Cassazione Penale, Sentenza n. 30847/2022 del 09/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. dopo la condanna irrevocabile per cessione di sostanza stupefacente. L'istanza era stata inviata tramite raccomandata; la Corte d'appello ha dichiarato l'istanza inammissibile ritenendo che, ai sensi dell'art. 629-bis, comma 2, c.p.p., la richiesta debba essere presentata nella cancelleria della Corte d'appello "personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale" e quindi non possa essere validamente trasmessa per posta. Il ricorrente ha dedotto l'applicabilità delle regole generali (artt. 581, 582, 583 c.p.p.) e ha richiamato il periodo emergenziale per giustificare forme telematiche/postali; la Corte ha respinto tali argomentazioni.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di legittimità. È stata applicata la giurisprudenza che interpreta l'art. 629-bis come prescrittivo sulle modalità di deposito (nessuna presentazione tramite servizio postale). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non essendo stata riconosciuta assenza di colpa nella causa dell'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 629-bis cod. proc. pen.
"personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale"
La disciplina è ritenuta tassativa: l'istanza di rescissione del giudicato va depositata personalmente in cancelleria o tramite difensore con procura speciale autenticata; non è ammessa la trasmissione postale quale modalità valida
art. 583 cod. proc. pen.
Richiamato come norma sulle forme di procura speciale autenticata (art. 583, comma 3) che deve accompagnare il difensore che depositi l'istanza per conto dell'interessato
artt. 581 e 582 cod. proc. pen.
Norme generali sulle modalità di presentazione degli atti; il ricorrente invocava la loro applicazione, ma la Corte ha ritenuto che per il rimedio straordinario di cui all'art. 629-bis prevalgano le prescrizioni specifiche e tassative
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente per la dichiarata inammissibilità, quando non sussista assenza di colpa
Cass. Sez. 4, n. 5983 del 03/12/2019 (dep. 17/02/2020), Rv. 278448
"è inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato presentata con le modalità di cui agli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., in quanto il secondo comma dell'art. 629-bis cod. proc. pen. prevede modalità tassative di presentazione dell'impugnazione straordinaria in questione (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto inammissibile l'impugnazione straordinaria presentata a mezzo del servizio postale)"
Giurisprudenza di legittimità che conferma l'interpretazione restrittiva delle modalità di deposito per la rescissione del giudicato; il deposito postale non rende ammissibile l'istanza
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000
Richiamata nel quadro della valutazione della colpa: la mancanza di assenza di colpa giustifica la condanna alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- La rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. è un rimedio straordinario disciplinato in modo tassativo: occorre la presentazione "personale" in cancelleria o tramite difensore con procura speciale autenticata; non è valida la spedizione tramite servizio postale.
- Per i rimedi straordinari le prescrizioni procedurali specifiche prevalgono sulle norme generali (artt. 581-583 c.p.p.); non si possono estendere modalità semplificate salvo che la norma lo preveda espressamente.
- Le situazioni emergenziali (es. pandemia) non modificano automaticamente i termini e le forme imposte da norme tassative: se si ritiene necessaria una deroga, occorre un intervento normativo o disposizione che la autorizzi.
- Se si agisce in situazioni analoghe, evitare il rischio di inammissibilità: presentare l'istanza di rescissione personalmente in cancelleria o procurare una procura speciale autenticata al difensore secondo le forme di legge.
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanna alle spese e all'applicazione dell'art. 616 c.p.p. (Cassa delle ammende) se non si dimostra assenza di colpa nella causa dell'inammissibilità.
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