Parere n. 992/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS- contro il Comune di -OMISSIS-, avverso annullamento del provvedimento del 28.05.2021 di revoca della formazione del silenzio assenso formatosi ai sensi dell’art. 39 l. 724/94 sulla domanda di condono prot. 5065 del 24.02.1995;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento comunale di revoca del preteso silenzio-assenso formatosi sulla domanda di condono edilizio presentata ai sensi dell’art. 39 l. 724/1994.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato la revoca del silenzio-assenso che assumeva essersi formato sulla domanda di condono edilizio relativa a due unità immobiliari inserite in un fabbricato abusivo composto da sedici appartamenti. Ha dedotto, tra l’altro, violazione degli artt. 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990, dell’art. 39 l. 724/1994 e dell’art. 11 d.P.R. 380/2001; violazione ed elusione del giudicato; difetto di motivazione e di istruttoria; mancata partecipazione procedimentale; insussistenza del superamento del limite volumetrico di 750 metri cubi; violazione dell’affidamento e omessa comparazione degli interessi. Nel corso del procedimento consultivo è intervenuta la sentenza del TAR competente n. 4108 del 29 maggio 2025, resa in un giudizio promosso dalla medesima ricorrente contro i dinieghi di condono, che ha escluso la formazione del silenzio-assenso per carenza dei requisiti sostanziali della sanatoria, in particolare per il superamento della volumetria condonabile calcolata sull’intero edificio.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La sentenza del TAR n. 4108 del 2025 ha definitivamente accertato che il silenzio-assenso non si era validamente formato, poiché il mero decorso del termine e l’adempimento degli oneri documentali non potevano supplire alla mancanza dei requisiti sostanziali del condono, tra cui il rispetto del limite volumetrico di 750 metri cubi. Pertanto, l’atto presupposto della revoca era giuridicamente inesistente e l’eventuale annullamento della revoca non avrebbe potuto far rivivere un titolo edilizio mai perfezionatosi. La Sezione ha inoltre osservato, ad abundantiam, che le censure sarebbero comunque infondate: non vi era violazione o elusione del giudicato, l’art. 11 d.P.R. 380/2001 non poteva essere invocato in assenza di un valido titolo edilizio, l’affidamento non era tutelabile in presenza di un abuso edilizio eccedente i limiti inderogabili e oggetto di accertamento penale definitivo, e le doglianze procedimentali non dimostravano un pregiudizio concreto. È stata quindi condivisa la metodologia di calcolo della volumetria riferita all’intero fabbricato abusivo e ritenuta prevalente l’esigenza di ripristino della legalità edilizia sull’interesse alla conservazione di un titolo mai validamente conseguito.
Osservazioni
Sopravvenuta carenza di interesse
La sentenza del TAR n. 4108 del 29 maggio 2025 ha accertato che il silenzio-assenso sulla domanda di condono non si era formato. L’annullamento della revoca non avrebbe quindi prodotto alcuna utilità concreta, non potendo far rivivere un titolo edilizio inesistente.
Violazione ed elusione del giudicato
La precedente pronuncia invocata dalla ricorrente riguardava ricorsi diversi e non era estensibile alla sua pratica. Non è configurabile elusione del giudicato, poiché il Comune ha operato in relazione a una fattispecie nella quale mancavano i presupposti oggettivi della sanatoria.
Autotutela e irrevocabilità del titolo edilizio
L’art. 11 d.P.R. 380/2001 non è invocabile in assenza di un valido titolo edilizio. La qualificazione formale dell’atto comunale come revoca è irrilevante, poiché il ritiro non può incidere su un silenzio-assenso mai perfezionatosi.
Partecipazione procedimentale
Le censure relative alla mancata comunicazione di avvio e al contraddittorio sono infondate, non essendo stato dimostrato un pregiudizio concreto. Le ragioni ostative, in particolare l’eccedenza volumetrica, erano oggettive, note e già sottoposte a istruttoria.
