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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30847/2022 del 09/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. dopo la condanna irrevocabile per cessione di sostanza stupefacente. L'istanza era stata inviata tramite raccomandata; la Corte d'appello ha dichiarato l'istanza inammissibile ritenendo che, ai sensi dell'art. 629-bis, comma 2, c.p.p., la richiesta debba essere presentata nella cancelleria della Corte d'appello "personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale" e quindi non possa essere validamente trasmessa per posta. Il ricorrente ha dedotto l'applicabilità delle regole generali (artt. 581, 582, 583 c.p.p.) e ha richiamato il periodo emergenziale per giustificare forme telematiche/postali; la Corte ha respinto tali argomentazioni.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di legittimità. È stata applicata la giurisprudenza che interpreta l'art. 629-bis come prescrittivo sulle modalità di deposito (nessuna presentazione tramite servizio postale). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non essendo stata riconosciuta assenza di colpa nella causa dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    "personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale"

    La disciplina è ritenuta tassativa: l'istanza di rescissione del giudicato va depositata personalmente in cancelleria o tramite difensore con procura speciale autenticata; non è ammessa la trasmissione postale quale modalità valida

  • art. 583 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma sulle forme di procura speciale autenticata (art. 583, comma 3) che deve accompagnare il difensore che depositi l'istanza per conto dell'interessato

  • artt. 581 e 582 cod. proc. pen.

    Norme generali sulle modalità di presentazione degli atti; il ricorrente invocava la loro applicazione, ma la Corte ha ritenuto che per il rimedio straordinario di cui all'art. 629-bis prevalgano le prescrizioni specifiche e tassative

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente per la dichiarata inammissibilità, quando non sussista assenza di colpa

  • Cass. Sez. 4, n. 5983 del 03/12/2019 (dep. 17/02/2020), Rv. 278448

    "è inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato presentata con le modalità di cui agli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., in quanto il secondo comma dell'art. 629-bis cod. proc. pen. prevede modalità tassative di presentazione dell'impugnazione straordinaria in questione (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto inammissibile l'impugnazione straordinaria presentata a mezzo del servizio postale)"

    Giurisprudenza di legittimità che conferma l'interpretazione restrittiva delle modalità di deposito per la rescissione del giudicato; il deposito postale non rende ammissibile l'istanza

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000

    Richiamata nel quadro della valutazione della colpa: la mancanza di assenza di colpa giustifica la condanna alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. è un rimedio straordinario disciplinato in modo tassativo: occorre la presentazione "personale" in cancelleria o tramite difensore con procura speciale autenticata; non è valida la spedizione tramite servizio postale.
  • Per i rimedi straordinari le prescrizioni procedurali specifiche prevalgono sulle norme generali (artt. 581-583 c.p.p.); non si possono estendere modalità semplificate salvo che la norma lo preveda espressamente.
  • Le situazioni emergenziali (es. pandemia) non modificano automaticamente i termini e le forme imposte da norme tassative: se si ritiene necessaria una deroga, occorre un intervento normativo o disposizione che la autorizzi.
  • Se si agisce in situazioni analoghe, evitare il rischio di inammissibilità: presentare l'istanza di rescissione personalmente in cancelleria o procurare una procura speciale autenticata al difensore secondo le forme di legge.
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanna alle spese e all'applicazione dell'art. 616 c.p.p. (Cassa delle ammende) se non si dimostra assenza di colpa nella causa dell'inammissibilità.

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