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Sentenza

Sentenza n. 2953/2026 - Napoli, Sezione 8

per l''ottemperanza - al giudicato formatosi sulla sentenza n. 2393/2017, pub il 16/11/2017, nella causa iscritta al r.g. n. 4316/2016 del Tribunale di Torre Annunziata Sez. Lavoro.

Giustizia amministrativa202302888

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che, nel corso del giudizio, il Ministero aveva soddisfatto integralmente la pretesa azionata mediante l'emissione della documentazione necessaria al rimborso del contributo unificato. La dichiarazione del ricorrente ha confermato l'intervenuta soddisfazione. Le spese di lite sono state compensate. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa.

TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancato rimborso del contributo unificato dovuto in relazione al precedente giudizio di ottemperanza

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha promosso un ulteriore giudizio di ottemperanza chiedendo la completa esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 1165/2024, relativa al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione lavoro, n. 2393/2017. La precedente sentenza del TAR aveva dichiarato cessata la materia del contendere, compensando le spese, ma l'Amministrazione non aveva provveduto al rimborso dell'importo del contributo unificato versato per quel giudizio. Nel corso del giudizio il TAR, con ordinanza collegiale n. 7196 del 7 novembre 2025, ha disposto incombenti istruttori. Il Ministero ha quindi depositato documentazione attestante l'emissione degli atti necessari al rimborso del contributo unificato. Il ricorrente ha confermato il soddisfacimento della propria pretesa con dichiarazione di cessata materia del contendere depositata il 6 maggio 2026.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa esecutiva nel corso del processo e il ricorrente conferma tale soddisfazione, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche quando l'adempimento dell'amministrazione consista nell'emissione degli atti necessari a consentire il rimborso di una somma dovuta in esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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