Ordinanza n. 309/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto di rigetto della domanda di cittadinanza (K10/-OMISSIS-);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto della domanda di cittadinanza italiana per precedente penale e dichiarazione non veritiera dell'istante
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto di rigetto della domanda di cittadinanza. In sede cautelare il giudice ha valutato il fumus boni iuris e il periculum in mora. Quanto al fumus, il ricorrente non ha evidenziato profili idonei a fondare una ragionevole previsione di accoglimento del ricorso, poiché il diniego risultava motivato dal precedente penale del 2020 e dalla dichiarazione resa dal richiedente al momento della domanda, con la quale aveva dichiarato di non aver riportato condanne penali nonostante l'esistenza del precedente. Quanto al periculum, non è stato allegato né adeguatamente circostanziato alcun pregiudizio grave e irreparabile. Il ricorrente risultava inoltre titolare di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, sicché il diniego della cittadinanza non gli impediva di permanere in Italia in forza di altro titolo di soggiorno né di godere delle libertà, dei diritti fondamentali e civili, della parità nei rapporti con la pubblica amministrazione e dei servizi pubblici, nonché della partecipazione politica locale nei limiti indicati dal giudice.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare ritenendo insussistente sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. Il decreto impugnato appariva correttamente e congruamente motivato in relazione al precedente penale del 2020 e alla non veridicità della dichiarazione resa nella domanda di cittadinanza. Inoltre, il ricorrente non aveva dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile, anche perché disponeva di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, che gli consentiva di restare sul territorio nazionale e di conservare le principali libertà, diritti e prestazioni amministrative. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in 1.000 euro, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la concessione della sospensione richiede la verifica dei presupposti cautelari, tra cui fumus boni iuris e periculum in mora.
art. 9 d.lgs. 286/1998
Il possesso dello status di soggiornante di lungo periodo è stato valorizzato per escludere, nel caso concreto, che il diniego della cittadinanza determinasse un pregiudizio grave e irreparabile, permanendo la possibilità di soggiornare e di fruire dei diritti e dei servizi indicati dal giudice.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di un diniego amministrativo richiede una ragionevole previsione di fondatezza del ricorso e l'allegazione adeguatamente circostanziata di un pregiudizio grave e irreparabile.
- Un provvedimento di rigetto della domanda di cittadinanza può risultare assistito da fumus di legittimità quando richiami specificamente un precedente penale del richiedente e la non veridicità della dichiarazione resa nella domanda circa l'assenza di condanne penali.
- Il diniego della cittadinanza non determina di per sé un pregiudizio cautelare grave e irreparabile quando l'interessato disponga di un diverso titolo idoneo di soggiorno, in particolare del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, che gli consenta di permanere nel territorio nazionale e di conservare i diritti e le prestazioni indicati dalla legge.
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