Cassazione Civile, Ordinanza n. 19442/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Al contribuente erano stati notificati avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2007, 2008 e 2009, con contestazione di maggiori imponibili ai fini Irpef, Irap e Iva. L'Ufficio assumeva la mancata registrazione di fatture emesse verso una società tedesca, delle quali erano state rinvenute copie presso la società estera e trasmesse dall'autorità tedesca a quella italiana, deducendo quindi l'omessa dichiarazione di parte dei ricavi. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, mentre la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione ritenendo le fatture riferibili al contribuente e idonee a provare la volontà di sottrarre ricavi a imposizione. In Cassazione il contribuente aveva proposto tre motivi di ricorso, ma nelle more aveva chiesto la sospensione del giudizio per avvalersi della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti davanti alla Corte ex art. 5 della l. n. 130 del 2022.
La decisione
La Corte ha preso atto che l'atto impositivo rientrava nell'elenco trasmesso dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023 e che risultava regolarmente definita la controversia nelle forme previste dall'art. 5 della l. n. 130 del 2022, senza diniego ai sensi del comma 11. Ha quindi dichiarato l'estinzione del processo ai sensi del comma 12 dell'art. 5 cit., con spese del processo estinto poste a carico della parte che le aveva anticipate ai sensi del comma 5 della medesima legge.
Norme richiamate
art. 5 l. 31 agosto 2022, n. 130
comma 5; comma 11; comma 12
La definizione agevolata della controversia, se regolarmente perfezionata e non seguita da diniego, comporta l'estinzione del processo di legittimità.
art. 40, comma 4, d.l. n. 13 del 2023
L'inserimento dell'atto impositivo nell'elenco trasmesso dall'Agenzia delle Entrate documenta la regolare definizione della controversia e consente la declaratoria di estinzione dei giudizi di legittimità nei tempi previsti dalla norma.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria pendente in Cassazione risulta ricompresa nell'elenco formato dall'Amministrazione in applicazione della disciplina sulla definizione agevolata, la Corte può dichiarare l'estinzione del processo se non emerge un valido diniego alla definizione.
- La regolare perfezione della definizione agevolata, verificata alla luce della normativa speciale, prevale sulla prosecuzione dell'esame dei motivi di ricorso, determinando la chiusura del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.
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