Corte di giustizia, Sentenza C-489/20
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 aprile 2022. — UB contro Kauno teritorinė muitinė. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. — Rinvio pregiudiziale – Codice doganale dell’Unione – Estinzione dell’obbligazione doganale – Merci introdotte illegalmente nel territorio doganale dell’Unione – Sequestro e confisca – Direttiva 2008/118/CE – Accise – Direttiva 2006/112/CE – Imposta sul valore aggiunto – Fatto generatore – Esigibilità. — Causa C-489/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che il sequestro e la successiva confisca di merci di contrabbando estinguono l'obbligazione doganale anche se intervengono dopo l'introduzione illegale nel territorio dell'Unione. Ha però escluso che tale estinzione si rifletta, per automatismo, su accise e IVA all'importazione. Le imposte restano esigibili se il loro fatto generatore si è già verificato in base alle rispettive direttive.
Estinzione dell'obbligazione doganale per sequestro e confisca di merci introdotte illegalmente, e irrilevanza di tale estinzione ai fini di accise e IVA all'importazione.
La questione giuridica
Se, ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, lettera e), del codice doganale dell'Unione, l'obbligazione doganale si estingua quando merci di contrabbando, già introdotte illegalmente nel territorio doganale dell'Unione, siano successivamente sequestrate e confiscate; e, in caso affermativo, se tale estinzione comporti anche l'estinzione dell'obbligo di pagare le accise e l'IVA all'importazione previsti dalla direttiva 2008/118/CE e dalla direttiva 2006/112/CE.
Principio di diritto
L'articolo 124, paragrafo 1, lettera e), del codice doganale dell'Unione deve essere interpretato nel senso che l'obbligazione doganale si estingue anche quando merci già introdotte illegalmente nel territorio doganale dell'Unione siano successivamente sequestrate e confiscate, poiché il testo della disposizione non richiede che il sequestro avvenga al momento dell'introduzione irregolare. Tuttavia, tale estinzione non si estende automaticamente alle accise e all'IVA all'importazione: una volta che il fatto generatore e l'esigibilità si sono verificati ai sensi delle direttive 2008/118/CE e 2006/112/CE, tali imposte restano dovute anche se l'obbligazione doganale si è estinta.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 952/2013, articolo 42, paragrafo 1
- Regolamento (UE) n. 952/2013, articolo 79
- Regolamento (UE) n. 952/2013, articolo 124, paragrafo 1, lettera e), e paragrafo 2
- Regolamento (CE) n. 450/2008, articolo 86, paragrafo 1, lettera e)
- Regolamento (CEE) n. 2913/92, articolo 202
- Regolamento (CEE) n. 2913/92, articolo 233, primo comma, lettera d)
- Direttiva 2008/118/CE, articolo 2, lettera b)
- Direttiva 2008/118/CE, articolo 7, paragrafi 1 e 2, lettera d)
- Direttiva 2006/112/CE, articolo 2, paragrafo 1, lettera d)
- Direttiva 2006/112/CE, articolo 70
- Direttiva 2006/112/CE, articolo 71, paragrafo 1, secondo comma
Estinzione dell'obbligazione doganale per merci di contrabbando e permanenza di accise e IVA
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania) in una controversia tra UB e le autorità doganali lituane. Il tema è l'effetto del sequestro e della confisca di sigarette introdotte illegalmente dalla Bielorussia nel territorio doganale dell'Unione, sia sull'obbligazione doganale sia sugli ulteriori debiti per accise e IVA all'importazione.
Fatti e procedimento principale
UB aveva organizzato, in concorso con altri, l'introduzione illegale di 6.000 pacchetti di sigarette in Lituania. La merce fu recuperata e sequestrata dalle guardie di frontiera il 22 settembre 2016; successivamente, con decreto penale del 23 gennaio 2017, il giudice penale ordinò la confisca e la distruzione della merce.
In seguito, l'ufficio doganale regionale di Kaunas accertò a carico di UB, in solido con altri soggetti, debiti per accise e IVA all'importazione, oltre a interessi di mora. Non liquidò invece i dazi doganali, ritenendo estinta l'obbligazione doganale ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 952/2013.
UB sostenne dinanzi ai giudici amministrativi che, se era estinta l'obbligazione doganale, dovevano ritenersi estinti anche gli obblighi relativi ad accise e IVA. Il giudice del rinvio chiese alla Corte chiarimenti sia sulla portata temporale dell'articolo 124, paragrafo 1, lettera e), sia sugli effetti di tale estinzione sugli altri tributi indiretti.
Questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale ha chiesto in sostanza:
- se l'articolo 124, paragrafo 1, lettera e), del codice doganale dell'Unione consenta l'estinzione dell'obbligazione doganale quando il sequestro e la confisca avvengono dopo l'introduzione illegale delle merci nel territorio doganale dell'Unione;
- se, in tal caso, l'estinzione dell'obbligazione doganale determini anche l'estinzione dell'obbligo di pagare le accise e l'IVA all'importazione ai sensi della direttiva 2008/118/CE e della direttiva 2006/112/CE.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama:
- l'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013, che impone sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni della normativa doganale;
- l'articolo 79 del medesimo regolamento, sull'insorgenza dell'obbligazione doganale in seguito a inosservanza;
- l'articolo 124, paragrafo 1, lettera e), e paragrafo 2, del codice doganale dell'Unione, che disciplina l'estinzione dell'obbligazione doganale in caso di sequestro e confisca delle merci;
- l'articolo 2, lettera b), e l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, lettera d), della direttiva 2008/118/CE, relativi all'imposizione delle accise all'importazione e alla nozione di immissione in consumo;
- l'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e l'articolo 70 della direttiva 2006/112/CE, relativi al fatto generatore e all'esigibilità dell'IVA all'importazione;
- l'articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva IVA, che consente il collegamento tra IVA all'importazione e dazi doganali.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte osserva anzitutto che il testo dell'articolo 124, paragrafo 1, lettera e), non subordina l'estinzione dell'obbligazione doganale al fatto che il sequestro intervenga al momento dell'introduzione irregolare. Tale disposizione si differenzia quindi dall'assetto previgente dell'articolo 233, primo comma, lettera d), del regolamento n. 2913/92, che richiedeva espressamente il sequestro "all'atto dell'introduzione irregolare".
Richiamando anche l'evoluzione normativa passata per il regolamento n. 450/2008, la Corte conclude che il legislatore dell'Unione ha scelto di non mantenere il vincolo temporale stretto presente nel regime precedente. Di conseguenza, è irrilevante che il sequestro e la confisca siano intervenuti dopo l'introduzione illegale delle merci nel territorio doganale dell'Unione: anche in tale situazione l'obbligazione doganale si estingue.
La Corte precisa però che tale estinzione non ostacola l'applicazione di sanzioni per la violazione doganale. In particolare, l'articolo 42, paragrafo 1, e l'articolo 124, paragrafo 2, del codice doganale dell'Unione consentono di mantenere un apparato sanzionatorio effettivo, proporzionato e dissuasivo.
Ragionamento della Corte sulla seconda questione
Quanto alle accise, la Corte rileva che la direttiva 2008/118/CE non prevede alcuna estinzione automatica del debito d'imposta in caso di estinzione dell'obbligazione doganale. Una volta verificatisi il fatto generatore e l'esigibilità, l'accisa resta dovuta. La Corte richiama inoltre la propria giurisprudenza secondo cui, se le merci sono state introdotte nel circuito economico dell'Unione prima del sequestro, il fatto generatore delle accise si è già realizzato.
Quanto all'IVA all'importazione, la Corte evidenzia che, ai sensi della direttiva 2006/112/CE, l'IVA diventa esigibile al momento dell'importazione. Anche in questo caso, la direttiva non prevede che l'estinzione dell'obbligazione doganale comporti l'estinzione dell'IVA dovuta. La Corte ribadisce il parallelismo funzionale tra dazi doganali e IVA all'importazione, ma chiarisce che tale parallelismo non implica una dipendenza automatica della sorte dell'IVA da quella del dazio quando il fatto generatore si è già verificato.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che:
- l'articolo 124, paragrafo 1, lettera e), del codice doganale dell'Unione si applica anche quando le merci, già introdotte illegalmente nel territorio doganale dell'Unione, siano successivamente sequestrate e confiscate;
- l'estinzione dell'obbligazione doganale per tale motivo non comporta l'estinzione dell'obbligo di pagare le accise e l'IVA all'importazione, qualora i rispettivi fatti generatori si siano già verificati.
Principi pratici per la prassi
Per gli operatori e i professionisti fiscali, la sentenza distingue nettamente tre piani:
- il piano doganale, nel quale il sequestro e la confisca possono estinguere il dazio;
- il piano delle accise, che segue la logica della diretta imposizione sull'importazione e dell'immissione in consumo;
- il piano IVA, in cui l'esigibilità discende dall'importazione e non viene meno per il solo venir meno del debito doganale.
La pronuncia conferma quindi che, in casi di contrabbando, la confisca può eliminare il dazio doganale ma non cancella, di regola, gli altri tributi indiretti già maturati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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