Sentenza n. 1316/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia ed adozione delle più idonee misure cautelari, del decreto di irricevibilità della richiesta di rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato in favore di -OMISSIS-, emesso dalla Questura di Roma il 20 ottobre 2025, notificato al ricorrente il 27.10.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di irricevibilità della richiesta di rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Questura di Roma che aveva dichiarato irricevibile la richiesta di rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, poiché non era stato sottoscritto entro il termine previsto il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione competente. Ha dedotto di essere entrato regolarmente in Italia con il decreto Flussi e con un primo datore di lavoro che aveva successivamente rinunciato ad assumerlo; di avere quindi individuato un diverso datore di lavoro con il quale aveva sottoscritto un contratto a tempo indeterminato; e che la Prefettura, a fronte dell’istanza presentata il 23 settembre 2025, sarebbe rimasta inerte senza regolarizzare la sua posizione. Ha sostenuto, in sostanza, che la nuova occupazione avrebbe dovuto consentire il rilascio del permesso di soggiorno oppure, in alternativa, di un permesso per attesa occupazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che, in assenza della sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione competente, il diniego o l’irricevibilità della richiesta di primo permesso di soggiorno costituisca atto dovuto e vincolato. La Questura ha correttamente applicato gli artt. 22, commi 5-ter e 6, del d.lgs. 286/1998 e gli artt. 35 e 36 del d.P.R. 394/1999: l’istanza era stata presentata senza rispettare il necessario iter amministrativo, che richiede la preliminare stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico. L’eventuale inerzia della Prefettura non poteva essere superata mediante la diretta presentazione dell’istanza alla Questura; lo strumento processuale corretto sarebbe stato il ricorso avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31, commi 1 e 2, e 117 c.p.a. Il TAR ha inoltre escluso che potesse essere rilasciato un permesso per attesa occupazione, poiché anche tale titolo presuppone gli accertamenti di competenza dello Sportello Unico, tra cui i requisiti economici del datore di lavoro, la previa richiesta al centro per l’impiego, il requisito alloggiativo, l’effettiva instaurazione del rapporto di lavoro e l’eventuale riconducibilità della mancata assunzione alla condotta del datore originario. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa avviso alle parti.
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
È richiamato quale fondamento della necessità del rispetto della procedura relativa al contratto di soggiorno per il rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998
È richiamato insieme al comma 5-ter quale base normativa della decisione vincolata della Questura in caso di mancata stipula del contratto di soggiorno.
art. 35 d.P.R. 394/1999
Attribuisce allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura competente gli accertamenti necessari nell’iter amministrativo, inclusi quelli relativi al datore di lavoro, all’alloggio e al rapporto di lavoro.
art. 36 d.P.R. 394/1999
È richiamato quale ulteriore disposizione regolamentare applicata dalla Questura nella gestione della richiesta di primo permesso di soggiorno.
art. 31, commi 1 e 2, c.p.a.
Individua, unitamente all’art. 117 c.p.a., lo strumento processuale da utilizzare contro l’eventuale inerzia della Prefettura.
art. 117 c.p.a.
Il rito avverso il silenzio è indicato come rimedio corretto contro l’inerzia della Prefettura, invece della diretta formalizzazione della richiesta di permesso presso la Questura.
Massime di principio
- In mancanza della sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione competente, la Questura può legittimamente dichiarare irricevibile o respingere la richiesta di rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, trattandosi di attività vincolata quando l’iter normativo preliminare non sia stato rispettato.
- L’eventuale inerzia dello Sportello Unico per l’Immigrazione non consente allo straniero di prescindere dalla procedura prevista per la stipula del contratto di soggiorno e di rivolgersi direttamente alla Questura per ottenere il primo permesso; il rimedio è l’azione contro il silenzio dell’amministrazione competente ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.
- La disponibilità di un nuovo datore di lavoro non rende automaticamente illegittimo il mancato rilascio del primo permesso di soggiorno né consente il rilascio immediato di un permesso per attesa occupazione, poiché devono essere previamente verificati dallo Sportello Unico i requisiti del datore, la richiesta al centro per l’impiego, il requisito alloggiativo e l’effettiva instaurazione del rapporto di lavoro.
- La competenza dello Sportello Unico per gli accertamenti preliminari impedisce alla Questura di sostituirsi alla Prefettura nel rilascio del titolo di soggiorno quando tali verifiche non siano state completate.
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