Cassazione Penale, Sentenza n. 9884/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che aveva confermato la loro responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione) e bancarotta fraudolenta documentale (sottrazione/omessa conservazione delle scritture contabili). Hanno dedotto, tra l'altro: (i) vizio per mancata assunzione di prova decisiva (testimonianza della dott.ssa Provaroni) prima ammessa e poi revocata; (ii) carenza e manifesta illogicità della motivazione; (iii) inosservanza di legge circa gli elementi costitutivi della bancarotta documentale, contestando la valutazione dei c.t.u. e sostenendo che parte della documentazione era disponibile; (iv) insufficiente prova del dolo specifico, con richiesta di riqualificazione in bancarotta semplice; (v) violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza in ordine alle somme distratte e ai pagamenti giustificati come utili o stipendi; (vi) mancata valutazione della consapevolezza del dissesto societario come elemento per l'inquadramento del reato (sostenendo cause esterne del dissesto: risoluzione appalto, crediti insoddisfatti, furti).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto legittima la revoca dell'ammissione della testimonianza proposta dalla difesa per negligenza della stessa nella sua effettiva citazione e ha confermato che la mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello non era necessaria. Sul merito, ha condiviso le valutazioni dei giudici di merito circa la grave carenza della contabilità (anche in regime di contabilità semplificata), l'opera di occultamento funzionale a nascondere le operazioni di drenaggio delle risorse e la sussistenza dell'elemento psicologico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale. Ha inoltre ribadito che il dolo della distrazione non richiede la consapevolezza dello stato di insolvenza e che pagamenti ai soci o a parenti devono essere giustificati da utili realmente approvati; la mera allegazione non è sufficiente in presenza di libri e scritture carenti. Conseguentemente la sentenza di merito è stata confermata e i ricorsi rigettati.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. (lett. d), e), b), c))
Le censure proposte in cassazione sono state inquadrate con riferimento alle fattispecie di vizio processuale previste dall'art. 606; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze riguardanti difetto di motivazione o errori procedurali atteso che la valutazione sulla revoca della testimonianza e sulla rinnovazione istruttoria rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è viziata da lacune tali da incidere sulla decisione.
art. 2214 cod. civ.
La Corte ha richiamato l'obbligo di tenuta delle scritture contabili: anche il regime di contabilità semplificata non esonera dall'obbligo di formazione e conservazione delle scritture utili a ricostruire patrimonio e rapporti economici; la loro omissione, se preordinata a rendere impossibile la ricostruzione, integra il reato di bancarotta fraudolenta documentale.
art. 216 r.d. n. 267/1942 (menzione: art. 216 prima parte n.2)
Norma richiamata quale quadro incriminatore della bancarotta fraudolenta documentale; la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi richiesti, anche per la funzionalità dell'occultamento delle scritture a copertura delle distrazioni.
art. 2303 comma 1 cod. civ.
Richiamato in relazione alla disciplina delle ripartizioni agli amministratori/soci: la ripartizione di somme come utili è possibile solo se realmente conseguiti e, di regola, dopo l'approvazione del rendiconto; le pretese auto-liquidazioni non provate non legittimano le distrazioni contestate.
art. 2293 e art. 2262 cod. civ.
Richiami interpretativi sulla disciplina societaria e sul diritto dei soci agli utili, utilizzati per valutare la legittimità dei prelievi dai conti sociali; la Corte ha ritenuto assente prova di pattuizioni o rendiconti che giustificassero i versamenti contestati.
art. 417 e art. 429 cod. proc. pen.
Richiamati in tema di chiarezza dell'imputazione e del capo di imputazione: la Corte ha osservato che non è richiesto un dettagliato resoconto fenomenico ma una descrizione chiara e funzionale a consentire la difesa; nel caso l'imputazione è risultata sufficientemente chiara.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma citata in chiusura procedurale relativa agli effetti della declaratoria di rigetto del ricorso (ricadute procedurali della decisione della Corte di Cassazione).
Massime di principio
- La mancata citazione di un testimone già ammesso, se dovuta a negligenza della difesa, comporta la decadenza dalla prova e legittima la revoca dell'ammissione; la difesa deve provvedere concretamente alla citazione per non perdere la prova.
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello è un rimedio eccezionale: il giudice d'appello non è obbligato a riassumere prove già svolte in primo grado salvo che la decisione dimostri lacune o illogicità tali da rendere indispensabile la nuova assunzione di prova.
- Il regime di contabilità semplificata non esonera dall'obbligo di tenere scritture e documenti utili alla ricostruzione patrimoniale; l'omessa o lacunosa tenuta può integrare bancarotta fraudolenta documentale se ostacola gli accertamenti.
- La bancarotta fraudolenta documentale si configura non solo quando la ricostruzione patrimoniale è impossibile, ma anche quando è gravemente ostacolata e richiede diligenze straordinarie per essere ricostruita; la valutazione spetta al giudice di merito.
- Il dolo della bancarotta per distrazione non richiede la consapevolezza dello stato di insolvenza: è sufficiente la volontà consapevole di destinare risorse sociali a impieghi estranei al patrimonio aziendale.
- Pagamenti a soci o parenti devono essere giustificati da utili reali e da procedure societarie regolari; l'autocertificazione di diritto a prelievi non sostituisce la prova contabile e la documentazione richiesta.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione ex novo del materiale probatorio: le censure devono dimostrare lacune motivazionali o errori di diritto rilevanti e specifici.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9693/2024 del 07/03/2024
- Sentenza penale · 7 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9694/2024 del 07/03/2024
- Sentenza penale · 7 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9695/2024 del 07/03/2024
- Sentenza penale · 7 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9697/2024 del 07/03/2024
- Sentenza penale · 7 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9698/2024 del 07/03/2024
- Sentenza penale · 7 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9699/2024 del 07/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →