Sentenza n. 1319/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'ottemperanza alla sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, del 06/06/2025, n. 868/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il pagamento di € 1.000,00, oltre interessi, a titolo di bonus Carta del Docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza definitiva del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, che aveva disposto in suo favore il pagamento di € 1.000,00, oltre interessi, a titolo di bonus Carta del Docente. La sentenza era stata notificata all'amministrazione il 6 giugno 2025 e il suo passaggio in giudicato era stato attestato dalla cancelleria il 2 ottobre 2025. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'amministrazione a una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio, rilevando che l'ottemperanza è proponibile anche per le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha inoltre accertato il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione della sentenza all'amministrazione. Considerato l'inadempimento ministeriale, ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di pagare le somme riconosciute dal giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha disposto, per l'eventuale perdurante inerzia, l'intervento sostitutivo di un commissario ad acta individuato nel Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni e senza compenso aggiuntivo. Ha inoltre applicato una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla notificazione della sentenza all'amministrazione fino all'adempimento spontaneo o, in mancanza, fino alla data di efficacia della nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 112 e 114 c.p.a.
Gli artt. 112 e 114 c.p.a. consentono di chiedere l'esecuzione del giudicato amministrativo e, nei casi previsti, anche delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario; il giudice dell'ottemperanza può impartire ordini esecutivi, disporre l'intervento sostitutivo e applicare una penalità di mora.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
È ammissibile il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.
art. 14 d.l. 669/1996
La proponibilità dell'azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni è subordinata al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; nel caso concreto il termine è stato ritenuto rispettato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Il giudice dell'ottemperanza può imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La regola sull'assenza di compenso aggiuntivo per il commissario ad acta, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti ex l. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l'amministrazione condannata non vi abbia spontaneamente adempiuto.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna al pagamento di somme di denaro contro una pubblica amministrazione, il giudice può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale successivo intervento sostitutivo.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata, in caso di ritardo nell'esecuzione di una condanna pecuniaria, nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all'adempimento o all'effettiva operatività del commissario ad acta.
- Il giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione presuppone il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione.
- Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione di una condanna pecuniaria può svolgere l'incarico senza ulteriore compenso quando, per analogia, trovi applicazione il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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