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Sentenza

Sentenza del 16/06/2021 n. 16956 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di invito di pagamento per accise relative ad alcolici (anno 2000). La contribuente contestava che: 1) il regime sospensivo dell'accisa avrebbe dovuto continuare ad applicarsi e l'accisa non sarebbe quindi dovuta, essendo la distruzione della merce conseguenza di cause non imputabili alla società (alterazione dei documenti di accompagnamento da parte di terzi); 2) avrebbe dovuto applicarsi l'istituto dell'"abbuono" previsto dall'art. 4 TUA per i prodotti distrutti; 3) il provvedimento di distruzione sarebbe invalido per violazione del principio del contraddittorio e dei diritti di difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto fondato l'accertamento di fatto svolto dalla CTR (e dalla GdF) secondo cui la fattispecie era configurabile come contrabbando (presenza di documentazione contraffatta e destinatario non operativo), con conseguente svincolo irregolare dal regime sospensivo. Perciò l'accisa era comunque esigibile e non poteva applicarsi l'abbuono: la distruzione dei prodotti era conseguenza del sequestro per contrabbando. La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità delle norme sul contraddittorio amministrativo rispetto all'attività di polizia giudiziaria e alle conseguenti misure di confisca/distruzione. Infine ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per la previsione della "doppia conforme" (art. 348 ter c.p.c.) e per la mancata indicazione delle diverse ragioni di fatto tra primo e secondo grado. Condanna della ricorrente alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA) - art. 43, comma 4

    Detenzione o circolazione dei prodotti alcolici in condizioni diverse da quelle prescritte costituisce contrabbando; lo svincolo irregolare dal regime sospensivo realizza l'immissione in consumo rendendo l'accisa esigibile.

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA) - art. 2, comma 2

    L'accisa diviene esigibile con l'immissione in consumo del prodotto; lo svincolo irregolare è equiparato all'immissione in consumo.

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA) - art. 7, comma 1, lett. b

    Individua l'obbligato al pagamento dell'accisa (titolare del deposito fiscale) e le ipotesi di responsabilità solidale con trasportatore e destinatario.

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA) - art. 6

    Prevede che, in caso di contrabbando verificatosi in Italia, l'accisa è riscossa dall'Agenzia Doganale italiana; conferma che la riscossione non è esclusa dalla distruzione dei beni sequestrati.

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA) - art. 4 (abbuono)

    La disposizione sull'abbuono non è applicabile quando la distruzione dei prodotti è conseguenza del sequestro per contrabbando e quando sussiste svincolo irregolare; l'abbuono presuppone l'assenza di responsabilità rilevante del titolare e la regolarità dell'operazione.

  • Codice di procedura civile - art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    Motivi di cassazione dedotti (violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo) sono stati valutati; in particolare il motivo n.5 è stato ritenuto inammissibile per la regola della "doppia conforme".

  • Codice di procedura civile - art. 348 ter

    Previsione della "doppia conforme": se in primo e secondo grado le decisioni sono conformi il ricorso per cassazione è generalmente inammissibile salvo che il ricorrente indichi le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • D.P.R. 26 luglio 2002, n. 115 - art. 13, comma 1 quater

    Rilevata l'esistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Se l'autorità di polizia giudiziaria accerta documentazione contraffatta e uno "svincolo irregolare" dal regime sospensivo, la fattispecie può essere qualificata come contrabbando e l'accisa risulta comunque esigibile, anche se i beni vengono successivamente distrutti.
  • La distruzione dei beni sequestrati per contrabbando non determina automaticamente l'applicabilità dell'abbuono delle accise: l'abbuono richiede l'assenza di responsabilità o una situazione compatibile con le condizioni previste dall'art. 4 TUA.
  • La contestazione sull'irregolarità formale del provvedimento di distruzione (ad es. presunto mancato contraddittorio) incontra limiti quando l'atto è l'esito di attività di polizia giudiziaria: le regole del contraddittorio amministrativo non sono automaticamente applicabili alle misure derivanti da procedimento penale/di polizia giudiziaria.
  • In giudizio di cassazione, quando le decisioni di primo e secondo grado sono conformi ("doppia conforme"), il ricorso è in genere inammissibile per omesso esame di fatto, salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle ragioni fattuali poste a base delle due decisioni.
  • Chi detiene il deposito fiscale può essere ritenuto obbligato in solido per il pagamento dell'accisa insieme a trasportatore e destinatario; quindi i mezzi di difesa devono mirare anche a contestare l'accertamento fattuale relativo alla natura dell'operazione (regolare vs. contrabbando).

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