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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27421/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; i motivi principali erano: (1) vizio motivazionale e contraddittorietà in relazione alla qualificazione della bancarotta documentale, poiché la Corte avrebbe alternativamente ritenuto sia la mancata tenuta sia la soppressione delle scritture senza verificare il dolo specifico per quest'ultima ipotesi; (2) mancata riqualificazione dei fatti in bancarotta semplice documentale (mero comportamento colposo/omissivo); (3) illegittimità della qualificazione come bancarotta patrimoniale della sottrazione di un bene concesso in leasing, poiché non era proprietà della società; (4) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile e rigettato tutti i motivi come manifestamente infondati. In particolare: la Corte ha ritenuto integrata sia la condotta di soppressione della documentazione (soppressione di fatture, registri IVA, libro giornale ecc. il 27/08/2014) sia l'omessa tenuta dei libri contabili dal 26/08/2014 al fallimento, potendo entrambe rientrare nella bancarotta fraudolenta documentale se dirette a recare pregiudizio ai creditori; i giudici di merito hanno accertato il dolo specifico sulla base della motivazione di primo grado e di ulteriori elementi (comportamenti dell'imputato, irreperibilità, finalità di avvantaggiare indebitamente l'imputato e i suoi referenti); la sottrazione del bene in leasing è stata ritenuta idonea a costituire bancarotta fraudolenta patrimoniale poiché priva la massa fallimentare del valore del bene e grava la massa di oneri per la mancata restituzione; il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto adeguatamente motivato. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato quale norma procedurale relativa alla forma di esposizione/sintesi dei motivi di ricorso in Cassazione; il ricorso è stato valutato anche alla luce della regola di esposizione prevista da tale disposizione

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato indirettamente nel ragionamento sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha confermato che il diniego delle attenuanti è legittimo se il giudice di merito fornisce un congruo riferimento agli elementi decisivi e in assenza di elementi positivi che giustifichino il beneficio

Massime di principio

  • La condotta di soppressione/occultamento di scritture contabili e la mancata tenuta dei libri possono essere entrambe valutate come bancarotta fraudolenta documentale se emerge il dolo specifico volto a recare pregiudizio ai creditori; non si tratta necessariamente di una incompatibilità formale tra le due ipotesi quando gli elementi fattuali indicano entrambe le condotte
  • La differenza tra bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice documentale è soprattutto di natura soggettiva (dolo specifico vs colpa): la semplice omissione può essere riqualificata come fraudolenta se la condotta è stata intenzionalmente volta a ostacolare la ricostruzione della situazione patrimoniale e gestionale
  • La sottrazione o dissipazione di beni concessi in leasing può integrare bancarotta fraudolenta patrimoniale se il comportamento ha pregiudicato la massa fallimentare (perdita del valore del bene e oneri aggiuntivi per la restituzione), indipendentemente dal fatto che il bene non fosse formalmente di proprietà della fallita
  • In Cassazione il sindacato è principalmente di legittimità: le valutazioni di fatto e le motivazioni dei giudici di merito sono insindacabili se non contraddittorie e se danno conto degli elementi decisivi; il ricorrente deve indicare motivi specifici e non generici per impugnare la valutazione di dolo o di fatti
  • Per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è necessario dimostrare elementi positivi di segno favorevole; il giudice di merito può negare il beneficio con una motivazione che richiami in modo congruo gli elementi ritenuti determinanti
  • La contestazione in termini alternativi di più ipotesi di reato non determina automaticamente indeterminatezza dell'imputazione quando le diverse ipotesi sono funzionalmente correlate e la motivazione chiarisce i fatti e l'elemento soggettivo contestato

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