Sentenza n. 8754/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’ottemperanza della sentenza n. 10366/2023 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata in data 11.01.2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione integrale della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 10366/2023, relativa al riconoscimento del beneficio economico della Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza chiedendo l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 10366/2023, notificata e passata in giudicato. La pronuncia aveva dichiarato il diritto della docente a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati nelle conclusioni del ricorso e aveva condannato il Ministero alla corresponsione della prestazione, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha integralmente adempiuto alla sentenza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., prendendo atto dell’integrale adempimento dell’obbligo conformativo e satisfattivo da parte del Ministero. Quanto alle spese, il Collegio ha disposto una compensazione parziale, motivata dall’esecuzione intervenuta dopo la proposizione del ricorso, e ha posto la restante parte a carico dell’Amministrazione secondo il criterio della soccombenza. Le spese sono state liquidate in 400 euro, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
L’integrale soddisfazione della pretesa durante il giudizio determina la cessazione della materia del contendere.
art. 1, commi 121 e seguenti, l. 107/2015
beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente
È la base normativa del beneficio economico riconosciuto dalla sentenza presupposta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale adempimento dell’amministrazione alla sentenza passata in giudicato determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., quando la pretesa fatta valere in giudizio risulta integralmente soddisfatta.
- L’adempimento intervenuto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza non esclude necessariamente la condanna dell’amministrazione alle spese: il giudice può compensarle parzialmente e porre la parte residua a carico dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale o sostanziale.
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