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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34106/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del 19 dicembre 2025 della Corte di appello di Bologna, che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Modena del 1° marzo 2022. Con il primo motivo, relativo ai capi di falso materiale commesso dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative e uso di atto falso, ha contestato il riconoscimento della recidiva reiterata e il calcolo della prescrizione: sosteneva che una delle condanne valorizzate riguardasse l’omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, reato depenalizzato dal d.lgs. n. 8 del 2016, e che, al momento dei fatti, residuasse una sola condanna definitiva per bancarotta; esclusa o ridotta la recidiva, il reato sarebbe stato prescritto, anche computando 64 giorni di sospensione. Con il secondo motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio, lamentando che la recidiva fosse stata fondata sulla mera esistenza di precedenti, senza una valutazione concreta della maggiore capacità a delinquere, anche considerato che i precedenti riguardavano reati societari e tributari commessi in un contesto imprenditoriale e con modalità diverse. Con il terzo motivo ha denunciato motivazione apparente o illogica sul trattamento sanzionatorio e sul bilanciamento delle circostanze, per l’omessa valorizzazione della collaborazione processuale — consegna della documentazione durante le indagini e mancata opposizione all’acquisizione degli atti in primo grado — nonché del grado del dolo e della condotta processuale ed extraprocessuale.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei termini indicati. Ha escluso che possa essere computata, ai fini della recidiva, la condanna per l’omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, depenalizzato dal d.lgs. n. 8 del 2016; venuta meno la recidiva reiterata, l’ha riqualificata ai sensi dell’art. 99, comma 2, c.p. Per il reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p., il termine massimo di prescrizione, pari a nove anni, era decorso il 20 agosto 2023 anche considerando la sospensione di 64 giorni: la sentenza è stata quindi annullata senza rinvio limitatamente a tale reato, estinto per prescrizione. Quanto alla ricettazione, accertata in epoca anteriore e prossima al 17 giugno 2014, il termine massimo di prescrizione è di diciotto anni e non era ancora decorso; la sentenza è stata annullata con rinvio, limitatamente alle valutazioni sulla recidiva, ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. Gli ulteriori motivi sul trattamento sanzionatorio e sul bilanciamento sono rimasti assorbiti. È stata dichiarata irrevocabile l’affermazione di responsabilità per la ricettazione.

Norme richiamate

  • art. 99, comma 4, c.p.

    Deve pertanto essere esclusa la recidiva reiterata, che presuppone che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive (Sez. 2, n. 35159 del 01/07/2022, Lodi, Rv. 283848 – 01).

    La recidiva reiterata presuppone più condanne definitive a carico dell’imputato al momento della consumazione del nuovo reato; non può essere integrata computando una condanna per un reato successivamente depenalizzato.

  • art. 99, comma 2, c.p.

    Nella specie, dunque, esclusa la sussistenza di una recidiva a norma dell’art. 99, comma quarto, cod. pen., e qualificata la stessa ai sensi del comma secondo della disposizione citata, deve dichiararsi la intervenuta prescrizione del reato di cui agli artt. 477, 482 cod. pen.

    Esclusa la recidiva reiterata per l’irrilevanza della condanna relativa al reato depenalizzato, la recidiva contestata è stata riqualificata ai sensi del comma 2; tale qualificazione ha inciso sul calcolo della prescrizione del reato di falso.

  • art. 157, comma 2, c.p.

    Invero, per detto reato, il doppio aumento, in misura di ½, determinato dalla circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 99, comma secondo, cod. pen., lascia inalterato (a 6 anni) il termine di prescrizione intermedio, ai sensi dell’art. 157, comma secondo, cod. pen., e porta il termine massimo, ai sensi dell’art 161 cod. pen., ad anni 9: termine, quest’ultimo, compiutamente decorso, anche tenendo conto della sospensione per giorni 64, alla data del 20/08/2023.

    Nel caso deciso, l’aumento per la recidiva ex art. 99, comma 2, c.p. non ha modificato il termine intermedio di prescrizione, rimasto di sei anni.

  • art. 161 c.p.

    Invero, per detto reato, il doppio aumento, in misura di ½, determinato dalla circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 99, comma secondo, cod. pen., lascia inalterato (a 6 anni) il termine di prescrizione intermedio, ai sensi dell’art. 157, comma secondo, cod. pen., e porta il termine massimo, ai sensi dell’art 161 cod. pen., ad anni 9: termine, quest’ultimo, compiutamente decorso, anche tenendo conto della sospensione per giorni 64, alla data del 20/08/2023.

    Nel caso concreto, il termine massimo di prescrizione per il reato di falso, calcolato tenendo conto della recidiva riqualificata e della sospensione di 64 giorni, era di nove anni ed era decorso il 20 agosto 2023.

  • art. 3, comma 6, d.lgs. 8/2016

    Costituisce principio di diritto consolidato, a cui si intende dare continuità, quello secondo cui, in tema di recidiva, non assume rilievo la condanna per una fattispecie di reato tipizzata oggetto di abolitio criminis, in quanto l'abrogazione del reato, così come la depenalizzazione, determina l'eliminazione di ogni effetto penale connesso alla condanna medesima (Sez. 1, n. 28203 del 30/03/2023, Nastasi, Rv. 284823 – 01).

    La depenalizzazione elimina gli effetti penali della condanna per il reato depenalizzato; quella condanna non può pertanto essere utilizzata per fondare la recidiva.

  • artt. 477 e 482 c.p.

    Per le superiori considerazioni, deve dunque essere dichiarata la prescrizione del reato di cui agli artt. 477, 482 cod. pen. e la sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio con riguardo a tale capo della sentenza, a norma dell’art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Accertato il decorso del termine di prescrizione, la Corte ha dichiarato estinto il reato di falso e annullato senza rinvio la sentenza limitatamente a quel capo.

  • art. 620, comma 1, lett. a), c.p.p.

    Per le superiori considerazioni, deve dunque essere dichiarata la prescrizione del reato di cui agli artt. 477, 482 cod. pen. e la sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio con riguardo a tale capo della sentenza, a norma dell’art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    La Corte ha applicato l’annullamento senza rinvio per il capo relativo al reato ormai prescritto.

  • art. 624 c.p.p.

    A norma dell'art. 624 cod. proc. pen., va dichiarata la irrevocabilità della affermazione di responsabilità in relazione al reato di ricettazione.

    La decisione dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità per la ricettazione, pur rinviando a un’altra Sezione della Corte di appello la nuova valutazione limitata alla recidiva.

Massime di principio

  • Ai fini della recidiva, non rileva una condanna per un reato successivamente depenalizzato, poiché la depenalizzazione elimina gli effetti penali connessi a quella condanna.
  • La recidiva reiterata richiede che, al momento della commissione del nuovo reato, l’imputato sia gravato da più condanne definitive; se tale presupposto manca, la recidiva va eventualmente riqualificata secondo la diversa ipotesi applicabile.
  • La riqualificazione della recidiva può incidere sul calcolo della prescrizione: occorre determinare separatamente il termine intermedio e quello massimo secondo la disciplina applicabile al reato e alla circostanza riconosciuta.
  • Quando la responsabilità per un reato è irrevocabile ma resta da rivalutare la recidiva, l’annullamento con rinvio può essere limitato alle valutazioni concernenti tale circostanza.

Come è indicizzato

MaterieRecidivaCause di non punibilitàImpugnazioniFalsità in atto pubblicoRicettazione
RamiParte generaleProcesso penaleReati contro la fede pubblicaDelitti contro il patrimonio
SottomaterieFalsità materiale
IstitutiRecidivaPrescrizione del reato

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