Cassazione Civile, Ordinanza n. 24621/2025 del 05/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi per gli anni d'imposta 2008 e 2009, fondati su presunti ammanchi di magazzino relativi a rame elettrolitico. Secondo i giudici tributari di merito, il materiale non transitava nei magazzini della società, ma veniva stoccato presso terzi; dal confronto tra quantità in lavorazione presso terzi e inventario emergerebbe una differenza recuperata a tassazione come presumibile cessione senza fattura ai sensi del d.P.R. n. 441 del 1997. La contribuente ha impugnato la sentenza della CTR con due motivi: con il primo ha denunciato vizio di motivazione e violazione dell'art. 1 d.P.R. n. 441 del 1997, sostenendo che la CTR non avrebbe esaminato la documentazione prodotta e non avrebbe considerato tutti i quantitativi di rame, compreso quello finito stoccato presso la società e quello in trasformazione presso terzi; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, assumendo che la CTR avesse valorizzato i saldi giornalieri negativi di cassa come anomalia sostanziale, benché l'Amministrazione ne avesse riconosciuto la natura di errore formale dovuto al sistema informatico che riallineava le registrazioni a fine mese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché cumulava in modo non consentito censure ex art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c., ed era comunque formulato come contestazione della sufficienza della motivazione e della valutazione delle prove, profili non più deducibili nel regime dell'art. 360, n. 5 c.p.c. novellato, salvo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, che però non era stato specificamente indicato nei termini richiesti. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, non essendo stati riportati gli atti da cui desumere l'asserito errore formale; in ogni caso lo ha giudicato infondato, affermando che la CTR non aveva pronunciato oltre i limiti del decisum, ma aveva solo utilizzato i saldi di cassa negativi come argomento a sostegno della presunzione di cessione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, come da formula finale, sono stati richiamati i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Gli avvisi di accertamento erano stati emessi ai sensi di questa disposizione; la Corte non ne discute la legittimità in sé, ma rileva il dato fattuale da cui muoveva il recupero a tassazione.
art. 1 d.P.R. n. 441 del 1997
In mancanza di prova di una diversa destinazione dei beni, opera la presunzione legale di cessione senza fattura dei beni non rinvenuti secondo le risultanze contabili e di magazzino.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La deduzione della violazione di legge non può essere sovrapposta in modo indistinto a un vizio motivazionale; i due paradigmi impugnatori devono restare distinti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Nel testo novellato consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, non più la censura di insufficienza o incompletezza della motivazione.
art. 111, comma 6, Cost.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto al minimo costituzionale: esistenza della motivazione, non apparente, non perplessa o incomprensibile.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La mancanza assoluta, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile o la motivazione perplessa/incomprensibile determinano nullità della sentenza per carenza del requisito motivazionale.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Chi deduce l'omesso esame di un fatto decisivo deve indicare con precisione il fatto, il dato da cui risulta, e il suo inserimento nel processo.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Impone il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, a presidio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione.
art. 112 c.p.c.
Il vizio di ultrapetizione sussiste solo se il giudice attribuisce un bene diverso da quello richiesto o decide su questioni estranee all'oggetto del giudizio, non quando utilizza argomenti connessi alle domande ed eccezioni proposte.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
È richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è consentita la mescolanza indistinta di censure ex art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c. riferite alla medesima questione: la violazione di legge presuppone fatti già accertati, mentre il vizio motivazionale attiene all'omesso esame di un fatto storico decisivo.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5 c.p.c., non sono più sindacabili in cassazione la mera insufficienza o incompletezza della motivazione e la rivalutazione delle prove; è deducibile soltanto l'omesso esame di un fatto storico controverso, decisivo e specificamente indicato.
- Il vizio di motivazione rilevante in cassazione si riduce al solo "minimo costituzionale": la sentenza è censurabile solo se manca del tutto la motivazione, è meramente apparente, è affetta da contrasto irriducibile o è obiettivamente incomprensibile.
- La deduzione dell'omesso esame di un fatto decisivo richiede un rigoroso onere di specificazione e autosufficienza, con indicazione del fatto, del dato probatorio, del momento processuale in cui è stato discusso e della sua decisività.
- Non ricorre ultrapetizione quando il giudice si limita a valorizzare, con argomentazioni connesse alla materia del contendere, elementi fattuali o contabili già emersi nel giudizio, senza attribuire un bene della vita diverso da quello richiesto.
- In materia di presunzione legale di cessione dei beni, l'assenza di prova di una diversa destinazione dei beni consente il recupero a tassazione; la prova contraria deve essere concreta e specifica, non potendosi affidare a mere allegazioni non dimostrate.
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