Cassazione Penale, Sentenza n. 31913/2026 del 26/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato era stato ritenuto responsabile, con decisione conforme nei due gradi di merito, del reato di violenza sessuale aggravata commesso ai danni di una minore appena decenne. La Corte d'appello aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, rideterminando la pena in sei anni di reclusione e confermando nel resto la sentenza, oltre alla condanna alle spese di assistenza della parte civile. Il ricorso per cassazione era articolato in tre motivi. Con il primo motivo la difesa deduceva vizio di motivazione nella valutazione dell'attendibilità della persona offesa e nella mancata disposizione di una perizia sulla capacità generica e specifica a testimoniare della minore; sosteneva inoltre che il narrato potesse essere stato contaminato dagli adulti di riferimento e richiamava difformità tra le dichiarazioni rese in diversi momenti. Con il secondo motivo lamentava la violazione dell'art. 609-bis c.p. e un vizio di motivazione sulla gravità del fatto e sulla dosimetria della pena, assumendo che non fosse stata individuata la concreta modalità esecutiva della violenza sessuale, se costrittiva o induttiva. Con il terzo motivo contestava la sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 609-ter c.p. e all'art. 61, nn. 5 e 11, c.p., sostenendo, tra l'altro, che non ricorressero i presupposti dell'aggravante legata all'età della persona offesa e che l'abuso di relazioni domestiche fosse assorbito dalla fattispecie di violenza sessuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che le sentenze di merito avessero adeguatamente valutato sia la capacità a testimoniare sia l'attendibilità della minore, rilevando l'assenza di elementi patologici tali da imporre una perizia, la spontaneità e coerenza del racconto e l'assenza di specifici elementi dimostrativi di contaminazione. La censura mirava in realtà a ottenere una diversa lettura delle prove, non consentita in sede di legittimità in presenza di una doppia conforme motivazione immune da manifeste illogicità. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché introducevano questioni non devolute alla Corte d'appello, ai sensi degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, c.p.p. La Corte ha comunque precisato che l'aggravante speciale riguardava l'età inferiore a quattordici anni della persona offesa, non un rapporto di parentela, e che l'aggravante dell'abuso di relazioni domestiche è compatibile con il reato di violenza sessuale. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in 3.167 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 609-bis c.p.
La fattispecie comprende modalità costrittive e induttive; la Corte ha richiamato la distinzione tra abuso di autorità e abuso delle condizioni di inferiorità, senza tuttavia esaminare nel merito la censura perché non dedotta in appello.
art. 609-ter c.p.
L'aggravante applicata riguardava, secondo la disciplina vigente all'epoca dei fatti, la commissione del fatto ai danni di persona minore di quattordici anni; la Corte ha escluso che fosse fondata su un rapporto di parentela.
art. 61, n. 5, c.p.
La censura relativa all'aggravante comune non è stata esaminata nel merito perché proposta per la prima volta in cassazione.
art. 61, n. 11, c.p.
L'abuso di relazioni domestiche è stato ritenuto compatibile con il reato di violenza sessuale, non essendo assorbito dalla condotta di abuso di autorità prevista dall'art. 609-bis c.p.
art. 192 c.p.p.
La valutazione dell'attendibilità della persona offesa, anche minorenne, spetta al giudice di merito, attraverso l'esame diretto del racconto e degli eventuali riscontri.
art. 196 c.p.p.
La capacità a testimoniare è presunta; gli accertamenti sulla sua sussistenza sono necessari solo quando emergano elementi concreti di patologia o di abnorme carenza di consapevolezza.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Consente il ricorso per violazione di legge, ma non permette di introdurre per la prima volta in cassazione questioni non dedotte in appello.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Il vizio di motivazione è scrutinabile solo nei limiti dell'illogicità manifesta e non consente una nuova valutazione del materiale probatorio.
art. 606, comma 3, c.p.p.
Preclude la cognizione in cassazione delle questioni non dedotte nei motivi di appello, salvo i casi previsti dalla legge.
art. 609, comma 2, c.p.p.
Concorre a delimitare l'ambito delle questioni proponibili per la prima volta nel giudizio di cassazione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, pone a carico del ricorrente le spese processuali e consente la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 52 D.Lgs. 196/2003
Impone, in caso di diffusione del provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone coinvolte.
Massime di principio
- In presenza di una doppia conforme decisione di responsabilità, il ricorso per cassazione non può mirare a ottenere una diversa lettura delle prove o una rivalutazione dell'attendibilità della persona offesa; il controllo resta limitato all'esistenza di una motivazione logicamente coerente e all'assenza di illogicità manifeste o di travisamento della prova nei ristretti casi in cui il giudice abbia utilizzato una prova inesistente o abbia attribuito a una prova un risultato incontestabilmente diverso da quello reale.
- La capacità a testimoniare della persona minorenne è presunta e si distingue dall'attendibilità del suo racconto: la prima riguarda la capacità di comprendere, ricordare e riferire con consapevolezza; la seconda riguarda la veridicità della narrazione. La mancata disposizione di una perizia non rende inattendibile la testimonianza quando non emergano concreti elementi patologici tali da porre in dubbio la capacità testimoniale.
- La valutazione dell'attendibilità della persona offesa da un reato sessuale, anche minorenne, è rimessa direttamente al giudice di merito, che deve esaminare la condotta del dichiarante, la linearità del racconto e gli eventuali riscontri esterni; tale valutazione non può essere delegata a periti o consulenti tecnici.
- Sono inammissibili in cassazione le doglianze riguardanti la qualificazione della modalità esecutiva del reato, la gravità del fatto, la dosimetria della pena o le circostanze aggravanti quando tali questioni non siano state devolute con i motivi di appello, salvo i casi eccezionali previsti dalla legge.
- L'aggravante della violenza sessuale commessa ai danni di persona minore di quattordici anni riguarda l'età della vittima e non richiede un rapporto di parentela o tutela tra autore e persona offesa.
- L'aggravante comune dell'abuso di relazioni domestiche è compatibile con il reato di violenza sessuale, poiché la condotta di abuso di autorità prevista dall'art. 609-bis c.p. non ricomprende necessariamente l'abuso delle relazioni domestiche.
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