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Sentenza

Sentenza n. 2262/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202500796

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di condono edilizio relativo a un'istanza presentata ai sensi della legge n. 724/1994, unitamente alla segnalazione della Polizia Municipale concernente ulteriori abusi realizzati durante la pendenza della pratica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego comunale di condono edilizio, deducendo: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 4, della legge n. 724/1994 ed eccesso di potere per sviamento, sostenendo di avere prodotto tempestivamente la documentazione richiesta e affermando che eventuali carenze avrebbero dovuto essere colmate d'ufficio dall'amministrazione; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 28 della legge regionale n. 16/2016 ed eccesso di potere per carenza dei presupposti, poiché la ricorrente aveva incaricato un tecnico di redigere una perizia giurata, non presentata tempestivamente a causa di ritardi della Soprintendenza, e tale incarico avrebbe dovuto impedire il diniego per incompletezza documentale; 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 39 della legge n. 724/1994 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, erroneità manifesta e sviamento, sostenendo che gli ulteriori manufatti realizzati durante la pendenza del condono non avessero consistenza tale da configurare un organismo edilizio radicalmente diverso e che il Comune avrebbe dovuto ordinarne la demolizione prima di decidere sulla domanda originaria. Nel giudizio è inoltre intervenuta una terza interessata, il cui atto è stato depositato senza previa notificazione alle parti costituite.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile l'atto di intervento della terza interessata, ritenendo imprescindibile, ai sensi dell'art. 50, comma 2, c.p.a., la previa notificazione dell'atto alle parti già costituite. Nel merito ha respinto il ricorso. I primi due motivi sono stati esaminati congiuntamente e ritenuti infondati: l'art. 39 della legge n. 724/1994 mantiene l'obbligo di allegare la documentazione necessaria alla domanda di condono, inclusa quella fotografica e, ove prescritta, la perizia giurata e gli altri documenti previsti dall'art. 35, comma 3, della legge n. 47/1985. Nel caso concreto la documentazione richiesta non era stata allegata; l'amministrazione aveva segnalato le carenze sia nell'avviso di avvio del procedimento sia nel preavviso di rigetto. La ricorrente aveva ricevuto il preavviso e non aveva presentato controdeduzioni, sicché la conoscenza delle carenze documentali è stata ritenuta pacifica. Il conferimento dell'incarico a un tecnico per la redazione della perizia non ha sanato l'incompletezza, anche perché non è stata provata la comunicazione al Comune di tale incarico. È quindi risultata corretta la ricostruzione amministrativa dell'incompletezza della domanda. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, in applicazione del principio secondo cui, quando un provvedimento è fondato su più ragioni autonome, è sufficiente che una sola sia idonea a sorreggerlo; le censure contro le altre motivazioni non producono utilità concreta. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 2.000 euro di spese di lite, oltre accessori, nei confronti del Comune; le spese nei confronti della terza interessata sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 50, comma 2, c.p.a.

    l'atto di intervento è notificato alle altre parti ed è depositato nei termini di cui all'articolo 45; nei confronti di quelle costituite è notificato ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile

    La previa notificazione dell'atto di intervento alle parti già costituite è requisito imprescindibile per la corretta instaurazione del rapporto processuale; il mero deposito dell'atto senza notificazione determina l'inammissibilità dell'intervento.

  • art. 39, comma 4, legge n. 724/1994

    La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento dell'oblazione, deve essere presentata al Comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 1995

    La disposizione conserva l'obbligo di allegare alla domanda di condono la documentazione richiesta, compresa la documentazione fotografica e, ove prescritta, la perizia giurata, la certificazione di idoneità statica e il progetto di adeguamento statico. L'incompletezza documentale, previamente contestata dall'amministrazione e non sanata dall'istante, può sorreggere il diniego.

  • art. 35, comma 3, legge n. 47/1985

    Alla domanda devono essere allegati: a) una descrizione delle opere per le quali si chiede la concessione o l'autorizzazione in sanatoria; b) un'apposita dichiarazione, corredata da documentazione fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori relativi

    Individua la documentazione che deve accompagnare la domanda di sanatoria, inclusa la perizia giurata per opere superiori a 450 metri cubi e gli ulteriori certificati previsti dalla disposizione.

  • art. 28 legge regionale n. 16/2016

    La mera conferimento a un tecnico dell'incarico di predisporre una perizia giurata non sostituisce la presentazione della documentazione richiesta né impedisce il diniego per incompletezza, soprattutto quando non sia provato che il Comune ne sia stato informato.

  • art. 7 legge n. 241/1990

    L'avviso di avvio del procedimento ha consentito all'amministrazione di segnalare previamente le carenze documentali della domanda di condono.

  • art. 10-bis legge n. 241/1990

    Il preavviso di rigetto ha esplicitato la carenza documentale quale motivo ostativo all'accoglimento della domanda; la ricezione del preavviso e la mancata presentazione di controdeduzioni hanno reso non contestata la conoscenza delle carenze.

Massime di principio

  • Nelle domande di condono edilizio, la documentazione prescritta dalla disciplina speciale deve essere effettivamente allegata o comunque prodotta nei termini applicabili; il mero conferimento a un tecnico dell'incarico di predisporre una perizia non equivale alla presentazione della perizia e non impedisce il diniego per incompletezza documentale.
  • Quando l'amministrazione abbia contestato le carenze documentali mediante avviso di avvio del procedimento e preavviso di rigetto, e l'interessato abbia ricevuto il preavviso senza formulare controdeduzioni, la conoscenza delle carenze può essere considerata pacifica e il diniego può essere fondato su tale presupposto.
  • La prova del conferimento di un incarico professionale e della sua eventuale efficacia nel procedimento richiede, quantomeno, la dimostrazione che l'amministrazione sia stata informata dell'incarico; in mancanza, l'incarico non incide sulla legittimità del provvedimento conclusivo.
  • Quando un provvedimento amministrativo è sorretto da più motivazioni autonome, è sufficiente che una sola di esse sia legittima e idonea a sostenere il dispositivo; le censure rivolte contro le ulteriori motivazioni sono inammissibili per carenza di interesse.
  • L'atto di intervento nel processo amministrativo deve essere previamente notificato alle parti già costituite; il deposito senza la prescritta notificazione non instaura correttamente il contraddittorio e comporta l'inammissibilità dell'intervento.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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