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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21413/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato l'affermazione di responsabilità per il reato contestato e aveva determinato il trattamento sanzionatorio. Dal testo emerge che il ricorso era incentrato sulla censura della motivazione relativa alla pena, in particolare sulla valutazione delle attenuanti generiche, sul giudizio di comparazione e sulla dosimetria sanzionatoria, sostenendo che la decisione impugnata non fosse adeguatamente motivata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che la motivazione della sentenza di merito era sufficiente e che la pena era stata calibrata in base a precedenti penali, modalità del fatto, intensità del dolo e assenza di concreta resipiscenza.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, per l'effetto, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Il testo non indica il titolo specifico del reato contestato, ma conferma l'affermazione di responsabilità già pronunciata in appello. La Corte ha escluso vizi della motivazione sul trattamento sanzionatorio, ritenendo legittimo il richiamo anche implicito ai criteri di cui all'art. 133 c.p. e insindacabile in cassazione il giudizio di merito se non affetto da arbitrio o manifesta illogicità.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    I criteri di commisurazione della pena richiamati per valutare attenuanti generiche, bilanciamento e dosimetria; il sindacato di legittimità è limitato ai casi di arbitrio o illogicità manifesta.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità o rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Massime di principio

  • In tema di trattamento sanzionatorio, la motivazione sulla concessione delle attenuanti generiche, sul giudizio di comparazione e sulla determinazione della pena può essere anche implicita o espressa in forma sintetica, purché consenta di ricostruire l'iter valutativo seguito dal giudice di merito.
  • Le statuizioni sulla pena fondate sui criteri dell'art. 133 c.p. sono censurabili in cassazione solo se risultano sorrette da arbitrio o da un ragionamento manifestamente illogico; non è sufficiente una mera diversa valutazione di merito da parte del ricorrente.
  • Ai fini della dosimetria della pena, sono elementi legittimamente valutabili i precedenti penali, le modalità della condotta, l'intensità del dolo e l'assenza di concreta resipiscenza dell'imputato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo causa di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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