Sentenza n. 10974/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - del decreto n°46987 del 22.11.2024 del Ministero dell’Istruzione e del Merito nella parte in cui dispone che 1. 1. Per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo dell’istante, Sig. Greco Domenico nato il 03/11/1984 a Erice (TP) – ITALIA, denominato, in lingua italiana, “Corso Superiore di Specializzazione in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dall’Università Cardenal Herrera-CEU di Castellón - SPAGNA in data 10/01/2022 , non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l’istanza prot. n. 26855 del 14/10/2022, come citata in premessa, è rigettata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento in Italia di un attestato formativo conseguito in Spagna per l’insegnamento specializzato sul sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale con cui l’Amministrazione ha ritenuto che l’attestato rilasciato da un’università spagnola non fosse un titolo abilitante all’insegnamento di sostegno in Spagna e non potesse quindi essere riconosciuto in Italia. Il Ministero ha inoltre ritenuto sussistenti differenze incolmabili tra il percorso formativo spagnolo e quello previsto in Italia dal d.m. 30 settembre 2011, richiamando la diversa denominazione del sostegno, i requisiti dei corsi italiani e lo svolgimento in modalità blended di insegnamenti, laboratori e tirocinio. Il ricorrente ha dedotto plurime censure di difetto di istruttoria e motivazione, violazione della normativa nazionale ed europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali, mancata valutazione effettiva e specifica della formazione e dell’esperienza acquisite e omessa considerazione di eventuali misure compensative.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e il diniego è stato annullato. Il TAR ha ritenuto che la mancanza di un’attestazione dell’autorità spagnola comprovante l’abilitazione all’esercizio della professione non fosse, di per sé, ostativa al riconoscimento. L’Amministrazione era comunque tenuta a valutare concretamente e analiticamente le competenze professionali acquisite, anche mediante il confronto con i requisiti italiani. Il giudice ha rilevato che il Ministero aveva fondato il diniego su considerazioni generali e formali, senza considerare adeguatamente la sovrapposizione tra le materie dei due percorsi, la presenza di laboratori e il tirocinio diretto. Inoltre, l’Amministrazione non aveva esaminato la possibilità di imporre misure compensative proporzionate, anche in presenza di differenze sostanziali tra le formazioni. Il Ministero è stato quindi obbligato a riesaminare l’istanza secondo un criterio di equivalenza, valutando complessivamente formazione ed esperienza professionale ed eventualmente disponendo misure compensative. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
direttiva 2005/36/CE
il testo richiama la direttiva 2005/36/CE nel quadro del riconoscimento delle qualifiche professionali, sebbene nell’epigrafe normativa sia indicata la direttiva 2006/35/CE
La mancanza dei documenti tipici attestanti la qualifica professionale non può essere automaticamente considerata ostativa; l’autorità dello Stato ospitante deve valutare concretamente le competenze acquisite e confrontarle con quelle richieste per l’accesso alla professione.
direttiva 2013/55/UE
La direttiva è richiamata come atto modificativo della disciplina europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
art. 1 direttiva 2005/36/CE
fissa le regole con cui uno Stato membro ospitante riconosce, per l’accesso a una professione regolamentata e per il suo esercizio, le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri
Definisce l’ambito del sistema europeo di riconoscimento delle qualifiche professionali.
art. 4 direttiva 2005/36/CE
permettere al beneficiario di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale è qualificato nello Stato membro d’origine e di esercitarla alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante
Il riconoscimento deve consentire l’accesso e l’esercizio della medesima professione nello Stato ospitante alle condizioni applicabili ai cittadini di quest’ultimo.
art. 13 direttiva 2005/36/CE
La carenza dei documenti previsti dalla disposizione non consente, da sola, di respingere la domanda senza verificare in concreto il livello delle competenze professionali possedute.
artt. 45 e 49 TFUE
Le libertà di circolazione dei lavoratori e di stabilimento impongono un’interpretazione della disciplina nazionale coerente con l’obiettivo di facilitare il riconoscimento delle qualifiche professionali e di evitare barriere ingiustificate.
artt. 1 e 3 d.lgs. 206/2007
Recepiscono nell’ordinamento nazionale, rispettivamente, l’ambito e gli effetti del riconoscimento delle qualifiche professionali.
d.m. 30 settembre 2011
Individua il percorso formativo italiano per la specializzazione nelle attività di sostegno e i relativi insegnamenti, laboratori e tirocini; costituisce il parametro per il confronto, non un motivo per escludere automaticamente la formazione estera.
l. 517/1977
È richiamata per la funzione dell’insegnante di sostegno quale docente di classe chiamato a favorire l’integrazione degli alunni con disabilità mediante interventi individualizzati.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro, la mancanza di un documento dell’autorità dello Stato d’origine attestante l’abilitazione all’esercizio della professione non è automaticamente ostativa: l’amministrazione dello Stato ospitante deve comunque verificare concretamente il livello delle competenze professionali acquisite.
- L’autorità competente deve effettuare un esame analitico e complessivo della formazione e dell’esperienza professionale dell’interessato, confrontandole con le conoscenze e qualifiche richieste dall’ordinamento dello Stato ospitante; non è sufficiente fondare il diniego su differenze meramente formali, terminologiche o organizzative tra i percorsi.
- Quando dall’esame comparativo emerga una corrispondenza parziale o anche differenze sostanziali tra le formazioni, l’amministrazione deve valutare la possibilità di prescrivere misure compensative proporzionate, anziché opporre un rifiuto incondizionato.
- Il diniego di riconoscimento di una formazione professionale estera è illegittimo se non considera specificamente le conoscenze, abilità, competenze, laboratori, tirocini ed esperienze documentati dall’interessato e se non spiega perché eventuali misure compensative non siano idonee a colmare le differenze riscontrate.
- Il criterio della parità di trattamento con i cittadini dello Stato ospitante non giustifica barriere preconcette al riconoscimento delle qualifiche estere: le eventuali differenze tra i percorsi devono essere affrontate mediante una valutazione individualizzata e, ove necessario, misure compensative adeguate.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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