Cassazione Civile, Ordinanza n. 23435/2024 del 30/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, nei gradi di merito, della domanda di una lavoratrice volta a ottenere dal Fondo di garanzia INPS il pagamento del trattamento di fine rapporto non corrisposto dal datore di lavoro. La corte d'appello aveva confermato la decisione del tribunale osservando che non era stata provata l'insolvenza del datore di lavoro, il quale non era soggetto a procedure concorsuali. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice deduceva violazione dell'art. 2 della L. n. 297/1982 e dell'art. 1 del D.lgs. n. 80/1992, sostenendo che la corte territoriale aveva trascurato il serio tentativo esecutivo compiuto e il fatto che l'esecuzione immobiliare sarebbe stata economicamente troppo onerosa per la creditrice.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha affermato che, in materia di intervento del Fondo di garanzia, il criterio rilevante è la necessità di esperire le procedure esecutive solo quando esse appaiano fruttuose; non rileva, invece, la valutazione di mera onerosità dell'esecuzione. Nel caso concreto, il giudice di merito aveva accertato, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che non erano state espletate tutte le attività esecutive astrattamente fruttuose e che, quindi, non risultava provata l'insolvenza del datore di lavoro, il quale disponeva di proprietà immobiliari adeguate. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2 L. 297/1982
Norma richiamata dalla ricorrente per fondare il diritto all'intervento del Fondo di garanzia; la Corte ne applica il criterio nel senso che l'accesso al Fondo presuppone l'esperimento delle procedure esecutive solo se fruttuose.
art. 1 D.lgs. 80/1992
Norma richiamata dalla ricorrente; la Corte la considera nel quadro dell'onere di dimostrare l'insolvenza del datore di lavoro mediante l'esperimento delle azioni esecutive utili.
art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002
Norma applicata per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, DPR n. 115/2002
Richiamato quale parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Per ottenere l'intervento del Fondo di garanzia per il TFR, il creditore deve dimostrare l'insolvenza del datore di lavoro nei casi previsti dalla legge, e tale dimostrazione passa per l'esperimento delle azioni esecutive concretamente fruttuose o comunque astrattamente utili.
- Non è sufficiente allegare che un'esecuzione sarebbe troppo onerosa: ciò che rileva è la mancata attivazione delle iniziative esecutive potenzialmente fruttuose.
- L'accertamento del giudice di merito circa la completezza o meno delle attività esecutive esperibili e circa la prova dell'insolvenza è valutazione di fatto, come tale non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione.
- Quando il datore di lavoro risulti titolare di beni aggredibili e non siano state esaurite le azioni esecutive utili, difetta la prova del presupposto per l'intervento del Fondo di garanzia.
Come è indicizzato
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