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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13490/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro pubblico)

La controversia

La controversia riguarda due collaboratrici esperte linguistiche dell'Università di Bologna, già in precedenza titolari di rapporti originariamente instaurati come contratti a termine e poi accertati giudizialmente come rapporti a tempo indeterminato di diritto privato. Le lavoratrici hanno chiesto il riconoscimento del trattamento retributivo minimo garantito agli ex lettori di lingua straniera ex art. 1 l. n. 63/2004, la ricostruzione completa della carriera con scatti, progressioni e ulteriori emolumenti, il trattamento di fine rapporto e la regolarizzazione previdenziale. La Corte d'appello ha accolto in larga parte tali domande, riconoscendo le differenze retributive e il TFR, oltre alla costituzione di rendita vitalizia. In Cassazione l'Università e la Presidenza del Consiglio hanno proposto tre motivi: 1) erroneità del calcolo del TFR/TFS, sostenendo che per una lavoratrice andassero applicate due diverse metodologie in relazione ai diversi regimi succedutisi e che per l'altra non fosse dovuto alcun importo per il periodo successivo alla decadenza; 2) difetto di legittimazione passiva dell'Università per il trattamento di fine servizio, assumendo che ne risponda solo l'INPS e che il datore di lavoro sia tenuto solo ai dati contributivi; 3) erronea condanna alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 l. n. 1338/1962, per assenza di omissione contributiva, per contraddittorietà con l'esclusione della prescrizione e per sopravvenienze normative. Le lavoratrici hanno resistito e proposto ricorso incidentale: una doglianza comune sulla pretesa divisione del rapporto in due fasi, sostenendo che la disciplina di tutela avrebbe dovuto applicarsi coerentemente all'intero rapporto nel rispetto del principio di non discriminazione e del diritto UE; una seconda doglianza, riferita a una sola lavoratrice, sulla illegittimità dell'esclusione dal computo delle differenze retributive del periodo successivo alla dichiarata decadenza, per inapplicabilità dell'art. 53 d.lgs. n. 165/2001 e per applicabilità dell'art. 2126 c.c. alla prestazione di fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per difetto di interesse; ha rigettato integralmente il ricorso principale dell'Università di Bologna; ha rigettato il primo motivo del ricorso incidentale; ha accolto il secondo motivo del ricorso incidentale limitatamente alla posizione della lavoratrice per la quale la Corte d'appello aveva escluso il compenso per il periodo successivo alla decadenza. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata solo in relazione a quest'ultima posizione e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione per nuovo esame conforme al principio di diritto enunciato, con regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità relativamente a tale profilo. Per il resto sono state compensate le spese tra le parti soccombenti reciproche; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata nei confronti dell'INPS, che non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 1 l. n. 63/2004

    è la base normativa del trattamento retributivo minimo garantito spettante agli ex lettori di lingua straniera, applicabile ai collaboratori esperti linguistici secondo l'interpretazione autentica successiva.

  • art. 26 l. n. 240/2010

    è interpretato come legge di interpretazione autentica dell'art. 1 l. n. 63/2004; chiarisce che il trattamento più favorevole pregresso resta conservato solo a titolo individuale come assegno ad personam, senza definitivo aggancio alla retribuzione dei ricercatori.

  • art. 2120 c.c.

    richiamato nel motivo sul TFR, ma il relativo censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.

  • artt. 3 e 38 d.P.R. n. 1032/1973

    invocati per sostenere l'applicazione del trattamento di fine servizio; la Corte esclude l'applicabilità del d.P.R. ai collaboratori esperti linguistici per la natura privatistica del rapporto.

  • art. 26 d.P.R. n. 1032/1973

    non fonda la legittimazione passiva dell'Università per il TFS, ma riguarda gli obblighi informativi del datore di lavoro verso l'ente previdenziale; tuttavia la Corte esclude comunque l'applicazione del regime al caso concreto.

  • art. 13 l. n. 1338/1962

    la costituzione della rendita vitalizia è ammessa per ogni omissione o insufficienza contributiva che pregiudichi il lavoratore, non solo per l'omesso versamento integrale; la prescrizione del credito contributivo non coincide con quella del credito retributivo.

