Sentenza n. 101/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – Direzione generale valutazioni ambientali prot. n. 88 del 2025, comunicato alla ricorrente in data 27 febbraio 2025; - nonché, per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica che ha concluso negativamente il procedimento per il rilascio del provvedimento unico ambientale relativo a un impianto eolico
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il decreto ministeriale conclusivo negativo del procedimento per il rilascio del provvedimento unico ambientale relativo alla realizzazione di un impianto eolico da 42,7 MW. Ha dedotto, in via derivata, i medesimi vizi già prospettati contro la deliberazione del Consiglio dei ministri che aveva espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale e, in via autonoma, la violazione dell’art. 27 del d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 1, 3, 10-bis e 14-ter della l. n. 241/1990, il difetto di istruttoria e di motivazione, la violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili e del regolamento UE 2022/2577. Il giudizio negativo di VIA era stato precedentemente impugnato e la relativa deliberazione del Consiglio dei ministri era stata annullata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 10365 del 29 dicembre 2025.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto MASE n. 88/2025. Il giudice ha rilevato che la deliberazione del Consiglio dei ministri contenente il giudizio negativo di compatibilità ambientale costituiva l’atto presupposto essenziale del decreto impugnato: il MASE aveva infatti fondato essenzialmente su tale valutazione negativa la conclusione sfavorevole del procedimento PUA. L’annullamento giurisdizionale dell’atto presupposto ha quindi privato di fondamento giuridico l’atto consequenziale, determinandone la caducazione. Il TAR ha precisato che l’annullamento non impone un esito favorevole alla società né preclude all’amministrazione il riesercizio del potere: il Consiglio dei ministri dovrà previamente rieditare il proprio potere secondo i criteri indicati dal Consiglio di Stato e, successivamente, il Ministero potrà riesaminare la domanda compiendo tutte le valutazioni previste dalla legge, eventualmente anche in senso contrario alle pretese della ricorrente. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 27 d.lgs. 152/2006
Disciplina il provvedimento unico ambientale; il decreto impugnato costituiva l’atto conclusivo negativo del relativo procedimento.
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
Il provvedimento di VIA costituisce presupposto necessario per il rilascio del provvedimento unico ambientale.
art. 5, comma 2, lett. c-bis, l. 400/1988
Ha costituito la base normativa del potere esercitato dal Consiglio dei ministri nel comporre il contrasto tra le amministrazioni ministeriali mediante il giudizio negativo di compatibilità ambientale.
art. 1 l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza una specifica interpretazione nella motivazione decisoria.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai vizi dedotti, senza una specifica interpretazione nella motivazione decisoria.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza una specifica interpretazione nella motivazione decisoria.
art. 14-ter l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza una specifica interpretazione nella motivazione decisoria.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo consequenziale presuppone necessariamente la legittimità di un provvedimento antecedente, l’annullamento giurisdizionale dell’atto presupposto priva di fondamento giuridico l’atto consequenziale e ne determina la caducazione.
- L’annullamento dell’atto consequenziale per il venir meno dell’atto presupposto non determina l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento in senso favorevole all’interessato, né le impedisce di riesercitare il potere secondo legge.
- In sede di riedizione del potere, l’amministrazione conserva la libertà di svolgere nuovamente tutte le valutazioni previste dalla legge, anche in senso sfavorevole all’istante, purché si conformi ai criteri indicati dal giudicato e approfondisca la comparazione tra gli interessi coinvolti.
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