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Sentenza

Sentenza n. 1101/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Mantova che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., chiedendo l’esecuzione della sentenza n. 298/2024 del Tribunale ordinario di Mantova, passata in giudicato. La pronuncia civile aveva riconosciuto il diritto della docente a beneficiare dell’importo annuo di euro 500 per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2023/2024, per un importo complessivo di euro 4.000, mediante accredito sulla Carta elettronica del docente. Nel corso del giudizio di ottemperanza il Ministero ha dichiarato che, in data 3 dicembre 2025, il gestore del servizio aveva accreditato l’importo dovuto nel borsellino elettronico della ricorrente. La ricorrente ha quindi chiesto l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese, poiché l’adempimento era intervenuto dopo la proposizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha rilevato che la domanda di ottemperanza aveva ricevuto piena soddisfazione in sede amministrativa e che era venuta meno la posizione di contrasto tra le parti. Pertanto, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese, il Collegio ha valorizzato sia il comportamento collaborativo dell’Amministrazione, che aveva provveduto al pagamento, sia il carattere seriale e standardizzato dei ricorsi analoghi patrocinati dal medesimo difensore, tale da giustificare una riduzione proporzionale del compenso. Il Ministero è stato condannato a rimborsare i cinque sesti delle spese, liquidate complessivamente in euro 500,00, oltre oneri e accessori di legge, con compensazione della restante parte. È stata inoltre disposta la restituzione del contributo unificato, ove effettivamente versato.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata sia stata integralmente soddisfatta e venga meno la posizione di contrasto tra le parti.

  • art. 4, comma 2, DM 55/2014

    È richiamato quale criterio per adeguare il compenso professionale in presenza di posizioni processuali identiche o analoghe, giustificando una riduzione del compenso in ragione della serialità e della standardizzazione dell’attività difensiva.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’Amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nella sentenza durante il processo, viene meno la posizione di contrasto tra le parti e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • L’adempimento intervenuto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza non esclude, di per sé, la regolazione delle spese a carico dell’Amministrazione, dovendosi considerare la condotta processuale e sostanziale delle parti.
  • La serialità di ricorsi aventi identico oggetto e la conseguente standardizzazione dell’attività difensiva possono giustificare una riduzione del compenso liquidato a titolo di spese di lite, in applicazione dei criteri desumibili dall’art. 4, comma 2, DM 55/2014.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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