  • art. 3 l. n. 335/1995

    come modificato dallo ius superveniens, è ritenuto inapplicabile alla fattispecie perché riferito alle gestioni previdenziali esclusive e ai rapporti di impiego pubblico, non al rapporto privatistico dei collaboratori esperti linguistici.

  • art. 19 d.l. n. 4/2019

    è richiamato come fonte dello ius superveniens che sospende la prescrizione contributiva per alcune contribuzioni pubbliche, ma la Corte ne esclude l'applicazione al rapporto in esame.

  • art. 53 d.lgs. n. 165/2001

    non si applica ai collaboratori esperti linguistici, perché il rapporto è di diritto privato e non di impiego pubblico contrattualizzato.

  • art. 2126 c.c.

    si applica alla prestazione di fatto resa in favore del datore, imponendo la retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato, salvo nullità per illiceità di oggetto o causa non ricorrenti.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve specificare e localizzare gli atti e i documenti su cui si fonda la censura; la mancanza di tale indicazione comporta inammissibilità del motivo.

  • art. 369 n. 4 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 366 n. 6 c.p.c. quale presidio dell'autosufficienza e della specificità del ricorso.

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato nel motivo sul difetto di legittimazione passiva dell'Università, ma il relativo profilo è respinto.

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato nel motivo sul difetto di interesse/legittimazione, ma non conduce all'accoglimento della censura dell'Università.

  • art. 360 c.p.c.

    indicato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione, in particolare per violazione di legge e vizi processuali.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    richiamato per il deposito di memoria nel procedimento camerale.

  • art. 45 TFUE

    invocato nel ricorso incidentale per sostenere il principio di non discriminazione, ma la Corte ritiene corretta la ricostruzione normativa nazionale e unionale applicata.

Massime di principio

  • Nei rapporti di durata, il giudicato sul rapporto non preclude le domande relative ai periodi successivi quando sopravvenga una disciplina normativa che ne muti il contenuto materiale o il regolamento, salvo che tale nuova disciplina non sia in concreto applicabile al caso.
  • Quando il legislatore qualifica espressamente un rapporto con la pubblica amministrazione come rapporto di lavoro di diritto privato, non si applicano automaticamente le regole dell'impiego pubblico contrattualizzato, salvo esplicita deroga.
  • Nei giudizi di cassazione fondati su errori di calcolo o su atti tecnici richiamati dalla sentenza, il motivo è inammissibile se non indica con precisione il contenuto dell'atto censurato e la sua collocazione nel fascicolo, secondo gli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c.
  • La costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 l. n. 1338/1962 può essere domandata anche quando l'inadempimento contributivo consista in un'omissione parziale o in un insufficiente versamento, purché ciò incida sulla posizione assicurativa del lavoratore.
  • La prescrizione dei contributi previdenziali decorre dalla scadenza ordinaria dell'obbligo contributivo, collegata alla maturazione della retribuzione, e non dalla successiva sentenza che accerti il diritto del lavoratore a una retribuzione maggiore.
  • Lo ius superveniens che sospende la prescrizione delle contribuzioni per alcune gestioni pubbliche non si estende ai rapporti di lavoro privatistici, anche se instaurati con amministrazioni pubbliche.
  • Nel rapporto di lavoro di diritto privato con prestazione di fatto, l'art. 2126 c.c. impone il riconoscimento della retribuzione per il lavoro effettivamente eseguito, salvo le ipotesi di illiceità del contratto non ricorrenti nel caso deciso.
  • Il passaggio da un precedente regime di tutela dei lettori di lingua straniera al rapporto di collaboratore esperto linguistico non comporta un aggancio permanente alla retribuzione dei ricercatori, ma solo la conservazione individuale del trattamento più favorevole maturato secondo i criteri stabiliti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFRContributi previdenzialiLavoro a termine
RamiProcesso civileLavoroObbligazioniPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaPrescrizioneNullità

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