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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38675/2023 del 21/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 10/02/2023 del Tribunale del riesame che aveva respinto la richiesta di revoca degli arresti domiciliari applicati dal GIP per i reati di partecipazione a sodalizio mafioso (art. 416-bis) e concorso in estorsione (capo 9). Le difese hanno contestato: 1) insufficiente gravità indiziaria rispetto al capo 1 (416-bis), sostenendo che le condotte contestate fossero rapporti personali o gesti inconsapevoli (es. la consegna di un sacchetto di patatine con un messaggio) e non prova di ruolo associativo; 2) difetto di motivazione e contraddittorietà nella valutazione probatoria (il capo 9 sarebbe stato valutato in modo incongruente rispetto al capo 1); 3) violazioni procedurali (art. 335 c.p.p.) per una presunta tardiva iscrizione della notizia di reato in ordine al capo 9; 4) violazione dell'art. 291 c.p.p. per utilizzo di atti di polizia giudiziaria non trasmessi; 5) mancanza di motivazione sull'aggravante mafiosa. Le difese hanno chiesto l'annullamento dell'ordinanza del riesame e la revoca della misura.

La decisione

La Corte ha respinto i motivi di ricorso ritenendoli infondati o riconducibili a valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità. In particolare: il rilievo sulla presunta utilizzazione di atti non trasmessi (art. 291) è infondato perché il Tribunale aveva già dichiarato l'inutilizzabilità di quel dato; le censure sulla gravità indiziaria sono state considerate ricadenti nel merito essendo l'ordinanza del riesame fondata su captazioni, consegna e decifratura di messaggi, reperimento di cellulari per il capo detenuto e altri elementi che dimostrano consapevolezza e un contributo operativo della ricorrente al sodalizio; la presunta tardività dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato (art. 335) non determina inutilizzabilità delle prove e la documentazione acquisita risulta anteriore (captazioni di novembre 2019); la contestazione sull'aggravante mafiosa è priva di interesse in assenza di dedotta incidenza sulla misura. Conseguenza: rigetto del ricorso e conferma dell'ordinanza impugnata (quindi mantenimento della misura cautelare). Il rigetto è stato pronunciato con le relative statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Il Tribunale in funzione di giudice ai sensi dell'art. 309 c.p.p. ha esercitato la funzione di riesame sulla richiesta di revoca della misura; il procedimento e la decisione del riesame sono stati ritenuti corretti.

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che, ai fini della gravita' indiziaria, gli atti di comunicazione, la decifratura dei messaggi, la disponibilità a procurare telefoni al capo detenuto e l'intermediazione nelle comunicazioni dimostrino contributo consapevole all'operatività del sodalizio, giustificando la qualificazione come partecipazione al sodalizio di tipo mafioso.

  • art. 335 cod. proc. pen.

    La tardività formale dell'iscrizione della notizia di reato non comporta per se' l'inutilizzabilità delle prove; la giurisprudenza citata conferma che rileva la data effettiva dell'iscrizione e non il momento in cui il PM ha avuto contezza, e quindi l'argomento difensivo non inficia il compendio probatorio.

  • art. 291 cod. proc. pen.

    La norma sulla trasmissione degli atti di polizia giudiziaria al giudice è stata valutata: il Tribunale aveva già dichiarato un determinato dato non utilizzabile, per cui la censura processuale sulla mancata trasmissione risultava infondata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamata per gli effetti conseguenti al rigetto del ricorso (esecuzione della decisione impugnata), la Corte ha pronunciato la decisione di rigetto con le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • In valutazioni cautelari per reati di tipo mafioso la gravita' indiziaria si forma sul complesso probatorio: conversazioni intercettate, modalità di intermediazione dei messaggi, disponibilità di mezzi per la comunicazione e attività di decifratura sono elementi che possono dimostrare consapevolezza e apporto operativo al sodalizio.
  • Argomentazioni difensive che sollecitano una diversa valutazione del fatto o della credibilità delle prove (censure di merito) sono in genere inadmissibili in sede di legittimità quando la decisione impugnata offre motivazione esente da vizi logici o giuridici; la Cassazione non rifa' il processo al merito ma verifica vizi di diritto e motivazione.
  • La tardività formale dell'iscrizione della notizia di reato (art. 335 c.p.p.) non determina automaticamente inutilizzabilità delle prove acquisite: conta la data effettiva dell'iscrizione e la giurisprudenza non considera la tardività come causa di nullità delle prove.
  • Contestazioni relative alla mancata trasmissione di atti di polizia giudiziaria (art. 291 c.p.p.) richiedono che il giudice destinatario abbia effettivamente utilizzato quei dati nel suo giudizio; se il giudice stesso dichiara un dato non utilizzabile, la censura è priva di pregio.
  • La deduzione di interessi processuali collegati al riconoscimento di circostanze aggravanti (es. aggravante mafiosa) è utile soltanto se il riconoscimento incide sulla misura o sui motivi della misura; l'impugnazione dell'aggravante è ammissibile in cassazione se si dimostra un concreto interesse collegato alla misura impugnata.

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