Cassazione Penale, Ordinanza n. 04366/2025 del 03/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna resa dalla Corte di appello di Palermo, deducendo un unico motivo di violazione di legge in relazione all'affermazione della responsabilità per il reato contestato. In particolare, ha sostenuto che non fosse stato provato se la violazione dei sigilli apposti sulle opere edilizie abusive fosse avvenuta prima o dopo il provvedimento di dissequestro emesso in un diverso procedimento penale il 15/10/2015. La Corte ha rilevato che la doglianza, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirava in realtà a rimettere in discussione l'accertamento di merito sul tempus commissi delicti e sulla ricostruzione fattuale della prosecuzione delle opere abusive, senza indicare specificamente quando i sigilli fossero stati rimossi o se il dissequestro fosse stato eseguito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il motivo proposto attingeva il merito dell'accertamento compiuto dai giudici di merito, i quali avevano accertato che i sigilli erano stati apposti il 25/01/2013, che il ricorrente era stato nominato custode e che, nonostante la mancata demolizione delle opere abusive già ordinata con sentenza definitiva, nel 2017 le opere risultavano proseguite e ultimate, arredate e abitate. Inoltre, il ricorrente non aveva fornito elementi specifici sulla data effettiva di rimozione dei sigilli o sull'esecuzione del dissequestro. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 349 c.p.
La decisione fa riferimento alla fattispecie di violazione di sigilli, ritenendo decisiva la verifica fattuale della persistenza dell'area vincolata e della mancata dimostrazione, da parte del ricorrente, della collocazione temporale della condotta rispetto al dissequestro.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è deducibile, sotto forma di violazione di legge, una censura che miri in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione del merito compiute dai giudici di merito.
- Nel reato di violazione di sigilli, quando la doglianza riguarda la collocazione temporale della condotta rispetto al dissequestro, è necessario indicare in modo specifico gli elementi fattuali che dimostrino la data di rimozione dei sigilli o l'effettiva esecuzione del dissequestro; la mera contestazione generica del tempus commissi delicti è insufficiente.
- La mancata specifica allegazione di fatti decisivi a sostegno del motivo rende il ricorso inammissibile, soprattutto quando la sentenza impugnata abbia già motivato sulla prosecuzione delle opere e sulla persistenza della situazione illecita nonostante il vincolo cautelare.
Come è indicizzato
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