Sentenza del 29/10/2021 n. 30972 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società cooperativa impugnava l'avviso di accertamento relativo al 2008 per il recupero a tassazione di Euro 116.823,00 che aveva portato in dichiarazione come 'ristorno' con variazione in diminuzione. L'Ufficio contestava che si trattasse di un illegittimo risparmio d'imposta, sia per l'asserita impossibilità di erogare ristorni a bilancio in perdita (con indebita attribuzione di patrimonio ai soci), sia perché l'importo includeva integralmente IRES e IRAP portate tra le variazioni in diminuzione invece che nei limiti percentuali consentiti dalla legge (indicato in motivazione come 10% per IRAP, 70% per IRES e 30% per utile). In primo grado e in appello il ricorso era stato respinto; la cooperativa ha quindi proposto ricorso per cassazione chiedendo, tra l'altro, che fosse considerato il fatto decisivo che le imposte non erano state indicate tra le voci riportate nelle variazioni in diminuzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo che la sentenza di appello avesse omesso di esaminare un fatto decisivo (la composizione reale della voce indicata a rigo RF della dichiarazione e la diversa indicazione delle imposte), e ha rilevato incoerenza tra le motivazioni di primo e secondo grado. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla CTR della Puglia in diversa composizione perché esamini la circostanza fattuale omessa e regoli le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Invocato per censurare l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio; la Corte ha ritenuto ammissibile e fondata la censura ex art. 360 n.5 perché l'omissione avrebbe determinato l'esito del giudizio.
art. 348-ter c.p.c., comma 5
Richiamato in relazione alla nozione di 'doppia conforme' e alle conseguenze sull'ammissibilità del motivo di cassazione quando le parti abbiano già illustrato le ragioni nei gradi precedenti.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 12
Norma fiscale richiamata in relazione alla disciplina delle variazioni in aumento e diminuzione in dichiarazione; la questione centrale è stata la corretta riclassificazione di componenti (ristorni vs imposte) nella dichiarazione fiscale.
Circolare Agenzia delle Entrate 9 aprile 2008, n. 35/E
Richiamata dal contribuente per sostenere che i ristorni costituiscono strumenti per attribuire ai soci il vantaggio mutualistico e, in quanto tali, siano deducibili se correttamente costituiti e contabilizzati.
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis (come inserito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Richiamato quale disciplina procedurale che ha consentito il trattamento in camera di consiglio senza discussione orale; citato per motivi procedurali nel processo di cassazione.
Limiti indicati in motivazione (percentuali)
10% per IRAP, 70% per IRES e 30% per utile di esercizio
Nella motivazione del procedimento amministrativo/giudiziale si è richiamata l'esistenza di limiti percentuali di deducibilità delle imposte/ristorni da applicare nelle variazioni in diminuzione; la correttezza dell'applicazione di tali limiti è stata tra i punti controversi.
Massime di principio
- Per le cooperative, i ristorni possono essere deducibili se costituiti e contabilizzati secondo le regole specifiche: è essenziale documentare la natura del ristorno e la sua composizione (quota utile, imposte, ecc.).
- In dichiarazione i componenti devono essere riportati coerentemente: le imposte non deducibili vanno indicate nelle apposite voci (es. RF17) e non devono essere indebitamente incluse tra le variazioni in diminuzione (es. RF54) come ristorni deducibili.
- Se vi è discrepanza tra voci della dichiarazione (es. importi differenti a rigo RF17 e RF54), il contribuente deve fornire chiarimenti e documentazione per dimostrare la composizione delle poste; in mancanza l'Amministrazione può ricalificare la posta e recuperare imposte e sanzioni.
- Nei giudizi tributari la Corte di legittimità può cassare e rinviare se il giudice d'appello omette di valutare un fatto decisivo già dedotto e rilevabile dagli atti; la difesa deve segnalare chiaramente i fatti decisivi in ogni grado di giudizio.
- È prudente, per il contribuente, distinguere separatamente in bilancio e in dichiarazione le componenti nette attribuite ai soci e le imposte connesse, evitando doppi riporti o ambiguità che possano configurare un illecito risparmio d'imposta.
- In caso di bilancio in perdita occorre particolare attenzione nella gestione e nella documentazione dell'eventuale erogazione di ristorni per evitare contestazioni di attribuzione indebita di patrimonio ai soci.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 29 ott 2021Sentenza del 29/10/2021 n. 207 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 29 ott 2021Sentenza del 29/10/2021 n. 830 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 29 ott 2021Sentenza del 29/10/2021 n. 1295 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 29 ott 2021Sentenza del 29/10/2021 n. 3298 - Comm. Trib. Prov. Caserta
- Sentenza · 29 ott 2021Sentenza del 29/10/2021 n. 4844 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 29 ott 2021Sentenza del 29/10/2021 n. 4848 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →