Cassazione Penale, Sentenza n. 16410/2024 del 19/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di concordato ex art. 599-bis c.p.p. che li ha ritenuti responsabili, in concorso con altri, di furti pluriaggravati (capo A), falsificazione di targhe per commissione dei furti (capo B) e, per il solo Esposti, possesso di strumenti per aprire casseforti (capo C). Deduzioni principali: (i) violazione di legge e vizio di motivazione per il trattamento sanzionatorio in relazione agli aumenti per il vincolo della continuazione, lamentando l'omessa specificazione degli aumenti distinti per ciascun reato satellite (continuazione 'interna' ed 'esterna'), con rilievo pratico in ordine all'esecuzione e alla natura ostativa del reato di cui all'art. 624-bis; (ii) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilita' (art. 20-bis c.p.), censurando la motivazione che avrebbe fatto riferimento a precedenti di polizia non riscontrabili e la mancata considerazione della detenzione domiciliare quale alternativa, nonche' sostenendo che la richiesta non doveva obbligatoriamente essere inserita nella proposta di concordato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati o manifestamente infondati. Ha richiamato il principio che nel patteggiamento in appello (art. 599-bis c.p.p.) la cassazione e' ammessa solo su profili limitati (formazione della volonta' delle parti, consenso del Procuratore Generale, illegality del contenuto della pronuncia) e che le doglianze su vizi della determinazione della pena non possono essere accolte in cassazione se non risultano in una pena illegale o fuori dai limiti edittali. Pertanto: (i) l'omessa specificazione degli aumenti per la continuazione non integra di per se' una pena illegale e non giustifica la cassazione; (ii) la richiesta di sostituzione della pena non e' risultata compiutamente inserita o formulata nella proposta di concordato o nell'udienza in termini che ne consentissero l'accoglimento, e il diniego e' stato adeguatamente motivato con richiamo a precedenti e alle modalita' di commissione dei reati (professionalita' dell'attivita' predatoria), rendendo la sanzione sostitutiva prognosticamente inadeguata. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Regola il concordato in appello; limita le questioni sindacabili in cassazione ai profili relativi alla formazione della volontà delle parti, al consenso del Procuratore Generale e all'illegittimità della pronuncia, escludendo la rilevabilità in cassazione di censure sulla determinazione della pena quando non integrino una pena illegale o eccedente i limiti edittali
art. 81 cpv. c.p.
Riguarda l'aumento di pena per il reato continuato; la Corte ha ritenuto che l'omessa esplicita indicazione degli aumenti per i singoli reati satellite non costituisca automaticamente illegittimità della pena nel contesto del concordato in appello
art. 624-bis c.p.
Prevede il furto pluriaggravato; ha rilievo ostativo in ordine ad alcune misure (p.es. sospensione dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 656 c.p.p.), per cui la quantificazione della pena puo' avere riflessi pratici sull'esecuzione
art. 20-bis c.p.
Prevede la possibilita' di sostituire la pena detentiva con lavori di pubblica utilita'; la Corte ha ritenuto che il diniego sia legittimo ove la richiesta non risulti adeguatamente proposta ai fini del concordato o ove sussistano elementi personali e fattuali (precedenti, modalita' di commissione) che rendono la sostituzione inadeguata agli scopi della pena
art. 545-bis c.p.p.
Richiamato in relazione alla richiesta di applicazione di pene sostitutive; la decisione sottolinea l'esigenza che le richieste e le modalita' di valutazione siano adeguatamente documentate nel procedimento
art. 129 c.p.p.
Norma richiamata per escludere che si possano dedurre in cassazione questioni rinunciate dalle parti o gia' definite nell'accordo processuale
art. 656 c.p.p.
Norma sull'esecuzione della pena e sospensione dell'ordine di esecuzione; la Corte segnala che la natura ostativa di alcuni reati puo' incidere sulle conseguenze esecutive delle determinazioni sanzionatorie
Ordinanza delle Sezioni Unite n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
Secondo la giurisprudenza di legittimita' citata, nel reato continuato il giudice dovrebbe calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascun reato satellite; tuttavia, nel contesto del concordato in appello la mancata esplicitazione non e' stata ritenuta idonea a rendere la pena illegale
Giurisprudenza di Sezione sulla limitazione del sindacato in cassazione (p.es. Sez.1 n.944/2019, Sez.2 n.22002/2019, Sez.2 n.30990/2018)
Consolidato orientamento che delimita l'ambito del controllo di legittimita' sulle sentenze di patteggiamento in appello, escludendo la cassazione per doglianze su questioni rinunciate dalle parti o su determinazioni sanzionatorie non illegali
Massime di principio
- Nei procedimenti di concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.) la possibilita' di impugnare in cassazione e' piuttosto limitata: si possono contestare la formazione della volonta' delle parti, il consenso del Procuratore Generale e l'illegittimita' della pronuncia, ma non ogni vizio motivazionale o di calcolo della pena se non comporta una pena illegale o fuori dai limiti edittali
- L'omessa specificazione, nel verbale o nella sentenza, degli aumenti distinti per ciascun reato satellite a titolo di continuazione, benché criticabile sul piano motivazionale secondo alcuni precedenti di legittimita', non determina automaticamente la nullita' o l'illegittimita' della pena concordata in appello, salvo che la pena risultante sia effettivamente illegale
- La richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive (p.es. lavori di pubblica utilita') deve risultare chiaramente formulata e documentata nel corso del procedimento; se la richiesta non risulta inserita nella proposta di concordato o non e' stata efficacemente prospettata in udienza, il giudice puo' legittimamente respingerla
- Il giudice puo' motivare il diniego di sanzioni sostitutive richiamando precedenti penali/polizia e le modalita' di commissione del reato; la 'professionalita'' nell'attivita' delittuosa e la reiterazione risultano elementi idonei a fondare il rifiuto quando rendono la sanzione sostitutiva inadeguata agli scopi rieducativi e di prevenzione
- Per preservare efficacemente censure sulla determinazione della pena e sulle sanzioni sostitutive ai fini di un possibile ricorso, e' consigliabile che la difesa: (a) richieda espressamente e formalmente in atti la specificazione degli aumenti per continuazione; (b) inserisca nella proposta di concordato o la ponga espressamente in udienza eventuali richieste alternative (p.es. lavoro di pubblica utilita', detenzione domiciliare); (c) produca documentazione sulla situazione personale e lavorativa utile a sostenere la non professionalita' del reato
- Se si intende impugnare in Cassazione questioni relative al trattamento sanzionatorio derivante da un concordato, occorre dimostrare che la pena sia effettivamente illegale o eccedente i limiti edittali; mere omissioni esplicative di calcoli non sono sufficienti
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