Limite volumetrico del condono
Il calcolo della volumetria condonabile deve essere riferito all’intero edificio abusivo. Anche considerando il solo vano scala, la ricorrente non ha provato che l’eccedenza rispetto al limite regolamentare non determinasse il superamento della volumetria contestata dal Comune.
Affidamento e comparazione degli interessi
In presenza di un abuso edilizio di rilevanti dimensioni, eccedente i limiti inderogabili e oggetto di sentenza penale definitiva, non è tutelabile l’affidamento alla conservazione di un titolo mai validamente conseguito. L’interesse pubblico al ripristino della legalità prevale sull’interesse privato.
Norme richiamate
art. 39 l. 724/1994
Il silenzio-assenso in materia di condono edilizio non si forma per il solo decorso del termine e per l’adempimento degli oneri documentali, ma richiede la sussistenza dei requisiti sostanziali e oggettivi previsti dalla legge, compreso il rispetto del limite volumetrico.
art. 21-quinquies l. 241/1990
La revoca presuppone un provvedimento valido e non può produrre effetti utili quando l’atto ritenuto oggetto di ritiro non si è mai perfezionato.
art. 21-nonies l. 241/1990
L’annullamento d’ufficio non rileva in assenza di un titolo edilizio validamente formato; il richiamo alla disposizione non può trasformare un atto inesistente in un provvedimento efficace.
artt. 7, 10 e 10-bis l. 241/1990
Le irregolarità nella partecipazione procedimentale non determinano l’annullamento quando il ricorrente non dimostri un pregiudizio concreto e le ragioni ostative siano oggettive, note e già adeguatamente istruite.
art. 11 d.P.R. 380/2001
L’irrevocabilità del permesso di costruire presuppone l’esistenza di un valido titolo edilizio e non può essere invocata per un silenzio-assenso mai formatosi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale fondamento ulteriore della tutela dei dati personali mediante oscuramento.
Massime di principio
- In materia di condono edilizio, il silenzio-assenso non può formarsi per il solo decorso del termine procedimentale quando manchino i requisiti sostanziali e oggettivi prescritti dalla legge per la sanatoria.
- Il superamento del limite volumetrico previsto per il condono deve essere verificato con riferimento all’intero edificio abusivo quando le opere costituiscano un’unica realizzazione edilizia, e non mediante un artificioso frazionamento delle singole unità immobiliari.
- L’impugnazione dell’atto di ritiro di un titolo edilizio è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando una successiva pronuncia giurisdizionale abbia accertato che il titolo presupposto non si è mai validamente perfezionato.
- L’irrevocabilità del permesso di costruire presuppone l’esistenza di un titolo edilizio valido; tale garanzia non opera in relazione a un silenzio-assenso che non si sia formato per carenza dei requisiti sostanziali.
- In presenza di un abuso edilizio eccedente limiti inderogabili e oggetto di accertamento penale definitivo, l’affidamento del privato alla conservazione del titolo non è tutelabile e l’interesse pubblico al ripristino della legalità edilizia prevale.
- La violazione delle garanzie partecipative non comporta l’annullamento dell’atto quando il ricorrente non dimostri un pregiudizio concreto e le ragioni ostative siano oggettive, già note e adeguatamente istruite.
Revoca del preteso silenzio-assenso su domanda di condono edilizio
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una proprietaria contro il Comune, avverso il provvedimento di revoca del preteso silenzio-assenso formatosi sulla domanda di condono presentata ai sensi dell’art. 39 l. 724/1994. La domanda concerneva due unità immobiliari inserite in un fabbricato abusivo composto da sedici appartamenti.
Vicenda procedimentale e processuale
La ricorrente sosteneva che il silenzio-assenso si fosse formato dopo il deposito della documentazione richiesta e il decorso del termine previsto dalla legge. Il Comune aveva successivamente adottato un atto di ritiro, richiamando, tra gli altri elementi, il superamento del limite volumetrico di 750 metri cubi, la procedura penale e R.E.S.A. relativa all’intero fabbricato, l’inidoneità della garanzia fideiussoria e ulteriori vicende riguardanti l’immobile.
