Sentenza del 11/11/2015 n. 23064 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sostenendo che il condono previsto dalla legge n. 289 del 2002, art. 9-bis, non si perfeziona con il solo pagamento integrale delle somme dovute, ma richiede anche che ogni rata sia versata tempestivamente entro i termini perentori. Nel caso concreto, la contribuente aveva omesso o effettuato tardivamente il pagamento della seconda rata, sebbene avesse successivamente corrisposto integralmente l'importo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il motivo di violazione della legge n. 289 del 2002, art. 9-bis. Ha stabilito che il condono cosiddetto clemenziale richiede congiuntamente l'integralità e la tempestività di tutti i versamenti. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che dovrà verificare se tutti i pagamenti siano stati eseguiti nei termini e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Costituisce la base normativa dell'iscrizione a ruolo relativa agli omessi versamenti d'imposta risultanti dai controlli automatizzati della dichiarazione.
Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis
Disciplina una forma di definizione agevolata o condono fiscale di stretta interpretazione. Il perfezionamento richiede sia il pagamento integrale sia il pagamento tempestivo di tutte le rate previste; il pagamento integrale tardivo non è sufficiente.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Prevede il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; è stato indicato dall'Agenzia delle Entrate come parametro della censura.
Massime di principio
- Le disposizioni sui condoni fiscali, essendo eccezionali e derogatorie rispetto alla disciplina ordinaria, devono essere interpretate restrittivamente.
- Quando una definizione agevolata prevede pagamenti rateali, occorre rispettare sia l'importo complessivo sia le scadenze di ciascuna rata, salvo una specifica disposizione contraria.
- Il pagamento tardivo delle rate non viene automaticamente sanato dal successivo pagamento integrale dell'importo dovuto.
- In caso di contestazione, il giudice deve verificare concretamente la data di ogni versamento e non può limitarsi ad accertare che le somme siano state complessivamente pagate.
- La pronuncia di cassazione con rinvio non definisce definitivamente la posizione della contribuente: il giudice di rinvio dovrà accertare la tempestività dei versamenti applicando il principio stabilito dalla Corte.
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