Cassazione Penale, Sentenza n. 40869/2024 del 07/11/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale (omessa tenuta delle scritture contabili) contestando: nullità per difetto di motivazione e contraddittorietà rispetto all'assoluzione per circonvenzione di incapace; travisamento dei fatti e illogicità in relazione alla qualificazione di La Rosa come "testa di legno" e alla mancata prova del fatto che la ricorrente abbia continuato a esercitare funzioni direttive dopo la nomina del nuovo liquidatore; mancanza del dolo specifico richiesto per l'omessa tenuta delle scritture; infine violazione dell'art. 62-bis cod. pen. per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto preliminarmente che la parte civile La Rosa non avesse legittimazione a proseguire rispetto al reato di bancarotta documentale dopo l'assoluzione nei gradi di merito per la diversa fattispecie. Ha dichiarato inammissibili per carenza di specificità il primo motivo e la prima parte del secondo motivo, rilevando che la decisione di merito si era fondata su fatti (omessa tenuta delle scritture dall'2012) antecedenti alla cessazione della carica formale e che l'onere probatorio dell'asserito passaggio della documentazione al nuovo liquidatore non era stato assolto dalla ricorrente. Tuttavia la Cassazione ha accolto l'ultima parte del secondo motivo: la sentenza impugnata non ha adeguatamente motivato la sussistenza del dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta delle scritture, avendo confuso condotte diverse e ritenuto sufficiente un dolo generico senza argomentazione rigorosa. Per tali ragioni la sentenza è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo; il terzo motivo (sul trattamento sanzionatorio) è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'esame in Cassazione ai motivi formulati entro i termini e nei limiti previsti; qui la Corte ha richiamato tale norma per delimitare l'ambito di riesame dei motivi di ricorso
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare
Distinzione tra omessa tenuta delle scritture contabili (che integra bancarotta documentale richiedente dolo specifico volto a recare pregiudizio ai creditori) e fraudolenta tenuta o falsificazione delle scritture (fattispecie a dolo generico); la Corte ha ritenuto necessaria una motivazione rigorosa quando si contesta l'omessa tenuta
art. 223 legge fallimentare
Norma richiamata nel contesto della responsabilità degli organi sociali e della tenuta delle scritture; la decisione di merito ha valutato il periodo temporale e le posizioni formali e di fatto degli amministratori
art. 62-bis cod. pen.
Disciplina le circostanze attenuanti generiche; la ricorrente lamentava la mancata concessione delle attenuanti, ma la Cassazione ha assorbito il terzo motivo e non si è pronunciata nel merito sul trattamento sanzionatorio
Massime di principio
- In reati fallimentari relativi alle scritture contabili è fondamentale distinguere fra omissione di tenuta (che richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori) e tenuta fraudolenta o falsificazione (dolo generico); la condanna per omessa tenuta necessita di motivazione rigorosa sull'elemento soggettivo
- La legittimazione della parte civile in procedimenti per reati fallimentari è tipicamente della curatela fallimentare; una persona assoluta in precedenti gradi per reati diversi può perdere la legittimazione a intervenire rispetto ad altri reati connessi
- Chi asserisce di aver consegnato la documentazione sociale a un successore (es. nuovo liquidatore) ha l'onere della prova; dichiarazioni generiche o atti di registrazione alla Camera di commercio non sostituiscono una prova diretta del passaggio di consegne
- In appello e in Cassazione le censure generiche sulla motivazione possono essere dichiarate inammissibili se non sufficientemente specificate: la difesa deve indicare con precisione i punti critici della motivazione e la loro incidenza sulla decisione
- Se la sentenza di merito confonde o sovrappone fattispecie diverse (es. omessa tenuta vs condotte documentali funzionali a depauperamento), la Cassazione può annullare per carenza motivazionale e disporre il rinvio per nuovo esame
- In situazioni analoghe la difesa dovrebbe: documentare il trasferimento effettivo di documenti, contestare puntualmente la sussistenza del dolo specifico quando è posta a fondamento della contestazione, e richiedere motivazioni chiare e differenti rispetto a condotte patrimoniali non contestate
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