Cassazione Penale, Ordinanza n. 15290/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Palermo deducendo: 1) violazione di legge per il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, ritenuta dal giudice di merito non supportata da elementi concreti idonei a dimostrarne i presupposti; 2) violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; 3) violazione di legge in punto di trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che i secondi e terzi motivi non erano stati previamente dedotti in appello, interrompendosi così la catena devolutiva. Quanto al primo motivo, lo ha giudicato meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito con argomentazioni logiche e giuridiche corrette. In ogni caso, la Corte ha osservato che, per il reato di invasione di edifici e terreni, la particolare tenuità del fatto è preclusa finché perdura la permanenza dell'occupazione dell'immobile. Ha inoltre ritenuto non illogica né arbitraria la determinazione della sola pena pecuniaria di euro 600.
Norme richiamate
art. 606, comma 3, c.p.p.
È preclusa in sede di legittimità la deduzione per la prima volta di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di appello, per l'interruzione della catena devolutiva.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la permanenza del reato continua e l'offesa al bene giuridico permane, come nel caso di invasione di edifici o terreni.
art. 633 c.p.
Il reato di invasione di edifici e terreni ha natura permanente e consente al giudice di merito di determinare la pena pecuniaria entro i criteri direttivi previsti dalla norma.
art. 639-bis c.p.
Richiamato quale disposizione collegata alla fattispecie di invasione di edifici e terreni, in relazione alla natura permanente del reato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta questioni non dedotte in appello, poiché la devoluzione è limitata ai motivi già proposti nei gradi precedenti.
- La particolare tenuità del fatto è incompatibile con i reati permanenti quando la condotta illecita perdura e l'offesa al bene giuridico continua nel tempo.
- Nel reato di invasione di edifici o terreni, la permanenza cessa solo con la fine dell'occupazione arbitraria; fino a quel momento non può essere valorizzata la tenuità del fatto.
- La determinazione della pena entro i limiti legali e secondo i criteri normativi è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non arbitraria e non illogica.
- La deduzione di una scriminante richiede allegazioni concrete sui relativi presupposti; censure meramente riproduttive di quanto già disatteso nei gradi di merito non superano il controllo di legittimità.
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