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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29341/2022 del 07/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso da una contribuente per ottenere l'esecuzione di una precedente sentenza tributaria definitiva che le aveva riconosciuto il rimborso del 90% dell'IRPEF versata in eccedenza per gli anni 1990, 1991 e 1992, in applicazione del beneficio fiscale previsto per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia. L'Amministrazione finanziaria aveva sostenuto di avere già adempiuto pagando soltanto la metà dell'importo riconosciuto, invocando la sopravvenuta disciplina dell'art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, come modificato dall'art. 16-octies d.l. n. 91/2017, che prevede limiti di stanziamento e una riduzione del 50% delle somme dovute in presenza di insufficienza delle risorse. La CTR aveva invece accolto l'ottemperanza ritenendo che tale limitazione riguardasse solo la fase amministrativa di presentazione delle istanze e non la fase giurisdizionale di esecuzione del giudicato, nominando un commissario ad acta per il pagamento integrale. In Cassazione, l'Agenzia deduceva violazione dell'art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, sostenendo che i limiti di spesa e la riduzione percentuale si applicano anche ai rimborsi il cui diritto sia stato accertato in sede giurisdizionale, quindi anche in sede di ottemperanza.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione. La Corte ha affermato che la disciplina sopravvenuta sui limiti di spesa non incide sul diritto sostanziale al rimborso già giudizialmente accertato, ma governa le modalità di attuazione del rimborso nella fase esecutiva/ottemperanza; pertanto il giudice dell'ottemperanza deve verificare la disponibilità dei fondi e, in caso di incapienza, attivare gli strumenti di contabilità pubblica necessari, anche tramite commissario ad acta, senza ritenere estinto o falcidiato il credito del contribuente. La sentenza impugnata è stata ritenuta erronea perché aveva escluso in radice l'applicabilità della disciplina sopravvenuta nella fase di esecuzione del giudicato.

Norme richiamate

  • art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    il ricorso per cassazione contro la sentenza resa in ottemperanza è ammissibile per violazioni del procedimento e per ogni error in procedendo, incluso il difettoso esercizio del potere-dovere di dare concreta attuazione al giudicato.

  • art. 1, comma 665, l. 23 dicembre 2014, n. 190

    "in relazione alle istanze di rimborso presentate"; "i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute"; "a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate... non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi"

    la disposizione disciplina le modalità e i limiti procedimentali di effettuazione del rimborso, non estingue né riduce sostanzialmente il credito già accertato con sentenza definitiva.

  • art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91

    ha introdotto la regola della riduzione del 50% e del limite di spesa per i rimborsi, applicabile anche alla fase di ottemperanza dei giudicati di rimborso tributario.

  • art. 29 d.l. 30 dicembre 2019, n. 162

    ha modificato solo il quantum dello stanziamento, elevandolo a 160 milioni di euro, senza incidere sulla struttura della disciplina di attuazione.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    consente, in presenza di provvedimenti giurisdizionali esecutivi e mancanza di disponibilità nel capitolo, l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso.

  • art. 9, comma 17, l. 27 dicembre 2002, n. 289

    riconosce il beneficio fiscale del 90% ai contribuenti colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia, con diritto al rimborso di quanto versato in eccedenza.

  • art. 3 Cost.

    viene richiamato per escludere disparità di trattamento tra contribuenti che hanno già pagato integralmente e contribuenti che non hanno pagato, imponendo un'interpretazione non discriminatoria del meccanismo di rimborso.

  • art. 24 Cost.

    viene richiamato per sostenere che una disciplina di mera indisponibilità finanziaria non può svuotare l'effettività della tutela giurisdizionale e dell'esecuzione del giudicato.

  • art. 113 Cost.

    viene richiamato, insieme all'art. 24 Cost., per affermare che la decisione di giustizia deve poter essere effettivamente eseguita.

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    la regolazione dei rimborsi fiscali deve rispettare il giusto equilibrio tra interesse pubblico e tutela del diritto patrimoniale del singolo.

  • L. 24 marzo 2001, n. 89

    richiamata in via analogica, con riferimento alla giurisprudenza sulla limitazione degli indennizzi nei limiti delle risorse disponibili, per distinguere tra fase di cognizione e fase esecutiva.

Massime di principio

  • In materia di giudizio di ottemperanza tributaria, il giudice può e deve sindacare anche l'omesso o difettoso esercizio del potere-dovere di dare attuazione al giudicato, non solo le violazioni formali del procedimento.
  • Una disciplina sopravvenuta che limiti le risorse stanziate per i rimborsi non incide sul diritto sostanziale al credito già accertato con sentenza definitiva, ma regola le modalità e i tempi della sua attuazione.
  • Se il diritto al rimborso è stato definitivamente accertato, i limiti di spesa previsti dalla sopravvenienza normativa operano nella fase di esecuzione/ottemperanza e non nella fase di cognizione.
  • In presenza di incapienza dei fondi destinati al rimborso, il giudice dell'ottemperanza deve verificare i presupposti applicativi della disciplina di attuazione e attivare i rimedi di contabilità pubblica necessari, anche mediante commissario ad acta, per assicurare la piena esecuzione del giudicato.
  • L'indisponibilità temporanea delle risorse pubbliche non estingue il diritto del contribuente né consente una falcidia del credito giudizialmente riconosciuto; può soltanto differirne l'effettivo pagamento.
  • L'interpretazione della disciplina sui rimborsi deve essere costituzionalmente e convenzionalmente orientata, in modo da evitare irragionevoli disparità di trattamento tra contribuenti che si trovano nella medesima fattispecie sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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