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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13711/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso, proposto dall'imputato con il difensore di fiducia, deduceva vizi di violazione di legge penale, inosservanza di norme processuali e manifesta o mancante motivazione. Tuttavia la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per intempestività: il ricorso è stato trasmesso telematicamente alla cancelleria il 7 dicembre 2023, oltre il termine perentorio fissato al 1° dicembre 2023. La Corte ha spiegato il calcolo del termine richiamando il deposito delle motivazioni (12/09/2023), il termine di 90 giorni per il deposito assegnato dal giudice, i successivi termini previsti dall'art. 585 c.p.p. e i 15 giorni aggiuntivi previsti dal comma 1‑bis per i processi celebrati in absentia; ha altresì escluso l'applicabilità della sospensione feriale ai termini relativi al deposito della motivazione, conformandosi alla giurisprudenza di legittimità.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (per responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità) e alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza della parte civile B.N.L., liquidate in complessivi euro 2.550,00 oltre accessori di legge. La pronuncia richiama inoltre la precedente decisione di annullamento della Sezione 6 (sent. n. 35261/2021) che aveva rimesso la causa in esame e qualificato il fatto come estorsione.

Norme richiamate

  • art. 585 c.p.p.

    art. 585, lett. c) e comma 1‑bis, Codice di procedura penale

    La norma è stata applicata per il computo del termine per proporre il ricorso per cassazione: va considerato il periodo per il deposito delle motivazioni, il termine per proporre ricorso e i 15 giorni aggiuntivi previsti dal comma 1‑bis per il processo celebrato in absentia.

  • art. 1 legge n. 742/1969

    art. 1 legge n. 742/1969 (sospensione feriale dei termini processuali)

    La Corte ha ritenuto che la sospensione feriale non incide sul termine per la dilazione del deposito della motivazione; la sospensione riguarda gli atti delle parti e non il termine per il deposito motivato della sentenza.

  • Giurisprudenza: Sez. U., n. 42361 del 20/7/2017 (D'Arcangelo)

    Sez. U., n. 42361 del 20/7/2017, Rv. 270586

    La pronuncia di legittimità è richiamata per affermare che i termini soggetti alla sospensione feriale sono solo quelli inerenti gli atti delle parti e non il termine per il deposito delle motivazioni; conferma l'interpretazione sulla non incidenza della sospensione feriale in questo specifico calcolo dei termini.

  • Provvedimento di rimessione: Sez. 6, sent. n. 35261/2021

    Sez. 6, sentenza n. 35261 del 15/03/2021

    Decisione richiamata quale atto processuale precedente che aveva disposto l'annullamento e il rinvio, con riclassificazione del fatto come estorsione; serve a ricostruire il percorso processuale della vicenda ma non incide sul tema dei termini di cassazione trattato nella decisione impugnata.

Massime di principio

  • I termini per proporre ricorso in Cassazione sono perentori: la trasmissione telematica oltre il termine comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • Nel calcolo dei termini occorre considerare con precisione: data di deposito delle motivazioni, i termini specifici previsti dall'art. 585 c.p.p. e gli eventuali giorni aggiuntivi previsti per il processo celebrato in absentia (comma 1‑bis).
  • La sospensione feriale (legge n. 742/1969) non prolunga i termini relativi al deposito delle motivazioni della sentenza; si applica principalmente agli atti che le parti devono compiere.
  • L'inammissibilità per tardività può comportare non solo la condanna alle spese processuali ma anche sanzioni economiche (versamento alla Cassa delle ammende) se sussiste colpa nella determinazione dell'inammissibilità, e l'obbligo di rifondere le spese della parte civile costituita.
  • Per evitare il rischio di inammissibilità è opportuno anticipare il deposito telematico del ricorso, conservare le ricevute PEC e verificare attentamente il calcolo dei termini, compresi eventuali aggiustamenti per il processo in absentia.

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