico. Ha escluso anche la valutazione della brutta copia, documento extraprocedimentale non formalmente acquisito e non necessariamente identico alla versione definitiva consegnata. Ha individuato come soluzione prioritaria il recupero dell'elaborato originale della candidata, erroneamente abbinato a un'altra busta: il Ministero, tramite la XIX Sottocommissione presso la Corte d'Appello competente, deve svolgere le verifiche entro trenta giorni. Se l'elaborato è identificato e utilizzabile, deve essere valutato entro i successivi trenta giorni da una sottocommissione di diversa composizione, o dalla sottocommissione indicata, con anonimizzazione e applicazione dei criteri della sessione 2024. Se il recupero fallisce, il Ministero deve comunicare l'esito e procedere entro sessanta giorni alla ripetizione della prova scritta della sola candidata, dinanzi a una sottocommissione di diversa composizione, insieme ad almeno altri cinque candidati e con modalità idonee a garantire l'anonimato. Il Ministero deve inoltre riferire al TAR e al difensore entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza sullo stato delle verifiche e sul calendario delle operazioni. Non è stata disposta una condanna alle spese nel testo riportato.
Norme richiamate
art. 114, comma 7, c.p.a.
ammette la richiesta di chiarimenti sulle modalità di esecuzione della sentenza senza modificare o integrare il contenuto del decisum
La richiesta di chiarimenti è ammissibile quando serve a precisare le modalità concrete e puntuali di esecuzione del giudicato.
art. 10, comma 1, D.M. 24 luglio 2024
struttura bipartita dell'esame
La prova scritta e la prova orale costituiscono fasi distinte dell'esame; l'ammissione all'orale presuppone la previa valutazione positiva della prova scritta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Consente l'oscuramento delle generalità della parte per tutelarne diritti o dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali presupposti, insieme alla disciplina nazionale, per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la richiesta di chiarimenti ex art. 114, comma 7, c.p.a. è ammissibile quando mira a definire le concrete modalità di esecuzione del giudicato, purché non modifichi né integri il contenuto decisorio della sentenza.
- Quando una sentenza annulla la non ammissione a una prova orale perché la valutazione negativa riguarda un elaborato non riconducibile al candidato, l'effetto conformativo non comporta l'ammissione diretta all'orale se la prova effettivamente svolta non è mai stata valutata: occorre preservare la competenza tecnico-discrezionale della commissione e la struttura meritocratica della procedura.
- Un documento formato fuori dalla procedura concorsuale e mai formalmente acquisito agli atti, quale una brutta copia dell'elaborato, non può essere utilizzato per sostituire la prova ufficiale, anche se depositato nel giudizio, quando non sia garantita la sua identità con la versione definitiva consegnata.
- In caso di scambio di elaborati accertato giudizialmente, l'Amministrazione deve prioritariamente tentare di identificare e recuperare l'elaborato originale del candidato, facendolo valutare secondo i criteri della procedura e con idonee garanzie di anonimato.
- Se l'elaborato originale non è identificabile o non è più rinvenibile, l'esecuzione del giudicato può richiedere la ripetizione della prova da parte del solo candidato leso, con modalità organizzative idonee a preservare l'anonimato e a ridurre l'aggravio derivante dall'errore imputabile all'Amministrazione.
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