Cassazione Penale, Sentenza n. 20144/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione, con i motivi principali che il G.I.P. non aveva considerato né dato un trattamento critico alle argomentazioni difensive formulate nell'atto di opposizione dell'indagato. Si deduceva quindi omessa motivazione e mancato confronto con le ragioni dell'opponente rispetto alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato perché l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità, pur non avendo natura di sentenza, ha carattere decisorio e incide su situazioni di diritto soggettivo ed è dunque impugnabile in cassazione. La Corte ha rilevato il vizio di omessa motivazione intesa come mancato confronto critico con le argomentazioni difensive e ha annullato il provvedimento impugnato, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Civitavecchia per il prosieguo del procedimento.
Norme richiamate
art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen.
art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen.
L'archiviazione per particolare tenuità del fatto, disposta ai sensi di questa norma, quando emessa in forma di ordinanza a seguito di opposizione dell'indagato ha natura decisoria e incide su situazioni giuridiche soggettive, pertanto è impugnabile in Cassazione per violazione di legge.
art. 111, settimo comma, Cost.
art. 111, settimo comma, Cost.
Consente il sindacato della Corte suprema anche su provvedimenti che, pur non avendo forma di sentenza, siano decisori e incidano definitivamente su diritti soggettivi; da qui la legittimazione a ricorrere per cassazione contro l'ordinanza di archiviazione per tenuità.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; disciplina i casi in cui sono trasmesse le conclusioni scritte al fine del giudizio di legittimità.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 36468 del 31/05/2023, Tramo, Rv. 285076-01)
Sez. 5, n. 36468 del 31/05/2023, Tramo, Rv. 285076 — 01
Precedente che afferma l'orientamento secondo cui l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità ha carattere decisorio e può essere impugnata in Cassazione; rafforza il principio della necessità di motivazione e del confronto critico con le difese.
Massime di principio
- L'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, se emessa dopo opposizione dell'indagato, deve contenere un confronto critico e specifico con le argomentazioni difensive: la mancanza di tale confronto è vizio di omessa motivazione e rende il provvedimento annullabile in Cassazione.
- Tali ordinanze, pur non essendo sentenze, hanno valore decisorio e incidono su diritti soggettivi; dunque sono sottratte all'immunità dalle impugnazioni prevista per atti non decisori e sono sindacabili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 111 Cost.
- Se si è destinatari di una archiviazione per tenuità, chi abbia proposto opposizione deve curare di esporre con chiarezza e completezza le proprie argomentazioni difensive: queste devono poi essere adeguatamente confrontate nel provvedimento motivato dal giudice.
- Se il giudice omette il necessario esame critico delle difese, la parte interessata può chiedere annullamento del provvedimento e il rinvio per ulteriore decisione o la trasmissione degli atti per il prosieguo del procedimento.
- La Procura generale può intervenire con conclusioni scritte in Cassazione e richiedere l'annullamento con rinvio quando ritenga viziato il provvedimento impugnato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20005/2024 del 21/05/2024
- Sentenza penale · 21 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20007/2024 del 21/05/2024
- Sentenza penale · 21 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20008/2024 del 21/05/2024
- Sentenza penale · 21 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20009/2024 del 21/05/2024
- Sentenza penale · 21 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20011/2024 del 21/05/2024
- Sentenza penale · 21 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20013/2024 del 21/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →