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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12562/2023 del 27/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso concerne la condanna per il reato di insolvenza fraudolenta a carico di Vito Angelo Molinari, pronunciata dalla Corte di Appello di Bari in riforma dell'assoluzione del Tribunale. Molinari ha impugnato in Cassazione, deducendo vizi di motivazione (in particolare la riforma non avrebbe confutato adeguatamente le ragioni dell'assoluzione di primo grado), violazione del principio di prescrizione del dubbio e dell'art. 6 CEDU, travisamento della prova in relazione all'irreperibilità e alla sede dell'impresa, omissione della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (art. 603 c.p.p. e art. 533 c.p.p.) e violazione dei principi costituzionali e processuali relativi all'accertamento dell'elemento materiale del reato (art. 111 Cost. e art. 125 c.p.p.). In concreto la Corte d'Appello aveva ritenuto provato il proposito preordinato di non adempiere fondandosi su elementi documentali quali l'emissione di un assegno postdatato poi risultato scoperto e l'assenza di successivo adempimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per vizio di motivazione (primo e quarto motivo), ritenendo che la motivazione della Corte d'Appello fosse carente. In particolare la Cassazione ha rilevato che la sola emissione di un assegno postdatato e il successivo mancato pagamento non costituiscono di per sé prova univoca del proposito di dissimulare lo stato di insolvenza, e che la Corte d'Appello non si è adeguatamente confrontata con le argomentazioni che avevano portato all'assoluzione in primo grado (presenza di immobili intestati pro quota, assenza di ipoteche/pignoramenti, mantenimento della sede indicata in fatture, tentativi di definizione bonaria delle pendenze). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento è stato rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari per un nuovo giudizio; sono stati assorbiti i motivi concernenti la rinnovazione delle prove, rimessi al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in l. n.176 del 2020

    Richiamata per indicare la forma di svolgimento del procedimento (normativa emergenziale/procedurale applicata), senza incidenza sul merito della decisione di cassazione.

  • art. 6 Convenzione EDU

    Riferimento al diritto a un processo equo; usato a supporto dell'argomentazione secondo cui la decisione di merito deve essere adeguatamente motivata e rispettare il principio di certezza e ragionevolezza della prova.

  • art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; la Corte di Cassazione ha ritenuto però di lasciare alla discrezionalità del giudice del rinvio la valutazione sulla rinnovazione.

  • art. 533, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai vizi di motivazione della sentenza; solleva questioni sul contenuto e sulla completezza della motivazione delle decisioni di merito.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Principio costituzionale della motivazione delle sentenze; invocato per sostenere che la Corte d'Appello non ha fornito una motivazione idonea a giustificare la riforma dell'assoluzione.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle garanzie procedurali e alla correttezza dell'accertamento dei fatti; la Cassazione ha ritenuto che il giudice del rinvio debba valutare eventuali profili procedurali pendenti.

  • Giurisprudenza: sez. II, n. 6847 del 21/01/2015 (Spalanzino, Rv. 262570-01)

    Precedente richiamato che afferma come il mero inadempimento o l'emissione di assegni postdatati e privi di copertura non siano di per sé prova del proposito preordinato di non adempiere; occorrono argomenti induttivi seri e univoci per inferire il dolo iniziale.

Massime di principio

  • La Corte d'Appello che riforma un'assoluzione ha l'onere motivazionale rafforzato: deve confrontarsi esplicitamente e decisivamente con le ragioni che hanno portato all'assoluzione di primo grado e giustificare il mutamento di valutazione.
  • Il mero inadempimento contrattuale, compresa l'emissione di assegni postdatati poi privi di copertura, non è di per sé sufficiente a provare il proposito preordinato di dissimulare l'insolvenza; sono necessari indizi seri, univoci e contestuali.
  • Elementi come la consistenza patrimoniale al momento dell'obbligazione, la presenza o meno di ipoteche/pignoramenti, la corrispondenza della sede aziendale e i tentativi di definizione bonaria sono rilevanti per escludere il dolo e devono essere valutati e contrastati esplicitamente dal giudice che considera la condanna.
  • Se il ricorrente denuncia carenze istruttorie (es. necessità di rinnovare l'esame di testi), la decisione sulla rinnovazione spetta al giudice del rinvio, che dovrà valutare la rilevanza e la praticabilità di nuove acquisizioni probatorie.
  • In situazioni analoghe occorre guidare la strategia difensiva verso la documentazione della solvibilità apparente al momento della stipula, la dimostrazione di tentativi di regolarizzazione e la contestualizzazione degli strumenti di pagamento (assegni postdatati) per impedire che tali elementi siano interpretati come prova univoca di dolo.

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