La ricorrente ha dedotto l’illegittimità della revoca per violazione degli artt. 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990, dell’art. 39 l. 724/1994 e dell’art. 11 d.P.R. 380/2001, nonché per violazione del giudicato, difetto di motivazione e istruttoria, mancata partecipazione, lesione dell’affidamento e omessa comparazione degli interessi.
Nel corso del procedimento è intervenuta la sentenza del TAR n. 4108 del 29 maggio 2025, resa sul ricorso della medesima interessata contro i dinieghi di condono del 2016. Il TAR ha respinto il ricorso, escludendo che si fosse formato il silenzio-assenso.
Formazione del silenzio-assenso in materia di condono
Il TAR, e il Consiglio di Stato nel parere, hanno aderito all’orientamento più restrittivo. In materia di condono edilizio, il decorso del termine e l’adempimento degli obblighi documentali ed economici non sono sufficienti, da soli, a determinare l’accoglimento tacito della domanda. È necessario che risultino integrati tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge.
La ragione è individuata nella funzione di semplificazione, e non di liberalizzazione, del silenzio-assenso. L’istituto non può quindi consentire la sanatoria di un abuso privo dei presupposti sostanziali previsti dalla normativa.
Nel caso concreto, la volumetria condonabile doveva essere calcolata con riferimento all’intero fabbricato abusivo. Il superamento della soglia di 750 metri cubi impediva la formazione del silenzio-assenso. Anche considerando il solo vano scala, la ricorrente non aveva dimostrato che l’eccedenza rispetto al limite regolamentare non determinasse comunque il superamento della volumetria contestata dal Comune.
Ragioni dell’improcedibilità
La sentenza del TAR, pronunciata in un giudizio nel quale la ricorrente era parte, ha definitivamente accertato che il silenzio-assenso non si era formato. Di conseguenza, il provvedimento tacito che il Comune aveva inteso ritirare era giuridicamente inesistente.
L’eventuale annullamento dell’atto di revoca non avrebbe potuto produrre alcuna utilità concreta, poiché non avrebbe fatto rivivere un titolo edilizio mai perfezionatosi. La lesione eventualmente lamentata dalla ricorrente derivava dall’originario diniego di condono, già ritenuto legittimo nel merito, e non dalla successiva revoca.
Per questa ragione il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Esame ad abundantiam delle censure
La Sezione ha comunque ritenuto infondate le doglianze anche nel merito.
- La precedente sentenza invocata dalla ricorrente riguardava ricorsi diversi e non poteva estendere i propri effetti alla sua pratica, nella quale mancavano i presupposti oggettivi del condono. Non vi era quindi violazione o elusione del giudicato.
- L’art. 11 d.P.R. 380/2001, relativo all’irrevocabilità del permesso di costruire, non poteva essere invocato in assenza di un valido titolo edilizio.
- La qualificazione dell’atto comunale come revoca non era decisiva, poiché il ritiro era comunque irrilevante rispetto a un atto presupposto mai validamente formatosi.
- Le doglianze relative alla mancata comunicazione di avvio e al contraddittorio non evidenziavano un pregiudizio concreto. Le ragioni ostative erano oggettive, note e già sottoposte a istruttoria.
- L’affidamento del privato non era tutelabile in presenza di un abuso edilizio di rilevanti dimensioni, eccedente i limiti inderogabili e collegato a una sentenza penale definitiva e a una procedura R.E.S.A.
- L’interesse pubblico al ripristino della legalità edilizia prevaleva sull’interesse alla conservazione di un titolo mai validamente conseguito; pertanto, l’assenza di una specifica comparazione tra interessi non incideva sull’esito della controversia.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha espresso parere nel senso che il ricorso straordinario fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando comunque l’infondatezza delle censure nel merito. È stato disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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