Sentenza n. 1743/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento del decreto n.-OMISSIS-, posizione n. -OMISSIS- notificato il 22.4.2022 a firma del direttore del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con cui è stata negata la dipendenza da causa di servizio delle patologie denunciate dal ricorrente e il riconoscimento dell'equo indennizzo richiesto con istanza del 29.3.2021, nonché del parere emesso dal C.V.C.S. nell'adunanza e di tutti gli atti agli stessi preordinati, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di patologie cardiache e della concessione dell'equo indennizzo, adottato sulla base del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui l'Amministrazione ha negato la dipendenza da causa di servizio della cardiopatia ischemica bivasale rivascolarizzata mediante stent multipli e dell'ipertensione arteriosa con danno di organo, nonché il presupposto parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio. Ha dedotto carenza di motivazione, eccesso di potere per manifesta illogicità, difetto di istruttoria, omessa considerazione delle circostanze lavorative e dello stress connesso alla missione in Kosovo durante la pandemia da COVID-19, al prolungato isolamento e al ritardato rientro in Italia, nonché alle successive difficoltà professionali, asseriti demansionamenti e contrasti con colleghi e superiori. Ha contestato inoltre il riferimento all'essere stato ex fumatore, senza adeguata spiegazione dell'incidenza di tale circostanza dopo circa venticinque anni dalla cessazione del fumo, e l'indicazione di plurimi fattori causali senza dimostrazione della loro maggiore probabilità rispetto alle condizioni di servizio. L'Amministrazione ha sostenuto che la valutazione medico-legale del Comitato costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, incongruità o carenza di esaustività, e che i normali disagi e lo stress propri della vita militare non integrano una concausa efficiente e determinante.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto sufficientemente chiaro e adeguatamente motivato il parere del Comitato di Verifica, che aveva ricondotto la cardiopatia ischemica a una patologia aterosclerotica multifattoriale, valorizzando l'ipertensione e la pregressa abitudine al fumo e rilevando l'assenza di specifiche situazioni di effettivo disagio o surmenage psico-fisico idonee a costituire causa o concausa efficiente e determinante. Quanto all'ipertensione, il Comitato aveva indicato la possibile incidenza di molteplici fattori, tra cui fumo, alimentazione, sedentarietà, familiarità, età, stress e cause secondarie, escludendo che il singolo stress lavorativo potesse giustificare da solo l'insorgenza della patologia. Il Collegio ha ritenuto che le attività descritte nella relazione di servizio — pattugliamenti, vigilanza armata, ordine pubblico, addestramento, operazioni di polizia, soccorso, manutenzione e uso delle armi — fossero attività ordinarie e fisiologiche del servizio nell'Arma, potenzialmente gravose ma non, di per sé, idonee a configurare una concausa efficiente e determinante. Le circostanze ulteriori dedotte in giudizio, relative alla missione in Kosovo durante la pandemia, all'isolamento, ai demansionamenti e ai contrasti lavorativi, non risultavano dalla relazione di servizio né erano state rappresentate nella domanda amministrativa. Inoltre, la documentazione psicologica prodotta collegava le criticità e lo stress soprattutto a vicende personali e familiari, quali la separazione, la gestione dei figli, la malattia della madre e le conseguenze di un procedimento penale. Il TAR ha quindi escluso la carenza istruttoria e motivazionale, rilevando che la dipendenza causale deve essere verificata non rispetto al servizio militare in generale, anche se gravoso, ma rispetto a modalità particolari, ulteriori e speciali rispetto al normale espletamento del servizio, tali da costituire uno specifico rischio eziologico per la patologia. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
d.P.R. 461/2001
Disciplina il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, prevedendo l'acquisizione del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.
art. 37 c.p.a.
grave impedimento di fatto
Ha consentito la rimessione in termini per il deposito del ricorso, poiché il tentativo di invio telematico era stato effettuato tempestivamente ma non ricevuto per un errore tecnico non imputabile alla parte.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito, insieme alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati personali, il fondamento dell'ordine di oscuramento delle generalità e dei dati relativi allo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore fondamento dell'oscuramento dei dati sanitari contenuti nella pronuncia.
Massime di principio
- Nel giudizio sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, la valutazione medico-legale del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio costituisce espressione di discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti della manifesta irragionevolezza, incongruità, contraddittorietà o carenza di esaustività dell'istruttoria e della motivazione.
- La motivazione del parere medico-legale è sufficiente quando individua la natura multifattoriale della patologia, considera i principali fattori individuali e di servizio risultanti dagli atti e spiega perché le modalità ordinarie di svolgimento del servizio non costituiscano causa o concausa efficiente e determinante.
- La dipendenza causale di una patologia dal servizio militare non può essere valutata con riferimento al servizio in generale, anche se gravoso o disagevole, ma richiede l'individuazione di modalità di espletamento ulteriori e speciali rispetto al normale servizio, idonee a costituire uno specifico rischio eziologico per l'evento morboso.
- I disagi, le fatiche e lo stress fisiologicamente connessi alle ordinarie attività operative del personale militare non integrano, di per sé, una concausa efficiente e determinante della patologia, in assenza di circostanze eccezionali o anomale specificamente documentate e causalmente rilevanti.
- Le circostanze di fatto poste a fondamento della pretesa di riconoscimento della causa di servizio devono risultare adeguatamente rappresentate nel procedimento amministrativo e supportate dagli atti istruttori; elementi nuovi, non presenti nella domanda o nella relazione di servizio, possono non essere valorizzati per dimostrare il difetto di istruttoria del provvedimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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