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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40762/2021 del 20/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un pignoramento presso terzi avente ad oggetto crediti per canoni relativi a un contratto di affitto d'azienda. La società procedente aveva pignorato i crediti della propria debitrice verso la terza pignorata; quest'ultima aveva reso dichiarazione negativa, ma il giudice dell'esecuzione aveva comunque assegnato le somme ai sensi dell'art. 549 c.p.c. La terza pignorata aveva quindi proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., accolta dal Tribunale. La ricorrente per cassazione censurava la sentenza per omessa pronuncia sulla dedotta inopponibilità al creditore procedente del pagamento effettuato prima del pignoramento, sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto applicare l'art. 2918 c.c. e verificare se quel pagamento fosse effettivamente opponibile, tenuto conto della natura dei canoni non ancora scaduti e dei limiti di efficacia previsti dalla norma. Con il terzo motivo, in via subordinata, lamentava omesso esame di un fatto decisivo, ma solo subordinatamente ai primi due motivi.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi, strettamente connessi, osservando che la sentenza impugnata aveva accertato solo l'anteriorità del pagamento rispetto al pignoramento, senza però esaminare la questione decisiva dell'opponibilità di quel pagamento al creditore procedente ai sensi dell'art. 2918 c.c. In particolare, avrebbe dovuto verificare i presupposti e i limiti di opponibilità relativi ai canoni di affitto d'azienda non ancora scaduti, anche oltre l'anno dal pignoramento e con riguardo all'eventuale necessità di trascrizione per le liberazioni eccedenti il triennio. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza del Tribunale di Ravenna è stata quindi cassata con rinvio allo stesso Tribunale in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 549 c.p.c.

    consente al giudice dell'esecuzione di risolvere la contestazione sulla dichiarazione del terzo nel pignoramento presso terzi e di disporre l'assegnazione delle somme pignorate

  • art. 617 c.p.c.

    regola l'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla terza pignorata contro l'ordinanza di assegnazione

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    base del motivo per omessa pronuncia/violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    impone al giudice di pronunciare su tutta la domanda e sulle eccezioni ritualmente devolute

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    base del motivo per violazione di legge

  • art. 2918 c.c.

    disciplina l'opponibilità ai creditori delle liberazioni di pigioni e fitti e richiede la verifica di ulteriori presupposti oltre all'anteriorità del pagamento, con limiti di efficacia legati alla scadenza dei canoni e, per alcune ipotesi, alla trascrizione

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    dedotto per omesso esame di un fatto decisivo, poi assorbito

Massime di principio

  • Nel pignoramento presso terzi relativo a canoni o fitti, l'accertamento della mera anteriorità del pagamento rispetto al pignoramento non è sufficiente: occorre verificare anche se quel pagamento sia opponibile al creditore procedente secondo la disciplina speciale applicabile.
  • Il giudice che decide sull'opposizione agli atti esecutivi deve esaminare d'ufficio la norma che regola l'opponibilità del pagamento allegato dal terzo, quando tale questione incide sulla validità dell'ordinanza di assegnazione.
  • Per i pagamenti relativi a canoni di affitto non ancora scaduti al momento del pignoramento, l'opponibilità al creditore procedente va scrutinata considerando i limiti temporali e gli eventuali requisiti di trascrizione previsti dall'art. 2918 c.c.
  • Se vengono accolti i motivi principali di ricorso, il motivo subordinato dedotto per omesso esame di un fatto decisivo resta assorbito.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveProve
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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