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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27493/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Un lavoratore ha agito contro l'INPS per ottenere il beneficio della maggiorazione contributiva previsto per l'esposizione qualificata all'amianto ex art. 13 della L. n. 257 del 1992. La Corte d'appello, riformando la decisione di primo grado, ha rigettato la domanda ritenendo prescritta la pretesa: secondo il giudice di merito, il termine decennale decorreva dalla presentazione all'INAIL dell'istanza di certificazione dell'esposizione, avvenuta il 16.05.2005, data dalla quale il lavoratore aveva consapevolezza dell'esposizione e quindi possibilità di far valere il diritto. Il ricorrente ha censurato tale impostazione denunciando violazione dell'art. 13, comma 8, L. n. 257 del 1992 e degli artt. 2934 e 2935 c.c., sostenendo che il dies a quo non poteva coincidere con la domanda all'INAIL perché il diritto si sarebbe concretizzato solo all'esito del procedimento amministrativo; in memoria ha anche sostenuto che la consapevolezza dell'esposizione sarebbe maturata solo nel 2019, quando l'INPS ha riconosciuto l'esposizione ultradecennale, e in subordine che la prescrizione sarebbe stata interrotta da una richiesta di accredito del 03.04.2013.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte territoriale nella parte in cui ha individuato il momento di decorrenza della prescrizione nel momento in cui il lavoratore ebbe consapevolezza dell'esposizione all'amianto, e non nel pensionamento o in un diverso momento successivo. Inoltre ha richiamato il principio secondo cui, ai fini della decadenza ex art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, la domanda amministrativa rilevante è quella presentata all'INPS e non quella inoltrata all'INAIL, poiché le due istanze hanno finalità diverse: quella all'INAIL serve a ottenere la prova dell'esposizione, quella all'INPS a sollecitare la prestazione previdenziale. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 8, L. 27 marzo 1992, n. 257

    disciplina il beneficio della maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto; la Corte lo considera fonte di un autonomo diritto previdenziale soggetto a prescrizione decennale

  • art. 2934 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla prescrizione del diritto

  • art. 2935 c.c.

    richiamato dal ricorrente per individuare il dies a quo della prescrizione, che decorre quando il diritto può essere fatto valere

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare violazione di legge

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato nel procedimento camerale per la proposta definitoria

  • art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970

    ai fini della decadenza, la domanda amministrativa rilevante è quella presentata all'INPS e non all'INAIL

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    fonte dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • La prescrizione del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto decorre dal momento in cui il lavoratore acquisisce consapevolezza dell'esposizione, trattandosi di un autonomo diritto previdenziale e non della mera rivendicazione di singoli ratei.
  • Nel valutare la decorrenza della prescrizione non assume rilievo il solo pensionamento del lavoratore né, di per sé, il procedimento amministrativo volto ad accertare l'esposizione, se questo non coincide con il momento di effettiva conoscibilità del fatto costitutivo del diritto.
  • Ai fini della decadenza prevista per le prestazioni previdenziali, la domanda amministrativa rilevante è quella rivolta all'ente tenuto alla prestazione (INPS), poiché la domanda ad altro ente (INAIL) ha finalità meramente probatoria e non è idonea, da sola, a far sorgere l'obbligo previdenziale.
  • In tema di benefici contributivi per esposizione ad amianto, occorre distinguere tra domanda di accertamento dell'esposizione e domanda di prestazione previdenziale: solo la seconda è funzionale alla decorrenza degli effetti verso l'ente erogatore.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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